Studio Romano & Partners - Consulenza del Lavoro

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Quote associative 2022 Fondo Arco

3 Maggio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione Arco tenuta il 27/4/2022, sono state approvate quote associative per il 2022.

Sono state approvate le seguenti quote associative per il 2022 al Fondo Pensione Arco dei lavoratori dipendenti dell’industria e piccola media impresa dei settori: Legno, sughero, mobile, arredamento, Boschivi/forestali; Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei; Maniglie ed accessori per mobili.

a. per gli Associati con contribuzione ordinaria nel corso dell’anno, per gli Associati con la sola destinazione del TFR: 24 euro (2021: 0,13% della retribuzione utile ai fini del calcolo della contribuzione; nel 2021 è stata mediamente di 23,10 euro);
b. per gli Associati che non effettuano versamenti nel corso dell’anno o che effettuano solo versamenti volontari, per i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e per gli Associati che hanno convertito la posizione in RITA: 14 euro (2021: 12 euro);
c. per i lavoratori che aderiranno tacitamente al Fondo: non sarà prelevata la quota di iscrizione, ma la quota associativa sarà pari a quella versata dai soci con contribuzione ordinaria nel corso dell’anno: 24 euro (2021: 0,13% della retribuzione utile ai fini del calcolo della contribuzione);
d. per gli iscritti contrattuali: 6,00 euro (invariata rispetto al 2021).

 

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Trasporto merci – Contribuzione al Fondo Sanilog: scadenza dei versamenti

3 Maggio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

SANILOG, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, ricorda la scadenza di pagamento del 16/5/2022: versamento dell’integrazione contributiva per il 1° semestre 2022 e della contribuzione per il 2° semestre 2022.

Il Fondo di Assistenza sanitaria integrativa SANILOG – CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione – con circolare n. 4/2022, ricorda che entro e non oltre il 16 maggio p.v. le aziende dovranno versare:

– sia l’aumento della contribuzione aziendale dovuta per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022, pari a € 15 per ogni dipendente presente nella distinta semestrale del 1 semestre 2022,

– sia la seconda rata semestrale di contribuzione per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2022, pari ad € 75 per ogni dipendente in forza alla data del 30 aprile 2022.

“Per riscontrare la correttezza dell’elenco della forza lavoro e conoscere l’importo dei due versamenti, a partire dal 2 maggio 2022 saranno disponibili online, nell’area riservata aziendale, le due distinte relative al:

– I semestre 2022, con l’aumento di 15 euro della quota semestrale dovuta che passerà da € 60 ad € 75 per tutti i dipendenti inclusi nel semestre, anche per quelli cessati all’interno del semestre in corso, i quali rimarranno in copertura (come da art. 9, comma 7 del Regolamento) usufruendo del nuovo piano sanitario, fino al 30 giugno p.v..

– II semestre 2022, con l’importo semestrale aggiornato di €75 per tutti i dipendenti inclusi nel semestre.

Il versamento delle due contribuzioni dovrà avvenire tramite il modello F24 utilizzando due righi separati della sezione INPS.”

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Datore di lavoro e Rspp: la necessaria distinzione dei ruoli

3 Maggio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

3 mag 2022 Il ruolo del r.s.p.p. deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello del datore, onde evitare la confusione di posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani differenti. Da ciò discende che la confusione di tali ruoli di per sé è indice di un colposo difetto di organizzazione che ricade sul datore di lavoro, e non costituisce esimente (Cassazione, sentenza 29 aprile 2022, n. 16562).

La Corte di appello territoriale confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti del datore di lavoro per il delitto di omicidio colposo aggravato, per avere, nella qualità di legale rappresentante, di direttore di stabilimento nonché di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella medesima società, per colpa dovuta alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, causato la morte dell’operaio incaricato di effettuare la manutenzione e la pulizia di un macchinario mescolatore a pale.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso con il quale contestava la qualifica di datore di lavoro attribuitagli nelle sentenze, in contrasto con quanto desumibile dalla delibera del consiglio di amministrazione che invece attribuiva allo stesso solo compiti di ordinaria amministrazione.
Il ricorrente lamentava, inoltre, l’erronea concusione della Corte di appello che avrebbe ritenuto esistente la responsabilità dell’imputato anche per il ruolo causale del mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; obbligo che, in assenza della qualifica di datore di lavoro, non sarebbe spettato allo stesso.

La suprema Corte, rigettando il ricorso, ha in primo luogo evidenziato, con riguardo alla qualifica di datore di lavoro, che i giudici di merito avevano correttamente individuato nell’imputato, quale soggetto rappresentante legale della società, la figura del datore di lavoro, titolare anche dell’esercizio dei poteri decisionali e di spesa.
La delibera richiamata dalla difesa, attribuendo all’imputato solo compiti di ordinaria amministrazione, non escluderebbe, difatti, implicitamente quello di curare la sicurezza dei lavoratori, dal momento che l’atto di nomina conferiva all’imputato la qualifica di amministratore delegato e di rappresentante legale della società, derivando da tanto, dunque, la maturazione in capo a questi  della qualifica di datore.
In particolare, sulla scorta della ricostruzione delle sentenze di merito, la qualifica di datore di lavoro è riconosciuta in capo all’imputato non solo quale amministratore delegato della società ma anche quale direttore di stabilimento con ampia capacità gestoria dell’intera azienda.
L’esercizio in concreto dei poteri organizzativi datoriali, nel caso concreto associati alla titolarità formale di vertice dell’impresa quale amministratore delegato e rappresentante legale, pongono in capo all’imputato la qualifica datoriale.
La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che il fatto che l’imputato abbia impropriamente cumulato alla qualifica datoriale quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quindi anche di soggetto deputato alla elaborazione materiale della valutazione del rischio, contribuisce a costituire in capo al medesimo soggetto il complesso di tutti gli obblighi che convergono in materia di valutazione del rischio, di posizione di garanzia, di adempimenti datoriali.
Infatti, sebbene la qualità di datore di lavoro e quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in relazione alle dimensioni dell’azienda, avrebbe dovuto risiedere in capo a soggetti diversi, aver unificato entrambe le funzioni, per scelta dello stesso datore di lavoro, da luogo alla concentrazione in capo al medesimo soggetto di tutti gli oneri in materia di valutazione, gestione, organizzazione del rischio e di esercizio dei poteri decisionali e di spesa che caratterizzano la figura del datore di lavoro.
Il ruolo consultivo e interlocutorio del r.s.p.p., al contrario, come posto in evidenza dalla Corte, deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello datoriale, per evitare che si incrocino posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani diversi, decisionale il primo, consultivo il secondo.
La Corte ha evidenziato, altresì, che dalla piena qualifica datoriale, riconosciuta in capo all’imputato, discende che l’omessa completa ed esauriente valutazione del rischio connesso all’impianto presso il quale operava la vittima rientrava pienamente nei compiti dello stesso. Ciò, sia come soggetto titolare del servizio di prevenzione e protezione, sia come soggetto apicale con poteri decisionali e organizzativi su tutta l’attività produttiva. Nella qualità di titolare del ruolo datoriale l’imputato, in particolare, avrebbe dovuto tenere aggiornato il documento di valutazione dei rischi anche con la mansione cui era addetto il lavoratore infortunato in relazione all’uso del macchinario che lo ha travolto.
Proprio dalla duplice qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di datore di lavoro, difatti, deriva il compito in capo alla medesima persona di valutare, elaborare, prevenire e gestire il rischio, ivi compreso l’aggiornamento del documento di valutazione del rischio che inoltre è compito indelegabile del datore di lavoro.

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Prestazioni autonome occasionali: maxisanzione in caso di mancata comunicazione

3 Maggio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

3 magg 2022 La maxi-sanzione può trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, sempreché la prestazione sia assimilabile al rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, se previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione.

L’assolvimento di uno o più dei predetti obblighi, anche in assenza di comunicazione preventiva, comporta la semplice riqualificazione del rapporto di lavoro con applicazione delle conseguenti sanzioni e recuperi contributivi nonché con la eventuale adozione della diffida accertativa per la tutela della posizione retributiva del lavoratore.
In mancanza della comunicazione preventiva, è sempre esclusa l’applicazione della maxisanzione ricorrendo invece la sola riqualificazione del rapporto.

Con riferimento alle prestazioni rese da lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, adibiti nel settore dell’edilizia alle attività di manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore e simili, per le quali sussistono i requisiti della subordinazione non sono soggette a maxisanzione per lavoro “nero” ma all’impianto sanzionatorio previsto nelle ipotesi di riqualificazione dei rapporti di lavoro.
In questa ipotesi, oltre ai recuperi contributivi a carico del committente, sono applicate le sanzioni amministrative per mancata consegna della dichiarazione di assunzione, l’omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nonché le omesse registrazioni sul LUL, trattandosi di prestazione di lavoro autonomo non soggetto “a priori” a registrazioni sul libro unico del committente. Inoltre, andranno applicate anche le sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori, adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria.
Qualora il lavoratore risulti iscritto nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane per un’attività estranea al settore dell’edilizia, non potendosi inquadrare il fenomeno nell’ambito di una riqualificazione, viene applicata, oltre alle sanzioni in materia di salute e sicurezza, anche la maxisanzione per lavoro “nero”, con esclusione, prevista dalla norma, delle sanzioni amministrative sopra richiamate, in materia di dichiarazione di assunzione, comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omesse registrazioni sul libro unico del lavoro.
Tale ultimo principio viene applicato anche a settori diversi dall’edilizia, tutte le volte in cui un soggetto iscritto nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane venga impiegato quale lavoratore subordinato, senza comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, per un’attività non coerente a quella normalmente resa in forza della sua iscrizione (Inl, nota 19 aprile 2022, n. 856).

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Una tantum per i dipendentii delle imprese di Igiene ambientale privata e municipalizzata

2 Maggio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

 

Spetta, con la busta paga del mese di aprile, la seconda tranche di una tantum per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali

L’accordo sottoscritto lo scorso dicembre ha previsto una copertura economica del periodo contrattuale 1/7/2019 – 31/12/2021.
Ai lavoratori in servizio al 9/12/2021 viene riconosciuto un importo Una Tantum ad integrale copertura del periodo contrattuale dall’1/7/2019 fino a tutto il 31/12/2021, da corrispondersi in due tranches di pari importo, rispettivamente con la retribuzione del mese di gennaio e del mese di aprile 2022; per cessazioni e cambi di appalto si richiama la nota esplicativa allegata.
L’importo Una Tantum è corrisposto ai lavoratori aventi diritto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati nel periodo 1/7/2019-31/12/2021. A tal fine, le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi quelle inferiori. La contrattazione aziendale è delegata a definire, nei tempi previsti per l’erogazione, possibili modalità di remunerazione alternative e sostitutive di importo pari a quello previsto come Una Tantum.

Livello

Importo Una Tantum Aprile 2022

1 A186,07
1 B167,46
2 A229,81
2 B206,74
3 A242,02
3 B230,73
4 A257,83
4 B250,00
5 A281,50
5 B269,54
6 A310,43
6 B296,12
7 A343,12
7 B326,29
8380,83
8 Quadro427,95
J148,85

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Sgravio contributivo su contratti di solidarietà difensivi

2 Maggio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Entro il 16 luglio 2022 le aziende autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in relazione ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS stipulati al 30 novembre 2020 e a quelli in corso nel secondo semestre dell’anno precedente devono procedere al recupero delle riduzioni contributive. (Inps – Circolare 29 aprile 2022, n. 55).

Lo sgravio contributivo riguarda le aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi al 30 novembre 2020, e quelle che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente, per i quali la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2020, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2021.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

L’Inps ha precisato che procede all’esame delle istanze di sgravio soltanto con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens, recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e sulle prestazioni di CIGS conguagliate, riferite ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro concordata nei contratti di solidarietà. In proposito ha evidenziato che il conguaglio delle integrazioni salariali erogate dalle aziende autorizzate deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
Riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, ha chiarito che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Fermo restando detto limite massimo, possono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate con le seguenti modalità.

La riduzione contributiva deve essere:
– applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dall’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà;
– rapportata a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Considerato che l’obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

Restano escluse dalla riduzione contributiva le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:
– il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
– il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1° giugno 1991, n. 166;
– il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

La fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

Alle imprese ammesse a fruire della riduzione contributiva è assegnato il codice di autorizzazione “1W”.
Nel flusso Uniemens l’importo del beneficio è contraddistinto con la causale “L983”.
Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

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Ispezioni ordinarie e straordinarie sulle imprese sociali

2 Maggio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato, nella gazzetta ufficiale, il decreto relativo alla definizione delle forme, dei contenuti e delle modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché del contributo per l’attività ispettiva da porre a loro carico e l’individuazione dei criteri, dei requisiti e delle procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro.

Sono assoggettati ai controlli gli enti in possesso della qualifica di impresa sociale, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti alla gestione commissariale, e di quelli sottoposti alle altre procedure concorsuali; tali controlli hanno luogo almeno una volta all’anno. Le imprese sociali che hanno acquisito la qualifica o si sono costituite entro il 31 dicembre di ciascun anno sono sottoposte ai controlli a partire dall’anno successivo (DM 29 marzo 2022).
Il riconoscimento delle associazioni è disposto con apposito decreto del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. Le associazioni cui aderiscono almeno 1000 imprese sociali che, iscritte nel registro delle imprese di almeno 5 diverse regioni o province autonome, non abbiano deliberato lo scioglimento, presentano al Ministero un’istanza di riconoscimento corredata dai seguenti documenti: una copia dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’eventuale regolamento interno; le dichiarazioni di adesione delle imprese sociali aderenti; un documento da cui risultino nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell’associazione richiedente; documentazione comprovante che le stesse sono in grado di effettuare i controlli ordinari nei confronti degli enti aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali e periferiche, e disporre di un numero di controllori, in possesso dei requisiti utili ai fini dell’iscrizione nell’elenco del personale abilitato ai controlli e alle ispezioni, tale da garantire l’esecuzione dei controlli ordinari di propria competenza.
Ciascuna impresa sociale è assoggettata a controllo ordinario almeno una volta all’anno. Si intendono controllate nell’anno le imprese sociali nei confronti delle quali il controllo, iniziato comunque entro la data del 31 dicembre, si conclude entro i termini previsti. Nei confronti delle imprese sociali aderenti alle associazioni, i controlli ordinari sono effettuati dalle associazioni medesime a mezzo di controllori iscritti nell’elenco, dalle stesse incaricati.
Le attività di controllo ordinario sulle imprese sociali sono effettuate da uno o più controllori appositamente incaricati dall’ente di appartenenza e devono svolgersi alla presenza del legale rappresentante dell’impresa o di un socio o amministratore appositamente delegato, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Il rappresentante dell’impresa può essere assistito da altri amministratori, sindaci, soci, dipendenti o professionisti di fiducia. Gli amministratori ed i sindaci intervengono ogni qualvolta ciò sia richiesto dal controllore. Il controllo ha luogo, di norma, presso la sede sociale dell’impresa, ovvero presso altro luogo concordato con il rappresentante dell’ente.
Gli enti assoggettati a controllo hanno l’obbligo di mettere a disposizione del controllore i libri sociali, i registri ed i documenti, nonché di fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti richiesti. I libri, i registri e i documenti devono trovarsi presso la sede dell’impresa.
Nel caso in cui non siano state rilevate irregolarità, il controllo ordinario si conclude con la sottoscrizione del verbale di avvenuto controllo senza rilievi.
Se nel corso del controllo sono riscontrate irregolarità sanabili, il controllore diffida l’organo di amministrazione dell’impresa sociale a regolarizzarle, assegnandogli a tale scopo un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni. Alla scadenza del termine indicato il controllore verifica l’avvenuta regolarizzazione dandone atto nel relativo verbale. La diffida può essere impartita anche nel caso in cui, per il comportamento del legale rappresentante, l’attività di controllo venga ostacolata. In caso di mancata ottemperanza, anche parziale, alla diffida, il controllore, attraverso l’apposito verbale, formalizza una motivata proposta, non vincolante, di adozione del provvedimento di nomina di un commissario ad acta, o del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale.
Nel caso in cui, a causa del comportamento ostativo del legale rappresentante, venga verificata l’impossibilità di effettuare il controllo, anche a seguito della diffida impartita, il controllore, dando atto nel verbale del mancato controllo, propone l’adozione del provvedimento di nomina di un commissario ad acta. Nel caso in cui il mancato controllo sia dovuto all’irreperibilità dell’ente, il controllore propone l’adozione del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale.
Se nel corso del controllo sono riscontrate irregolarità non sanabili, il controllore, mediante l’apposito verbale, formalizza motivata proposta di adozione del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale.

Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero qualora si rendano necessari approfondimenti sugli esiti dei controlli effettuati, al fine di effettuare verifiche a campione, a seguito di esposti di soci o di soggetti privati, su segnalazione di pubbliche amministrazioni e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità.
Le ispezioni straordinarie sono volte, invece, a verificare l’esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie dell’impresa sociale, la sussistenza dei requisiti della stessa, il regolare funzionamento dell’ente, il regolare svolgimento delle attività, la consistenza patrimoniale dell’impresa e delle relative attività e passività.
L’ispezione straordinaria deve essere avviata entro 15 giorni dal conferimento dell’incarico, o entro un termine più breve in caso di urgenza, e si svolge di norma presso la sede dell’impresa e negli altri luoghi ove si svolge l’attività della stessa, alla presenza del legale rappresentante o, se consentito dai funzionari incaricati, di un suo delegato. Il rappresentante dell’impresa può essere assistito da soci, dipendenti o professionisti di fiducia. Per ragioni eccezionali adeguatamente verbalizzate, può non essere consentita la presenza di specifici soggetti. Gli amministratori e i componenti dell’organo di controllo devono intervenire se richiesto dai funzionari incaricati.

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Edilizia Industria Provincia di Roma: EVR anno 2022

2 Maggio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’ANCE Roma, con circolare del 25/3/2022, comunica che le parti firmatarie del CIPL Edilizia Industria per la provincia di Roma, hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione dell’EVR per l’anno 2022

Con riferimento all’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) relativo all’anno 2022, si comunica l’ACER e le Organizzazioni Sindacali Provinciali hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione degli importi erogabili nel territorio di Roma e Provincia.
Tale verifica è stata effettuata raffrontando il triennio 2021/2020/2019 con il triennio 2020/2019/2018 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.
L’importo di EVR che ciascuna azienda deve concretamente erogare ai propri dipendenti è determinato di anno in anno in base ai risultati di due verifiche: a quella effettuata dalle parti sociali territoriali deve seguire, infatti, una verifica a livello aziendale.
L’esito di tale verifica può dare luogo a una delle seguenti situazioni:

a) Se entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi, l’azienda eroga l’EVR nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018 (cfr. tabella A);

b) Se uno dei due parametri aziendali risulta negativo, l’azienda eroga l’EVR nella misura del 65% del suddetto 4% (cfr. tabella B).

c) Se entrambi i parametri risultano negativi, l’azienda non eroga l’EVR.

 

Tabella A – Imprese con entrambi i parametri aziendali pari o positivi

Misura di EVR a livello provinciale (4% dei minimi in vigore all’1/7/2018)

IMPIEGATI – Valori mensili

Livelli

Importi in Euro

7° livello – Quadri e 1.a categoria super68,83
6° livello – 1.a categoria61,95
5° livello – 2.a categoria51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello48,18
3° livello – 3.a categoria44,74
2° livello – 4.a categoria40,26
1° livello – 4.a categoria primo impiego34,41

OPERAI – Valori orari

Operai di produzione

Importi in Euro

4° livello – operaio di 4° livello0,28
3° livello – operaio specializzato0,26
2° livello – operaio qualificato0,23
1° livello – operaio comune0,20

Operai discontinui

Importi in Euro

Guardiani (art. 6)0,18
Guardiani con alloggio (art. 6)0,16

Tabella B – Imprese con un parametro aziendale negativo

65% dell’EVR fissato a livello provinciale (cfr. Tab. A)

IMPIEGATI – Valori mensili

Livelli

Importi in Euro

7° livello – Quadri e 1.a categoria super44,74
6° livello – 1.a categoria40,27
5° livello – 2.a categoria33,55
4° livello – Impiegati di 4° livello31,32
3° livello – 3.a categoria29,08
2° livello – 4.a categoria26,17
1° livello – 4.a categoria primo impiego22,37

OPERAI – Valori orari

Operai di produzione

Importi in Euro

4° livello – operaio di 4° livello0,18
3° livello – operaio specializzato0,17
2° livello – operaio qualificato0,15
1° livello – operaio comune0,13

Operai discontinui

Importi in Euro

Guardiani (art. 6)0,12
Guardiani con alloggio (art. 6)0,10

L’impresa che, per il 2022, corrisponde ai propri dipendenti l’EVR nella misura ridotta di cui alla soprastante tabella B o che non corrisponde l’EVR, deve inviare entro il 15 maggio 2022 un’apposita autodichiarazione all’ACER e alla Cassa Edile di Roma e provincia, dandone comunicazione alle r.s.a. o r.s.u. laddove costituite.
Si precisa che l’EVR, come sopra determinato, spetta per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Pertanto, all’esito della verifica aziendale, con la prima retribuzione utile, le imprese dovranno corrispondere ai propri dipendenti anche l’EVR spettante per i mesi precedenti a partire da gennaio 2022, oltre che ovviamente quello spettante per il mese corrente.

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PNRR: portale del sommerso e sicurezza sul lavoro

2 Maggio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il portale nazionale del sommerso e nuove misure in materia di sicurezza tra le misure prevsite da DL 36/2022.

Al fine di una efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso.
Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.
Nel portale suddetto confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza, compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.

Allo scopo di assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’INAIL promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’attivazione, tra gli altri:
– di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
– di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
– di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
– di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

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Una tantum ad aprile per il personale del CCNL Autoferrotranvieri

29 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

  Con la retribuzione del mese di aprile spetta la seconda tranche di una tantum per il personale delle ferrovie impiegato almeno 80% della attività in servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio

Per il personale impiegato nel periodo gennaio 2018/dicembre 2020 in misura almeno pari all’80% della propria attività nei servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in considerazione del particolare e perdurante stato di crisi economico/finanziaria del settore in forza a tempo indeterminato al 17/6/2021, a copertura del periodo 2018 -2020, riconoscimento di una somma una tantum di Euro 680.00 lordi  al par. 175, riparametrato secondo la scala parametrale vigente, da corrispondere, in tre rate. La prima erogata con la retribuzione di ottobre 2021 (Euro 200,00 lordi), la seconda da erogare con la retribuzione di aprile 2022 (Euro 200.00 lordi) e la terza con la retribuzione di luglio 2023 (Euro 280,00 lordi).
L’una tantum
– verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta nel periodo 2018/2020;
– sarà riproporzionata nei casi di lavoro part-time, sulla base dell’orario convenuto nei contratto individuale;
– verrà erogata anche al personale a tempo determinato in forza alla data di sottoscrizione del verbale 17/6/2021. Per questi lavoratori, l’una tantum verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta all’interno del periodo 2018/2020 nell’ambito del contratto a termine in atto alla data del 17/6/2021, ivi comprese eventuali proroghe,
– non ha alcun effetto o incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non rientra nella base di calcolo del T.F.R. e della contribuzione ai Fondo Priamo.

Figure professionali

Param.

Ottobre 2021

Aprile 2022

Luglio 2023

Una tantum

RESP. UNITÀ AMM.VA / TECNICA COMPLESSA250428,57285,71400,00971,43
PROFESSIONAL230394,29262,86368,00893,71
CAPO UNITÀ ORGAN.Va AMM.Va / TECNICA230394,29262,86368,00893,71
COORDINATORE DI ESERCIZIO210360,00240,00336,00816,00
COORDINATORE210360,00240,00336,00816,00
COORDINATORE FERROVIARIO (Pos.2)210360,00240,00336,00816,00
CAPO UNITÀ TECNICA205351,43234,29328,00796,57
COORDINATORE DI UFFICIO205351,43234,29328,00796,57
COORDINATORE FERROVIARIO (Pos.1)202346,29230,86323,20784,91
SPECIALISTA TECNICO / AMMINISTRATIVO193330,86220,57308,80749,94
ADDETTO ALL’ESERCIZIO193330,86220,57308,80749,94
CAPO STAZIONE193330,86220,57308,80749,94
ASSISTENTE COORDINATORE193330,86220,57308,80749,94
TECNICO DI BORDO190325,71217,14304,00738,29
MACCHINISTA (Pos.4)190325,71217,14304,00738,29
CAPO OPERATORI188322,29214,86300,80730,51
MACCHINISTA (Pos.3)183313,71209,14292,80711,09
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.4)183313,71209,14292,80711,09
OPERATORE CERTIFICATORE180308,57205,71288,00699,43
COORDINATORE DELLA MOBILITÀ178305,14203,43284,80691,66
COLLABORATORE DI UFFICIO175300,00200,00280,00680,00
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.3)175300,00200,00280,00680,00
OPERATORE TECNICO170291,43194,29272,00660,57
ADDETTO ALLA MOBILITÀ170291,43194,29272,00660,57
MACCHINISTA (Pos.2)165282,86188,57264,00641,14
CAPO TRENO (Pos.3)165282,86188,57264,00641,14
OPERATORE QUALIFICATO (Pos.2)160274,29182,86256,00621,71
OPERATORE DI GESTIONE158270,86180,57252,80613,94
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.2)158270,86180,57252,80613,94
OPERATORE DI MOVIMENTO e GESTIONE158270,86180,57252,80613,94
CAPO TRENO (Pos.2)158270,86180,57252,80613,94
OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (Pos.2)155265,71177,14248,00602,29
ASSISTENTE ALLA CLIENTELA154264,00176,00246,40598,40
MACCHINISTA (Pos.1)153262,29174,86244,80594,51
OPERATORE QUALIFICATO DELLA MOBILITÀ151258,86172,57241,60586,74
OPERATORE F.T.A. (Pos.2)145248,57165,71232,00563,43
OPERATORE DI STAZIONE (Pos.2)143245,14163,43228,80555,66
OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (Pos.1)140240,00160,00224,00544,00
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.1)140240,00160,00224,00544,00
OPERATORE QUALIFICATO (Pos.1)140240,00160,00224,00544,00
CAPO TRENO (Pos.1)140240,00160,00224,00544,00
OPERATORE DI STAZIONE (Pos.1)139238,29158,86222,40540,11
OPERATORE DELLA MOBILITA’138236,57157,71220,80536,23
CAPO SQUADRA OPERATORI DI MANOVRA135231,43154,29216,00524,57
OPERATORE DI SCAMBI CABINA135231,43154,29216,00524,57
OPERATORE DI UFFICIO130222,86148,57208,00505,14
OPERATORE DI MANUTENZIONE130222,86148,57208,00505,14
COLLABORATORE DI ESERCIZIO129221,14147,43206,40501,26
OPERATORE DI MANOVRA123210,86140,57196,80477,94
CAPO SQUADRA AUSILIARI121207,43138,29193,60470,17
OPERATORE GENERICO116198,86132,57185,60450,74
AUSILIARIO110188,57125,71176,00427,43
AUSILIARIO GENERICO100171,43114,29160,00388,57

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