Studio Romano & Partners - Consulenza del Lavoro

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Agenti finanziari e mediatori creditizi: vigilanza Enasarco

8 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Scambio di informazioni tra Fondazione Enasarco e Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM) e svolgimento di accertamenti contributivi da parte degli ispettori della Fondazione nei confronti degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Cooperazione siglata per verificare il rispetto della normativa nel settore (Enasarco – Comunicato 06 giugno 2022)

Il 6 giugno 2022, con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa, Enasarco e OAM hanno disciplinato le reciproche forme di collaborazione per verificare il rispetto delle norme da parte degli operatori del settore.
In particolare, è previsto:
– lo svolgimento e la condivisione degli esiti degli accertamenti ispettivi condotti dalla Fondazione per conto dell’OAM in relazione a soggetti che esercitano l’attività di intermediazione del credito, iscritti negli Elenchi gestiti da quest’ultimo;
– lo scambio di informazioni presenti nei rispettivi database sempre con riferimento ai soli agenti in attività finanziaria ed ai loro collaboratori, per i quali ricorre l’obbligo di iscrizione o comunicazione nei confronti dell’OAM.
Grazie alla cooperazione ed allo scambio dei dati, gli Enti verificano il rispetto della normativa e la persistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione dei soggetti controllati dall’OAM, nonché il rispetto degli obblighi di iscrizione e contribuzione Enasarco per tutti i soggetti operanti in forza di un rapporto riconducibile al contratto d’agenzia.
Lo scopo è rilevare eventuali criticità o anomalie, cui seguono iniziative anche di carattere sanzionatorio.
In particolare, nello svolgimento dell’attività di vigilanza esercitata nei confronti di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi, gli ispettori della Fondazione, oltre ad effettuare le consuete verifiche di competenza, provvederanno altresì a verificare, per conto dell’OAM, il rispetto di alcune prescrizioni normative vincolanti per gli operatori del settore.

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Firmato il rinnovo contrattuale del CCNL Agricoltura – Operai

8 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti sottoscritto il 19 giugno 2018 e scaduto il 31 dicembre 2021.

L’ accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025.
I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 23 maggio 2022 per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali in applicazione del CCNL 19 giugno 2018, sono incrementati:
– a decorrere dal 1° giugno 2022 del 3 per cento;
– a decorrere dal 1° gennaio 2023 dell’1,2 per cento;
– a decorrere dal 1° giugno 2023 dello 0,5 per cento.
La suddetta percentuale del 3 per cento, relativa alla prima tranche di aumento, è finalizzata anche a ristorare i lavoratori per il periodo di carenza contrattuale.
I minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale comprensivi degli aumenti di cui al precedente capoverso sono quelli di cui alle seguenti tabelle

OPERAI AGRICOLI

Aree professionaliMinimi
Area 11.389,15
Area 21.266,90
Area 3944,62

OPERAI FLOROVIVAISTI

Aree professionaliMinimi
Area 18,41
Area 27,71
Area 37,24

I contratti provinciali non possono definire, per i livelli di ciascuna area professionale, salari contrattuali inferiori ai minimi di area, salvo quanto è previsto dall’articolo 18 e relativo accordo allegato del presente CCNL.
I minimi salariali di cui al primo comma trovano applicazione, per le province dove siano stati stipulati i contratti provinciali in applicazione del CCNL 19 giugno 2018, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre il 1° gennaio 2025; per le altre province dal 1° giugno 2022.
In sede di rinnovo quadriennale il contratto nazionale, sulla base dei criteri di cui all’art. 2 e di una valutazione sull’andamento dell’inflazione, definisce gli incrementi da applicarsi ai minimi di cui al primo comma, nonché gli incrementi da applicarsi a tutti i salari contrattuali definiti dai contratti provinciali all’interno di ciascuna area professionale.
Nelle province in cui per effetto dei vigenti accordi, a seguito dell’aumento dei minimi salariali di area, i livelli salariali dovessero risultare inferiori a tale minimo, i Contratti provinciali provvedono a definire un programma che, nell’arco di vigenza del Contratto provinciale stesso, porti all’inserimento dei salari entro il minimo di area. Tale previsione non si applica nelle province che nell’ultima tornata contrattuale non hanno rinnovato il contratto provinciale.

Comporto Malattia e infortunio

Vengono stabilite in dettaglio tutte le  patologie oncologiche e i grandi interventi chirurgici, debitamente documentati per i quali è prevista, un’aspettativa non retribuita di durata non superiore a 6 mesi

Welfare integrativo a livello nazionale

Viene ampliata la lista delle prestazioni dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (E.B.A.N.), con l’inserimento di un’indennità in favore della lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato che usufruisce del congedo parentale (ex astensione obbligatoria), pari al 20% del minimo retributivo della II area per un massimo di cinque

Mensilità.

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Infortunio sul lavoro: quando ne risponde il committente

8 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

8 giu 2022 Risponde del reato di omicidio colposo la committente che non abbia nominato il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione delle opere, causando, con la propria condotta omissiva, l’infortunio mortale del lavoratore (Corte di Cassazione, Sentenza 31 maggio 2022, n. 21072).

La vicenda

Un lavoratore, dipendente di una ditta di costruzioni, mentre stava trasportando all’interno di un cantiere materiali di risulta con una carriola, scivolava all’interno di una buca non protetta da recinzioni o da altre opere, che era stata realizzata per porre le fondazioni di un’immobile da erigersi, e finiva infilzato in un ferro in attesa che fuoriusciva da una trave in cemento, ferro non protetto dai prescritti capelletti di protezione.
Le gravissime lesioni interne riportate dal lavoratore ne determinavano la morte.

Venivano riconosciuti responsabili di omicidio colposo all’esito del giudizio di primo grado, con condotte colpose tra loro indipendenti, la proprietaria del terreno e committente dei lavori per la realizzazione dell’immobile; il titolare della ditta esecutrice dei lavori ed il direttore dei lavori.
La sentenza di primo grado veniva integralmente confermata in appello.
In particolare, veniva riconosciuta la corresponsabilità per il reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina antinfortunistica, della committente, titolare del permesso di costruire, per non avere nominato un responsabile per la sicurezza, per non avere predisposto il piano operativo per la sicurezza (p.o.s.) e per non avere nominato il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione delle opere, figura necessaria e da nominarsi o da parte dalla committente oppure da parte dell’ impresa esecutrice.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la committente.

La sentenza della Cassazione

La Corte ha rigettato il ricorso, facendo proprie le conclusioni dei giudici di merito, secondo cui la committente aveva l’obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori; pertanto, non avendovi ella provveduto, doveva ritenersi sussistente la responsabilità della stessa per l’evento verificatosi.
Una volta nominato, il coordinatore avrebbe, difatti, operato affinchè il cantiere fosse allestito in modo diverso, rispettoso delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed, in tal modo, si sarebbe potuto evitare l’infortunio mortale del lavoratore.
Come chiarito dalla Corte, dunque, doveva ritenersi, nel caso di specie, accertata la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa omissiva della committente e l’evento mortale.
I giudici hanno, altresì, rilevato l’insostenibilità della tesi difensiva dell’estraneità della stessa committente rispetto ai fatti, in quanto non dotata della preparazione tecnica necessaria, tanto da non essersi mai recata sul cantiere, ovvero di avere delegato i suoi compiti al direttore dei lavori, il quale, tuttavia, svolge un’attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione del progetto nell’interesse del committente ed è figura ben diversa da quella del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione delle opere, la cui nomina, nel caso in argomento, era necessaria da parte della committente.
La sentenza impugnata è stata, pertanto, giudicata coerente con consolidati principi puntualizzati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rischio derivante dalla conformazione dell’ambiente di lavoro grava sul committente e non è riconducibile alla natura specialistica dei lavori commissionati all’impresa appaltatrice.

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Firmato il CCNL Turismo Anpit – Cisal

7 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sottoscritto il nuovo CCNL del Turismo, Agenzie di Viaggio e dei Pubblici Esercizi

Le Parti concordano che il rinnovo del CCNL, con decorrenza dal 1° maggio 2022 – al 30 aprile 2025, include anche la Categoria dei Dirigenti, oltre che dei Quadri, Impiegati ed Operai.
Le Parti hanno concordato i seguenti incrementi della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile e la conseguente P.B.N.C.M., da erogare per 13 mensilità annue, già comprensiva dell’Ex Indennità di Contingenza e dell’ex E.D.R., con l’introduzione della Categoria dei Dirigenti.

Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per il tempo pieno per: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai

(RETRIBUZIONE FISSA MENSILE)

Livello

P.B.N.C.M.

30/4/22

P.B.N.C.M.

1/5/2022

P.B.N.C.M.

1/1/2023

P.B.N.C.M.

1/1/2024

P.B.N.C.M.

1/1/2025

Dirigente–3.721,253.794,253.867,254.013,25
Quadro (ex Quadro A1)2.252,902.344,902.390,902.436,902.528,90
A1 (ex A2)1.959,042.039,042.079,042.119,042.199,04
A2 (ex A3)1.714,161.784,161.819,161.854,161.924,16
B11.567,231.631,231.663,231.695,231.759,23
B21.420,301.478,301.507,301.536,301.594,30
C11.273,381.326,981.353,781.380,581.434,18
C21.175,421.224,221.248,621.273,021.321,82
D11.077,471.122,271.144,671.167,071.211,87
D2979,521.019,521.039,521.059,521.099,52

 Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per Operatori di Vendita

(RETRIBUZIONE FISSA MENSILE)

Livello

P.B.N.C.M.

30/4/22

P.B.N.C.M.

1/5/2022

P.B.N.C.M.

1/1/2023

P.B.N.C.M.

1/1/2024

P.B.N.C.M.

1/1/2025

Operatore Gestionale–0.468,111.496,911.525,711.583,31
Operatore di 1 ° Categoria1.278,271.330,471.356,571.382,671.434,87
Operatore di 2° Categoria1.146,041.194,281.218,401.242,521.290,76
Operatore di 3° Categoria1.057,881.101,801.123,761.145,721.189,64

Elemento Perequativo Mensile Regionale” (E.P.M.R.)
Considerato che l’Indice Regionale del costo della vita ha un differenziale tra Regioni superiore al 30%, a parziale recupero di tale differenziale, è confermato l’Elemento Perequativo Mensile Regionale, da erogare per 13 mensilità, negli importi precisati nelle successive Tabelle

Liv.

Lomb.

Ligur.

Trent. A.A.

Lazio

Tosc.

Emilia R.

Friuli

Umbr.

Valle d’A.

Piemont.

Dirigente481,34459,12456,38446,64438,34406,42389,76371,71371,71352,27
Quadro (ex QA1)207,73197,28195,97191,40187,48172,45164,61156,12156,12146,97
A1 (ex A2)182,15173,08171,95167,98164,58151,55144,75137,38137,38129,45
A2 (ex A3)164,24156,14155,13151,59148,55136,92130,85124,27124,27117,19
B1 e Op. Gestionale(*)148,89141,63140,72137,54134,82124,38118,93113,03113,03106,68
B2 e Op. 1° Cat.(*)134,39127,91127,11124,27121,84112,54107,68102,42102,4296,75
C1 e Op. 2° Cat.(*)121,60115,82115,09112,56110,40102,0997,7593,0593,0587,99
C2 e Op. 3° Cat.(*)113,07107,75107,09104,76102,7695,1291,1386,8186,8182,15
D1105,40100,4999,8897,7395,9088,8585,1781,1981,1976,90
D2100,2895,6595,0893,0591,3284,6781,2077,4477,4473,39

Liv.

Veneto

Marche

Abruzzo

Sicilia

Puglia

Camp.

Sard.

Calab.

Basilic.

Molise

Dirigente299,57239,90180,24178,85167,76158,02151,1072,0072,0072,00
Quadro (ex QA1)122,1494,0565,9665,3160,0855,5152,2415,0015,0015,00
A1 (ex A2)107,9283,5659,1958,6354,1050,1347,3015,0015,0015,00
A2 (ex A3)97,9776,2154,4653,9549,9146,3743,8415,0015,0015,00
B1 e Op. Gestionale(*)89,4369,9250,4049,9546,3243,1440,8715,0015,0015,00
B2 e Op. 1° Cat.(*)81,3763,9746,5746,1642,9340,0938,0715,0015,0015,00
C1 e Op. 2° Cat.(*)74,2658,7243,1942,8239,9337,4035,6015,0015,0015,00
C2 e Op. 3° Cat.(*)69,5255,2340,9340,6037,9435,6133,9515,0015,0015,00
D165,2552,0838,9038,5936,1434,0032,4715,0015,0015,00
D262,4149,9837,5537,2634,9532,9231,4815,0015,0015,00

 

Aumenti periodici di anzianità
Per l’anzianità di effettivo servizio maturata presso la stessa Azienda, presumendo un progressivo arricchimento professionale, in funzione dell’esperienza nella mansione, il Dipendente ha diritto a 10 aumenti triennali della retribuzione, anche solo detti “Scatti”. Ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data d’assunzione o dal termine del periodo d’Apprendistato.

Gli importi degli scatti in cifra fissa, maturati nel corso di vigenza del presente CCNL, sono determinati, per ciascun livello d’inquadramento, nelle seguenti misure.

 

Livelli

Importo del singolo scatto

Dirigente73,00
Quadro (ex QA1)31,00
Al (ex A2)29,50
A2 (ex A3)26,50
B1 e Operatore Gestionale25,00
B2 e Op. di Vendita di 1° Categoria23,75
C1 e Op. di Vendita di 2° Categoria22,50
C2 e Op. di Vendita di 3° Categoria21,50
D121,00

Welfare Contrattuale
Le Parti hanno concordano l’introduzione di un Welfare Contrattuale minimo, come da seguente Tabella

Livello

Dall’anno 2023 e per tutta la durata del CCNL rinnovando

Dirigente€ 720,00/anno, in quote mensili di € 60
Quadro (ex Quadro A1), A1 (ex A2) e A2 (ex A3)€ 480,00/anno, in quote mensili di € 40

Indennità di Cassa
Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 (quindici) giorni solari nel mese, qualora risponda della quadratura dei conti e abbia completa responsabilità per errori con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete, per tutto il tempo dell’incarico e della responsabilità, un’Indennità mensile di cassa pari ad € 78,00 lordi..

Indennità Oraria Corriere addetto alle consegne
Rilevando che, quale risposta alle restrizioni sanitarie, nell’ambito della ristorazione e/o pubblici esercizi si sono sviluppati in modo molto significativo i servizi di consegna al domicilio dei prodotti, le Parti, in ottica di continua ricerca e contemperazione degli opposti interessi, hanno concordato di prevedere un’apposita Indennità oraria per i lavoratori quando addetti a tali mansioni che, per loro natura, comportano disagio. La disciplina specifica di tale Indennità sarà prevista nel testo integrale del CCNL, al quale si rinvia.

Indennità per il Lavoro Discontinuo
Tenuto conto che per il Lavoro Discontinuo si prevedono pause di attesa all’interno dell’orario pattuito di lavoro, con riconoscimento della relativa retribuzione mensile, cioè prevista sulla base dell’orario contrattuale (da 174 a 195 ore/mese), le Parti hanno ritenuto congruo prevedere in aggiunta una specifica “Indennità di attesa” di lordi € 4,00 (Euro quattro/00) per ciascuna ora prevista nel contratto individuale come ordinaria, ma eccedente la base di 40 ore/settimanali fino alla 45° ora settimanale.

Indennità Disk Jockey
In caso di utilizzo di materiale discografico di proprietà del Disk Jockey, allo stesso sarà riconosciuta un’Indennità giornaliera di € 2,00 (Euro due/00) lordi, a titolo di “rimborso forfettario”, per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa con l’utilizzo di tale materiale.

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Imprese di pulizia e multiservizi: adeguato il costo del lavoro

7 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con il decreto 06 giugno 2022, n. 25, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha aggiornato il costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi applicabile nei contratti di appalto pubblici

A seguito del rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi siglato dalle organizzazioni sindacali l’8 giugno 2021, si è reso necessario l’aggiornamento del costo della manodopera di tale settore da applicare nell’ambito dei contratti di appalto pubblici.

Nell’ambito dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

L’ultimo aggiornamento è stato determinato con il decreto del 13 febbraio 2014, a valere dal mese di luglio 2014.

Con il Decreto 06 giugno 2022, n. 25, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adeguato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, riferito ai periodi decorrenti da luglio 2021 e da luglio 2022.
I valori sono riportati in apposite tabelle, distinte per operai e impiegati, sia a livello nazionale che a livello provinciale.

Detto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione:
a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da disposizioni normative di cui l’impresa può usufruire;
b) ad eventuali oneri derivanti dall’applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.);
c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Mobbing: nullità del licenziamento ai danni del lavoratore

7 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

7 giu 2022 E’ nullo il licenziamento disciplinare collegato alla condotta mobbizzante tenuta dal datore di lavoro ai danni del dipendente (Corte di Cassazione, Ordinanza 31 maggio 2022, n. 17702).

La vicenda

La Corte di Appello territoriale ha confermato la sentenza di prime cure che aveva ritenuto nullo il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore dalla società datrice, in quanto fondato su un unico motivo illecito, ossia la volontà espulsiva della stessa.
La Corte ha, difatti, collocato il procedimento disciplinare che aveva determinato il licenziamento in un contesto in cui nei confronti del dipendente risultavano provati i sistematici e reiterati comportamenti ostili, originanti forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, con mortificazione morale dello stesso e con effetto lesivo del suo equilibrio fisico psichico e del complesso della sua personalità;
valutati, dunque, i molteplici addebiti mossi al lavoratore, i giudici hanno ritenuto che i fatti contestati dovessero ritenersi insussistenti, essendo tutti o non provati nel loro verificarsi, o non riconducibili con certezza al lavoratore, ovvero non disciplinarmente rilevanti; pertanto hanno condiviso le conclusioni del giudizio di primo grado, secondo cui il licenziamento doveva porsi in correlazione con la condotta mobbizzante tenuta ai danni del dipendente, una volta riconosciuto alla base di esso, come unico motivo, la volontà di liberarsi e di colpire il lavoratore, conseguenza ultima delle condotte vessatorie tenute a suo carico.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, volto esclusivamente a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta nei gradi di merito, ed ha ritenuto la sentenza impugnata coerente con i consolidati principi stabiliti dalla giurisprudenza, secondo cui, ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l’adozione di condizioni lavorative stressogene o mobbizzanti ed il giudice del merito è tenuto a valutare se dagli elementi noti possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell’esistenza del danno.

La Suprema Corte, sul punto, ha evidenziato che tutte le contestazioni della società datrice, mirassero, nel caso sottoposto ad esame, ad un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto, in particolare, richiamando impropriamente la violazione da parte della Corte distrettuale degli artt. 115, 116 e 2697 c.c..
A tale riguardo i giudici hanno, dunque, evidenziato che, invero, le invocate violazioni ricorrono solo nei casi in cui il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, non, viceversa, quando lo stesso, come avvenuto nel caso di specie, abbia valutato le prove proposte dalle parti, attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
Con riferimento, in particolare, alla pretesa violazione dell’art. 2697 c.c., la Corte ha, altresì, ribadito che la sussistenza della stessa ricorre soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella onerata e non, invece, qualora oggetto di censura sia la valutazione che lo stesso giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, così come avvenuto nel caso concreto, in cui la società datrice si era limitata a criticare l’apprezzamento operato dai giudici di merito circa l’esistenza delle condotte vessatorie, proponendo una diversa valutazione e richiedendo, erroneamente, un sindacato non consentito alla Corte di legittimità.

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Contributo per non autosufficienza EBIART

7 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il via alla prestazione sperimentale di sostegno alla persona con contributo per non autosufficienza dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato del Friuli Venezia Giulia (EBIART).

L’Ente Bilaterale dell’Artigianato del Friuli Venezia Giulia (EBIART) con la suddetta prestazione ha previsto due linee di intervento, non cumulabili, con le seguenti caratteristiche e finalità:

NON AUTOSUFFICIENZA

Il contributo può essere concesso a ciascun dipendente, titolare e socio il cui coniuge, convivente registrato all’anagrafe (ai sensi della L. 76/2016), nonché figlio/a (discendente di primo grado) – di seguito “congiunto” – ha il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, debitamente certificato da specifica attestazione medico-collegiale.
L’intervento è riconosciuto a fronte di handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 c. 3 L.104/92 o invalidità risultante da certificazione rilasciata da INPS o da una struttura sanitaria pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia.

ASSISTENZA

Il contributo può essere concesso a ciascun dipendente, titolare e socio il cui coniuge, convivente registrato all’anagrafe (ai sensi della L. 76/2016) nonché genitore (familiare ascendente di primo grado) – di seguito “congiunto” -, avendo il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, sia assistito da strutture accreditate e/o autorizzate in Friuli Venezia Giulia ovvero:
– Assistenza domiciliare – Badante,
– Centro diurno anziani,
– Casa-Residenza Anziani (ovvero: Casa Protetta RSA, Comunità Alloggio, Casa di Riposo),
– Centro socio riabilitativo diurno,
– Centro socio riabilitativo residenziale.

L’intervento è riconosciuto per quelle situazioni in cui il lavoratore, titolare e socio ha il riconoscimento di handicap di un familiare ai sensi ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 o nel caso di certificazione medica rilasciata da INPS o da una struttura sanitaria pubblica del Friuli Venezia Giulia attestate lo stato di invalidità del familiare.

Per ambedue i casi, il contributo economico annuo, rapportato alle mensilità di diritto, è pari a € 800,00 lordi per nucleo familiare.
L’ammissibilità a beneficiare del contributo è subordinata alla presentazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare che non deve essere superiore a 30.000,00 euro/anno.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in originale cartaceo agli Sportelli EBIART attivi presso le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali o presso l’EBIART a partire dall’1 giugno 2022 e, inderogabilmente, entro il 31 gennaio 2023.
I contributi saranno erogati da EBIART sino ad esaurimento delle risorse economiche annualmente stanziate a tal fine. I familiari (dipendenti, titolari, soci di aziende aderenti al sistema della bilateralità artigiana/EBIART) non posso richiedere il contributo per lo stesso congiunto, anche se dipendenti o titolari di aziende diverse.
Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Per i titolari e soci, la relativa “Certificazione Unica” (ex CUD) verrà inviata al percipiente entro i termini di legge (attualmente il 28 febbraio dell’anno successivo al pagamento).
Per EBIART il contributo è cumulabile con altri incentivi e contributi, sia di natura pubblica che privata.

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Maggiorazione AUU per genitori entrambi lavoratori

7 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

In caso di genitori titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione dell’assegno unico e universale per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Ai fini di tale maggiorazione, rilevano:
-i redditi da lavoro dipendente o assimilati
– nonché i redditi da pensione
– i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.
Quanto ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, rilevano gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno.
Ai fini della maggiorazione, rileva inoltre il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia.
Altresì, la maggiorazione spetta ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi. Nello specifico, il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni, che risulta imputabile al capitale di esercizio e al “lavoro di organizzazione” impiegati nell’esercizio di attività agricole sul terreno, mentre il reddito dominicale si identifica con la rendita del fondo e degli interessi del capitale permanentemente investito in esso.
Tenuto conto di consolidati orientamenti dell’Agenzia delle Entrate, il titolare di reddito agrario è colui che esercita l’impresa agricola, svolgendo un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse (quali manipolazione, trasformazione, conservazione di prodotti agricoli).
Pertanto, considerato che il reddito agrario va posto in relazione sia al capitale di esercizio sia al lavoro di organizzazione della produzione del soggetto che svolge sul fondo attività agricole, tali lavoratori agricoli autonomi possiono essere beneficiari della maggiorazione prevista per i genitori lavoratori.
Nel caso dei braccianti agricoli e di altri lavoratori che svolgono attività di lavoro tipicamente stagionali, la maggiorazione è altresì riconosciuta in considerazione del fatto che le predette attività comunque siano coperte da contribuzione annuale.

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Fondo Mario Negri: disponibili i nuovi bandi per le borse di studio

7 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Fondo di previdenza “Mario Negri” per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, ha indetto i nuovi concorsi anno 2022 per l’assegnazione di borse di studio riservate ai figli dei Dirigenti iscritti

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Mario Negri ha indetto, anche per l’anno 2022, i concorsi per l’assegnazione di borse di studio riservate ai figli dei Dirigenti:

– iscritti al Fondo in attività di servizio presso aziende tenute alla contribuzione al Fondo stesso o in prosecuzione volontaria;

– cessati dal servizio presso dette aziende in data anteriore di non oltre 12 mesi rispetto a quella di emanazione del bando di concorso e comunque risultanti iscritti alla data di emanazione del bando di concorso;

– cessati dal servizio anche oltre il predetto termine di 12 mesi e comunque ancora iscritti al Fondo con un’anzianità contributiva di almeno 15 anni e che siano inoltre già pensionati nell’assicurazione generale obbligatoria;

– iscritti al Fondo successivamente alla data di emanazione del bando ed entro il termine di presentazione delle domande;

– che godano delle prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita di cui all’art.23 dello Statuto (pensione di vecchiaia o pensione di invalidità e RITA) nonché per gli orfani di dirigenti che siano stati iscritti al Fondo.

Le votazioni per l’ammissione per ciascun bando sono previste in misura differenziata per tener conto della particolare situazione di alcune tipologie di concorrenti (orfani di dirigenti o diversamente abili/DSA).

Tutti i bandi sono disponibili nella sezione “Borse di Studio” del sito del Fondo Mario Negri, che sinteticamente si riportano sotto:

– “Perio Michiara” – ultimo anno di scuola media inferiore – Scadenza 30 settembre 2022

– “Mario Negri” – scuola media di secondo grado – Scadenza 30 settembre 2022

– “Mario Negri ” – corsi universitari o equivalenti – premi di laurea – Scadenza: 30 settembre 2022

– “Mario Negri” – premi di laurea magistrale – Scadenza 30 settembre 2022

Si precisa che coloro che nell’anno accademico 2020/2021 abbiano conseguito la tesi di laurea con votazione 110 o 110 e lode potranno presentare domanda soltanto per il concorso “Premi di Laurea” non essendo consentita l’assegnazione di due borse di studio per lo stesso anno accademico.
È possibile presentare la propria domanda di partecipazione a partire dal 6 giugno esclusivamente on line, mediante l’utilizzo della voce di menu “Domanda borse di studio” all’interno dell’area riservata del Fondo Mario Negri.

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CCNL Unionmeccanica – EBM – Nuovi Bandi per Borse di studio

6 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Comitato Esecutivo di EBM – Ente Bilaterale Metalmeccanici – ha approvato l’emanazione di due bandi per borse di studio 2021/2022 per i figli dei dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il CCNL Unionmeccanica

Il Comitato Esecutivo di EBM, l’Ente Bilaterale Metalmeccanici per il settore Unionmeccanica Confapi, ha approvato l’emanazione di due bandi per borse di studio per i figli studenti dei dipendenti delle aziende che applicano il relativo CCNL:

– un bando prevede l’assegnazione di  102 borse di studio, per la frequenza ai corsi di laurea per l’anno 2021/2022, del valore di € 2.500 ciascuna

– un bando prevede l’assegnazione di 400 borse di studio per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media inferiore per l’anno scolastico 2021/2022, del valore di € 350 ciascuna.

I requisiti di ammissione verranno indicati in sede di pubblicazione dei Bandi a partire da luglio 2022 per il “Bando corsi di laurea” e da settembre 2022 per il “Bando diploma di licenza media inferiore”.
Potranno partecipare alla selezione se in possesso dei relativi requisiti, i figli delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica ed in regola con i versamenti ad EBM, nonché gli studenti lavoratori.
Tutti i dettagli su entrambi i bandi verranno comunicati, come di consueto, tramite news sul sito e con l’invio di newsletter a lavoratrici, lavoratori e alle aziende. Per entrambi i bandi le domande potranno essere presentate dalle lavoratrici e dai lavoratori accedendo alla propria area riservata EBM o, per conto delle lavoratrici o dei lavoratori, da parte dell’azienda o del consulente associato all’azienda.

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