Studio Romano & Partners - Consulenza del Lavoro

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Accordo nel Gruppo Enel sull’Apprendistato scuola-lavoro

26 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Firmato il 19 settembre 2022, tra ENEL Italia S.p.A., in nome e per conto di tutte delle società del Gruppo e FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC-UIL, l’adeguamento dell’Accordo Sindacale Quadro del 13 febbraio 2014 di regolamentazione nel Gruppo Enel dell’apprendistato scolastico di primo livello e professionalizzante

Premesso che le Parti hanno già condiviso con accordo 13 febbraio 2014 un progetto sperimentale rivolto agli studenti del 4° anno degli istituti tecnici per avviare nell’ultimo biennio di scuola secondaria superiore un’esperienza di apprendistato scuola lavoro, con la firma dell’accordo 19 settembre 2022 hanno inteso adeguare le precedenti disposizioni alle novità normative e contrattuali successivamente intervenute.

In conformità alla normativa vigente e a quanto previsto nell’art. 15 “Apprendistato” del CCNL – che al co. 23 precisa che “restano ferme le intese vigenti a livello aziendale e le eventuali ulteriori regolamentazioni collettive di secondo livello per aspetti di specifico interesse” – le Parti definiscono i trattamenti economici e normativi al fine di raccordare la disciplina contrattuale al programma Enel di inserimento in apprendistato di primo livello nell’ultimo biennio della secondaria superiore e al periodo di apprendistato successivo al conseguimento del diploma.

Ai fini del programma saranno presi a riferimento gli istituti tecnici della scuola secondaria superiore con indirizzi quali: elettrotecnica, elettronica, elettromeccanico, meccanico, meccatronica ed energia, chimico, termotecnica.

Il programma è così articolato:

– Fase 1 apprendistato scuola-lavoro: con apprendistato di primo livello (art. 43 DLgs n. 81/2015), della durata, di norma, di 23 mesi, nelle classi 4° e 5° degli istituti tecnici industriali, al termine della quale è previsto il conseguimento del diploma tecnico e la valutazione di merito del percorso effettuato.

– Fase 2 apprendistato professionalizzante: con durata, di norma, di 13 mesi che sarà attivata in relazione alle esigenze aziendali per i partecipanti alla prima fase che hanno conseguito il titolo di studio ed un livello di preparazione ritenuto adeguato ad affrontare l’ulteriore fase formativa professionalizzante aziendale.

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Lavoratori dello spettacolo: aumentato il massimale di contribuzione malattia e maternità

26 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’inps ha adeguato, con effetto dal 1° ottobre 2022, il massimale giornaliero di contribuzione della malattia e della maternità per i lavoratori dello spettacolo titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o titolari di contratto di lavoro autonomo o a prestazione (Messaggio 23 settembre 2022, n. 3473)

Per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS), titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o titolari di contratto di lavoro autonomo o a prestazione, i contributi di finanziamento dell’indennità economica di malattia e dell’indennità economica di maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera.
Con la Legge delega in materia di spettacolo (L. n. 106/2022) è stato disposto l’innalzamento del massimale contributivo giornaliero da euro 100,00 a euro 120,00, a decorrere dal 1° luglio 2022.

L’Inps ha di conseguenza adeguato i propri sistemi, comunicando che il nuovo massimale deve essere applicato a partire dal periodo di competenza ottobre 2022.
Pertanto, a partire da detto periodo, i datori di lavoro/committenti, nell’assolvimento degli adempimenti contributivi relativi all’assicurazione economica di malattia e di maternità per i lavoratori a tempo determinato dello spettacolo (dipendenti o autonomi) devono assumere come massimale giornaliero pari a euro 120,00.

Ai fini della restituzione delle differenze contributive dovute per i periodi di competenza di luglio, agosto e settembre 2022, i datori di lavoro/committenti devono utilizzare i codici causale già in uso:
– “E775”, avente il significato di “Restituzione indennità malattia indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMal> di DatiRetributivi/Malattia/MalADebito;
– “E776”, avente il significato di “Restituzione indennità maternità indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMat> di DatiRetributivi/Maternita/MatADebito.
Dette operazioni possono essere effettuate con le denunce relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

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Lavoratore socialmente utile: escluso il requisito della subordinazione

26 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

In tema di impiego in lavori socialmente utili, anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, resta esclusa la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (Corte di Cassazione, Sentenza 14 settembre 2022, n. 27125).

Un lavoratore proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva rigettato la sua domanda di accertamento dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un’azienda speciale di igiene urbana, in ragione dello svolgimento di attività estranee all’ambito del rapporto di lavoro socialmente utile originariamente istituito.

La Corte territoriale, difatti, aveva escluso la convertibilità del rapporto di lavoro socialmente utile, di natura assistenziale, in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in assenza di prova di una volontà in tale senso delle parti.

In sede di ricorso il lavoratore sosteneva di avere prestato un lavoro socialmente utile sulla base di due progetti volti alla risoluzione di problematiche ecologiche e ambientali, ma di essere stato, dopo la conclusione dei detti progetti, trattenuto di fatto al lavoro in attività di centralinista.
Lo stesso, dunque, evidenziava la rilevanza di due circostanze: l’illegittimità degli atti di proroga dei precedenti progetti, per mancato rispetto dei termini massimi di durata e l’incoerenza degli incarichi con i temi progettuali prescritti dal d.lgs. 468/1997 e dal d.lgs. 81 2000.
Tali circostanze comportavano, secondo il ricorrente, l’istituzione tra le parti di un rapporto lavorativo di mero fatto, cui erano applicabili le regole comuni denunciate per la costituzione ex lege di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con i relativi diritti retributivi.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, rilevando che l’occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, dal momento che l’utilizzazione di tali lavoratori non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti, di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione.
Pertanto, anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando applicazione solo la disciplina sul diritto alla retribuzione (art. 2126 c.c.).

Con riguardo al caso sottoposto ad esame il Collegio ha, altresì, evidenziato che i giudici del gravame avevano valutato le circostanze denunciate come rilevanti ai fini della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato e le avevano giustificate in quanto fondate sul reiterarsi di Convenzioni di finanziamento Ministero – Regioni, al fine di protrarre il mantenimento di un lavoro in favore dei destinatari degli incarichi, nella speranza di una loro stabilizzazione.
Non era, inoltre, emersa una volontà dell’utilizzatore diversa da quella di una mera accettazione delle prestazioni del lavoratore socialmente utile, pure in ipotesi incoerenti con le tipologie proprie del lavoro socialmente utile o oltre i termini massimi di durata, sulla base di avviamenti disposti da enti pubblici e con remunerazioni pubbliche.
Permaneva, dunque, nel caso in questione la natura assistenziale del rapporto e restava, viceversa, esclusa la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato.

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Indennità una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti

26 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nella GU n. 223 è stato pubblicato il Decreto aiuti-ter (D.L. 23 settembre 2022, n. 144) contenente ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR. Il provvedimento, tra le diverse misure, ha previsto l’indennità una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti.

In particolare, ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dell’indennità di cui al successivo articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di  lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro.
Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui al medesimo articolo 19, commi 1 e 16. L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato  da eventi con copertura di contribuzione  figurativa integrale dall’INPS.
L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. La stessa indennità non è cedibile, né sequestrabile, nè pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Per i soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonchè di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro, l’INPS corrisponde d’ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro. Qualora i soggetti  risultino titolari esclusivamente di trattamenti non  gestiti dall’INPS, il  casellario centrale  dei pensionati individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
L’indennita’ una tantum è corrisposta sulla base dei dati disponibili all’Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili. L’Ente erogatore  procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme  corrisposte  in  eccedenza, provvede alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali. 
L’indennità una tantum è corrisposta a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.
L’INPS eroga, ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 32, comma 8, del Dl 17 maggio 2022, n. 50, che abbiano in essere uno o più rapporti  di lavoro, nel mese di novembre 2022, un’indennità una tantum pari a 150 euro.
Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta dall’INPS una indennità una tantum pari a 150 euro.
Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, è riconosciuta dall’INPS una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro.
L’Istituto, a domanda, eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del DL 17 maggio 2022, n. 50, e che sono iscritti alla Gestione separata. L’indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per il 2021.
Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10 commi da 1 a 9 del DL 22 marzo 2021 n. 41, e dall’articolo 42 del DL 25 maggio 2021 n. 73, l’INPS eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. La medesima indennità è erogata da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi come individuati dall’articolo 32, comma 12, secondo periodo, del DL 17 maggio 2022, n. 50, con le medesime modalità ivi indicate. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.a. la somma di euro 24 milioni. Le risorse non utilizzate da Sport e Salute S.p.A. per le finalità di cui al secondo periodo sono versate dalla predetta società, entro il 31 dicembre 2022, all’entrata del bilancio dello Stato.
L’INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
L’Inps, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, un’indennità una tantum pari a 150 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
Ai beneficiari delle indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 15 e 16 del decreto-legge n. 50 del 2022, è riconosciuta una ulteriore indennità una tantum di 150 euro.
Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza è corrisposta d’ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un’indennità una tantum pari a 150 euro.

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Nuovo lavoro agile nelle Telecomunicazioni

23 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Firmato il 7 settembre 2022, l’Addendum al Protocollo Principi e Linee Guida per il nuovo lavoro agile nella Filiera delle Telecomunicazioni.

A partire dal 1° settembre 2022, terminata la fase di ricorso al cd Lavoro Agile semplificato, tornano a trovare applicazione le previsioni di cui alla legge 81 del 2017 per quanto concerne l’adesione su base volontaria a tale modalità lavorativa.
Il termine del periodo emergenziale ha reso possibile dare seguito ad un modello di lavoro agile che, nell’ambito dei principi e delle Linee Guida sottoscritte tra le Parti lo scorso 30 luglio 2020 e recepite nel CCNL TLC, e di quanto previsto dal Protocollo Nazionale sul Lavoro in modalità Agile del 7 dicembre 2021 sottoscritto, tra gli altri, da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, contribuisca a definire modelli organizzativi caratterizzati da maggiore elasticità, capaci di generare valore per imprese e lavoratori, contribuendo al miglioramento dei risultati aziendali e della qualità della vita delle persone.

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Una Tantum a settembre per i dipendenti Anas

23 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con la busta paga del mese di settembre, spetta, ai dipendenti del Gruppo Anas, un importo a titolo di Una Tantum per l’anno 2021

A tutto il personale, occupato a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e a tempo determinato, che abbia prestato la propria attività lavorativa nell’anno 2021, a condizione che sia in servizio al 20/7/2022, saranno riconosciuti a titolo di “Una Tantum”, a copertura del periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021, gli importi lordi di seguito indicati, riparametrati per ciascuna posizione economico – organizzati va secondo la vigente scala di classificazione e utilizzando come riferimento convenzionale la posizione economico organizzativa B1.

Parametri

Posizioni economiche

Importo lordo euro

240A619
200A1516
170B438
155B1400
140B2361
115C296
100C1258

L’erogazione di tali importi avverrà con le competenze del mese di settembre 2022.
In aggiunta agli importi riportati nelle precedente tabella, ai medesimi lavoratori sopra citati, sarà riconosciuto a titolo di Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno 2021, gli importi saranno erogati, ove spettanti, in misura proporzionale e ridotta in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati nel corso dell’anno di riferimento, considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Per il personale a tempo parziale, gli importi ove spettanti, saranno riproporzionati in rapporto alla prestazione resa.
Le Parti convengono, ai sensi della normativa vigente, che gli importi di cui al presente accordo non hanno alcuna incidenza sugli istituti legali e contrattuali diretti, indiretti e/o differiti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ferie, festività, mensilità aggiuntive, indennità varie, malattia, permessi, lavoro straordinario, TFR.

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Infortunio sul lavoro: responsabilità del datore in caso di prassi scorretta

23 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l’instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori e il formarsi di tali prassi, conosciute o conoscibili da parte dello stesso datore, dà luogo alla responsabilità di questi per gli incidenti eventualmente occorsi ai lavoratori in dipendenza di esse. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 21 settembre 2022, n. 34968.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da una datrice di lavoro avverso la sentenza d’appello che l’aveva condannata per il delitto di lesioni personali colpose, in danno di un lavoratore.

Quest’ultimo si era procurato le lesioni, dalle quali conseguiva una malattia di durata stimata in 133 giorni, cadendo da una scala ove era salito per prelevare un profilato in PVC.
Alla datrice di lavoro, in particolare, era stato contestato di avere agito con negligenza, imprudenza, imperizia nonché con violazione dell’art. 37, D.lgs. n. 81/2008, non avendo fornito al lavoratore un’adeguata informazione sull’utilizzo corretto della scala.

I giudici di appello, ribaltando la sentenza di primo grado, avevano affermato la penale responsabilità della datrice, sulla scorta delle seguenti evidenze: il predetto lavoratore era salito sulla scala in questione, essendo consuetudine, da parte sua, utilizzare la scala stessa, pur al di fuori delle sue mansioni; la consuetudine in questione era certamente conosciuta dalla datrice, che non aveva mai interdetto l’uso della scala; l’impiego della scala stessa era avvenuto in modo difforme dalle istruzioni d’uso, contenute in apposito manuale.

Il Collegio, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla datrice di lavoro avverso la sentenza di condanna, ha ribadito che, in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è tenuto a vigilare per impedire l’instaurazione di prassi scorrette foriere di pericoli per i lavoratori e il formarsi di tali prassi, conosciute o conoscibili da parte dello stesso datore di lavoro, ne determina la responsabilità per gli incidenti eventualmente occorsi ai lavoratori in dipendenza di esse.
Sulla scorta di tali presupposti, i Giudici di legittimità, condividendo le conclusioni raggiunte dalla Corte di merito, hanno ritenuto infondate le doglianze della ricorrente.

A fondamento della decisione, la Corte ha, difatti, rilevato che la circostanza che il lavoratore, nel caso di specie, sia pure nell’espletamento di mansioni non sue e in esecuzione di una prassi illegittima, seguisse comunque indicazioni inadeguate e difformi dalle istruzioni circa l’impiego della scala utilizzata evidenziava la mancata informazione fornitagli dalla datrice di lavoro circa il corretto comportamento da tenere nello svolgere compiti di cui la stessa era certamente a conoscenza.

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Impiegati Agricoli del Trentino: nuovo contratto

23 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

Firmato il 25/7/2022, presso la Confagricoltura di Trento, tra CONFAGRICOLTURA del Trentino e CONFEDERDIA, FAI-CISL, FLAI-CGIL, il Contratto territoriale per gli impiegati agricoli e quadri del Trentino.

Decorrenza
Il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025

Retribuzione
L’aumento concordato è del 5% da calcolarsi sugli stipendi contrattuali in vigore alla data del 1° dicembre  2021. Tale aumento decorre dal 1° luglio 2022 per il 3% e dal 1° gennaio 2023 del 2%.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Qualora l’imprenditore designi un proprio dipendente quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, si stabilisce il riconoscimento di una specifica indennità mensile di 70 € lorde per 12 mensilità; le spese legali imputate al lavoratore in conseguenza di azioni giudiziarie nei suoi confronti derivante dallo svolgimento del ruolo attribuito o di fatto riconosciuto sono ad esclusivo carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro potrà far fronte a tal obbligo con copertura assicurativa.

Indennità di cassa
Per gli impiegati con responsabilità di cassa, l’indennità viene aggiornata a 100 € mensili dal 1° luglio 2022, per 12 mensilità.

Quota sindacale per delega
Per i quadri e gli impiegati la quota sindacale che il datore di lavoro tratterrà sulla retribuzione ordinaria lorda mensile per 14 mensilità verrà versata all’organizzazione sindacale indicata nella delega sottoscritta dal lavoratore. A partire dall’entrata in vigore del presente accordo tale quota è stabilita nella misura dello 0,7% della retribuzione lorda.

Contributo di assistenza contrattuale territoriale
Per i quadri e gli impiegati che non aderiscono all’OO.SS. firmatarie del presente contratto viene confermato un contributo di assistenza contrattuale territoriale nella misura dello 0,5 % sulla retribuzione lorda. A partire dall’entrata in vigore del presente accordo tale contributo, che verrà trattenuto in busta paga sarà versato per lo 0,2125 % a Confederdia e 0,2125 % a FAI CISL e 0,075 % alla FLAI CGIL sull’Iban indicato dalle organizzazioni stesse.

Premio di continuità di servizio
A decorrere dal 26° anno di servizio e per ogni ulteriore biennio di anzianità maturata presso la medesima azienda dall’impiegato viene istituito un premio lordo di continuità di servizio di 13,00 € mensili per quattordici mensilità a decorrenza dall’entrata in vigore del presente contratto.

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INPS: indicazioni sul contributo aggiuntivo giornalisti

23 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Inps fornisce istruzioni sul versamento, per il 2022, del contributo aggiuntivo dell’1% con particolare riferimento all’ambito di applicazione del tetto annuale della prima fascia di retribuzione pensionabile vigente presso la Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI fino al 30 giugno 2022 (Messaggio 19 settembre 2022, n. 3418).

 

Per i soli rapporti di tipo giornalistico cessati in data antecedente al 1° luglio 2022 restano ferme le disposizioni previste in merito dai regolamenti e dalle circolari INPGI (in materia di mensilizzazione, conguaglio, ecc.) in considerazione del tetto annuale pari a € 46.184,00, e relativo, quindi, alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI. In questa ipotesi, laddove nell’arco dell’intero anno 2022 il soggetto abbia instaurato ulteriori rapporti di lavoro subordinato, successivi o concomitanti (compresi eventuali rapporti di tipo giornalistico iniziati successivamente al 30 giugno 2022), si deve considerare, in riferimento a tali rapporti, il diverso limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a € 48.279,00. La predetta fascia di retribuzione trova applicazione esclusivamente in relazione alle retribuzioni derivanti dai predetti rapporti.
Per i rapporti di tipo giornalistico in corso e per quelli cessati in data successiva al 30 giugno 2022 si deve considerare il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a € 48.279,00, avendo a riferimento anche le retribuzioni maturate nei primi sei mesi del 2022. In questi casi, qualora nell’arco dell’intero anno 2022 il soggetto abbia instaurato ulteriori rapporti di lavoro subordinato, successivi o concomitanti (compresi eventuali rapporti di tipo giornalistico iniziati successivamente al 30 giugno 2022), si deve considerare il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti, pari a € 48.279,00, in relazione a tutte le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro che si collocano nel 2022, ivi compresi i suddetti rapporti di tipo giornalistico che cessano in data successiva al 30 giugno 2022.
Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo dell’1% in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione e che, pertanto, potranno rendersi necessarie talune operazioni di conguaglio a fine anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.
Il contributo aggiuntivo va calcolato ed esposto nel flusso UniEmens separatamente dagli altri contributi.
Il versamento del contributo aggiuntivo deve essere indicato nell’elemento <Contrb1perCento> presente nell’elemento <ContribuzioneAggiuntiva>.
Nell’elemento <ImponibileCtrAgg> deve essere indicato l’importo dell’imponibile soggetto a contribuzione aggiuntiva dell’1%. Tale importo è un di cui del valore indicato nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.
L’importo della contribuzione aggiuntiva deve essere indicato nell’elemento <ContribAggCorrente>. Tale importo non è un di cui del valore indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiParticolari>.
A fine anno (mese di dicembre o gennaio dell’anno successivo), o al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve effettuare i conguagli e versare o recuperare le differenze.
Allo scopo deve utilizzare l’elemento <Regolarizz1PerCento>, nell’elemento <ContribAggRegolarizz> indicherà la differenza da versare, nell’elemento <RecuperoAggRegolarizz> indicherà l’importo da recuperare.

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Inefficace il licenziamento per scarso rendimento senza previa affissione del codice disciplinare

22 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il licenziamento disciplinare per scarso rendimento intimato al lavoratore senza la previa affissione del codice disciplinare è inefficace (Corte di Cassazione, Ordinanza 11 agosto 2022 n. 24722).

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da una s.r.l. avverso la sentenza della Corte d’appello, che aveva dichiarato inefficace il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore senza la previa affissione del codice disciplinare.

Il dipendente in questione, dopo aver ricevuto varie contestazioni disciplinari per scarso rendimento e provvedimenti disciplinari di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, era stato licenziato dalla predetta società con preavviso, a seguito di una contestazione disciplinare con cui gli si addebitava “una voluta lentezza nello svolgere la mansione affidata”, unitamente alla recidiva specifica.

I giudici di appello evidenziavano, tuttavia, che la contestazione disciplinare avesse ad oggetto la violazione, non di doveri fondamentali del lavoratore o del c.d. minimo etico, che devono presumersi conosciuti da tutti, bensì di una specifica regola tecnica di produttività, legata ad un determinato standard medio fissato dall’azienda in base alla propria organizzazione produttiva e alla media raggiunta dagli altri dipendenti con identiche mansioni.
Pertanto, il datore di lavoro avrebbe dovuto preliminarmente informare i lavoratori della rilevanza disciplinare della violazione della citata regola di produttività, mediante affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti.

Nella caso sottoposto ad esame, secondo i giudici di merito, l’onere di preventiva pubblicazione del codice disciplinare non era stato assolto dal datore di lavoro.

Avverso tale sentenza la s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza d’appello nella parte in cui aveva ritenuto pacifica la mancata preventiva affissione del codice disciplinare.

La Corte di legittimità ha ritenuto infondata la doglianza.
Preliminarmente la stessa ha rilevato che, in tema di sanzioni disciplinari, qualora le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell’applicazione, l’ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni dell’articolo 7 St. lav..

L’affissione del codice disciplinare costituisce una forma di pubblicità condizionante il legittimo esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, il cui adempimento deve essere provato dal datore medesimo.
Sulla base di tali presupposti, il Collegio ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte di merito, avendo essa correttamente posto a carico della parte datoriale l’onere di prova della preventiva affissione ed avendo ritenuto tale onere non assolto nel caso di specie.

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