Studio Romano & Partners - Consulenza del Lavoro

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L’infezione virale contratta sul luogo di lavoro costituisce malattia professionale

14 Ottobre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’infezione virale contratta sul luogo di lavoro costituisce malattia professionale coperta dall’INAIL e la relativa prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici, non essendo necessaria la prova rigorosa dell’evento infettante in occasione di lavoro. Tanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 10 ottobre 2022, n. 29435.

La Corte d’Appello rigettava la domanda di un infermiere operante presso una RSA, avente ad oggetto il riconoscimento della copertura INAIL e del conseguente indennizzo a seguito della contrazione, durante il servizio svolto sul luogo di lavoro, dell’ infezione da virus HCV (epatite C).

La Corte, in particolare, alla luce della possibile origine plurifattoriale della malattia, riteneva che la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell’ambiente di lavoro gravasse sul lavoratore, il quale, tuttavia, non aveva richiamato eventi specifici, durante il lavoro, a cui imputare il contagio contratto, quale una puntura con un ago infetto o l’avere operato una data medicazione senza guanti, o altre microlesioni lavorative; lo stesso si era, piuttosto, limitato ad allegare di avere ordinariamente medicato e trattato per via parenterale pazienti anziani, epatopatici, spesso con piaghe da decubito.
Secondo i giudici del gravame la valenza dimostrativa di tali dichiarazioni, oltre a non poter ricorrere a favore della parte che le aveva rese, era in più neutralizzata dall’accertamento svolto in altra causa in ordine ad una pregressa infezione da virus epatite B, circostanza quest’ultima che avrebbe imposto la prova rigorosa dell’evento infettante in occasione di lavoro.

Il ricorso proposto dal lavoratore avverso tale sentenza è stato accolto dalla Suprema Corte, la quale ha ribadito che, nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomo – fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell’infezione e la relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici.

Ciò posto, il Collegio ha rilevato che nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adottato una decisione in netto contrasto con il detto orientamento giurisprudenziale, avendo essa posto a carico del lavoratore l’onere di provare l’evento infettante in occasione di lavoro.

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Aspetti economici del rinnovato CIPL Edilizia Industria Benevento

13 Ottobre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Seguono alcuni aspetti economici del rinnovo del CIPL di Benevento per i lavoratori delle imprese edili e affini industria, siglato lo scorso settembre.

Il suddetto accordo di rinnovo con efficacia sino al 1 settembre 2024, prevede la seguente tabella paga dei lavoratori edili industria valide dal 1° marzo 2022 per la provincia di Benevento.

CATEGORIA

PAGA BASE

CONTINGENZA

ITS

E.D.R.

TOTALE ORARIO

Cassa Edile 18,50%

Cassa Edile 14,20%

Riposi annui 4,95%

4° liv. Operai S.specializzati7,67 €3,01 €1,39 €0,06 €12,13 €2,24 €1,72 €0,60 €
3° liv. Operai specializzati7,12 €3,00 €1,29 €0,06 €11,47 €2,12 €1,63 €0,57 €
2° liv. Operai qualificati6,41 €2,99 €1,16 €0,06 €10,62 €1,96 €1,51 €0,53 €
1° liv. Operai comuni5,48 €2,96 €0,99 €0,06 €9,49 €1,76 €1,35 €0,47 €

Indennità sostitutiva mensa giornaliera € 4,80 pari a € 0,60 per ogni ora di lavoro ordinario prestato.
Indennità di trasporto giornaliera € 3,20 pari a € 0,40 per ogni ora di lavoro ordinario prestato

CATEGORIA

PAGA BASE

CONTINGENZA

Premio di produzione

E.D.R.

Indennità di funzione (art. 76 CCNL)

Totale retribuzione mensile

QUADRO 7° Q liv.1.894,71 €533,82 €346,15 €10,33 €140,00 €2.925,01 €
IMPIEGATO 7° liv.1.894,71 €533,82 €346,15 €10,33 € 2.785,01 €
IMPIEGATO 6° liv.1.705,23 €529,63 €316,82 €10,33 € 2.562,01 €
IMPIEGATO 5° liv.1.421,02 €523,35 €263,46 €10,33 € 2.218,16 €
IMPIEGATO 4°liv.1.326,31 €521,25 €239,81 €10,33 € 2.097,70 €
IMPIEGATO 3° liv.1.231,56 €519,16 €220,88 €10,33 € 1.981,93 €
IMPIEGATO 2° liv.1.108,41 €516,43 €199,20 €10,33 € 1.834,37 €
IMPIEGATO 1° liv.947,36 €512,87 €171,09 €10,33 € 1.641,65 €

Indennità sostitutiva mensa € 103,80 mensili
Indennità di trasporto € 69,20 mensili

Formazione Professionale

Il contributo a carico delle Imprese per il funzionamento del Centro di Formazione e Sicurezza di Benevento, in ordine alla formazione, è fissato nella misura dello 0,85% da calcolarsi su paga base, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza, applicando la nuova aliquota dal 1° ottobre 2022.
A tal fine, le parti concordano di sperimentare Patti Formativi finalizzati all’inserimento di nuovi occupati nel settore. Le imprese edili che assumeranno personale che ha partecipato a corsi di formazione professionali attestati e certificati dal C.F.S. di Benevento, avranno diritto, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di assunzione, e in costanza di rapporto di lavoro, alla riduzione del contributo previsto per il C.F.S. dello 0,15% esclusivamente per la posizione dei nuovi assunti.

Lavori speciali disagiati

Agli operai addetti ai lavori in galleria Gruppo B – spettano le seguenti indennità:
a. 46% di maggiorazione per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e/o di disagio;
b. 26% di maggiorazione per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al personale addetto al carico ed ai trasporti all’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione;
c. 18% di maggiorazione per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie;
d. 10% di maggiorazione al personale addetto ai piazzali laddove dovessero manifestarsi indifferibili esigenze produttive per l’effettivo e costante supporto alle lavorazioni che si svolgono in galleria.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco è prevista una ulteriore indennità pari al 20%.
Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle suddette condizioni.

Lavori in alta montagna

Per i lavori eseguiti ad un altitudine di 1.000 metri s.l.m. spetta una indennità pari al 18% che non va corrisposta ai lavoratori che risiedono nello stesso Comune dove si eseguono i lavori.

Anzianità professionale edile

L’Associazione Costruttori Edili e le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori della provincia di Benevento Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil preso atto dell’andamento del Fondo per la gestione dell’Anzianità Professionale Edile e della sua evoluzione, convengono che, il contributo a carico delle imprese, previsto per l’Anzianità Professionale Edile, viene stabilito nella misura del 2,53%, applicando la nuova aliquota regionale per la Campania, a decorrere dal 1 ottobre 2022.

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CEIV: Contributi alla Cassa Edile di Padova

13 Ottobre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

La Cassa Edile di mutualità assistenza interprovinciale del Veneto, pubblica il prospetto contributi da versare alla Cassa Edile di Padova con decorrenza 1° ottobre 2022

Contributi per la provincia di Padova dall’1/10/2022

Tipo contributo

Aliquote contributive a carico imprese

Aliquote contributive a carico operai

Totale aliquote

1. Quota Paritetica Nazionale di Adesione Contrattuale0,22%0,22%0,44%
2. Quota Paritetica Provinciale di Adesione Contrattuale0,61%0,61%1,22%
3. Fondo Assistenza1,875%0,375%2,25%
4. Fondo Formazione e Sicurezza1,000%—1,000%
5. Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile3,98%—3,98%
6.Fondo Prepensionamento0,20%—0,20%
7. Contributo Associazione Sicurezza Costruzioni del Veneto0,055%—0,055%
8. Fondo incentivo all’occupazione0,10%—0,10%
TOTALE8,04%1,21%9,25%

Tipo contributo

Aliquote contributive a carico imprese

Aliquote contributive a carico operai

Totale aliquote

Contributo Fondo Sanitario Nazionale Operai0,60—0,60%
Contributo Fondo Sanitario Nazionale Impiegati0,26%—0,26%

 

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Danno da straining: escluso in caso di accesa conflittualità col datore di lavoro

13 Ottobre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le condizioni stressogene di lavoro e di nocività ambientale, riconducibili alla fattispecie del c.d. straining, non ricorrono qualora l’accesa conflittualità tra datore di lavoro e lavoratore non si sviluppi in condotte vessatorie. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 6 ottobre 2022, n. 29059.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni per mobbing proposta nei riguardi di un Comune da una lavoratrice, già responsabile dei servizi finanziari e poi trasferita ai servizi sociali e cimiteriali.
La Corte territoriale, in particolare, aveva escluso la prova dell’intento lesivo del datore di lavoro, sostenendo che esso risultava incompatibile con l’esistenza di comportamenti asseritamente dannosi, ma ascritti a due diverse compagini amministrative, motivo per cui non era spiegabile il loro convergere in un medesimo atteggiamento persecutorio.
Quella emersa nel caso di specie era, piuttosto, un’ accesa conflittualità tra le parti, non trasmodata in condotta vessatoria.

La lavoratrice ha proposto ricorso per la cassazione della decisione, lamentando che, pur in mancanza di un intento persecutorio, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare l’attuarsi di condizioni stressogene di lavoro e di nocività ambientale, riconducibili alla fattispecie del c.d. straining, da ricostruire anche in via presuntiva e comunque valutando il disagio lavorativo e il demansionamento quali fonti di danni non patrimoniali maturati in pregiudizio della dipendente stessa.

Il ricorso è stato rigettato dalla Cassazione, la quale ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte territoriale, secondo cui, nella fattispecie, doveva ritenersi accertata solo l’esistenza di un’ accesa conflittualità tra le parti non sviluppatasi in condotte vessatorie.

In tema di c.d. straining, come evidenziato dai Giudici di legittimità, l’obbligo datoriale di assicurare, anche ai sensi dell’art. 2087 c.c., un ambiente idoneo allo svolgimento sicuro della prestazione, potrebbe non escludere l’inadempimento se il lavoro si manifesti in sé nocivo per la connotazione indebitamente stressogena.
Nel caso in oggetto, tuttavia, il suddetto principio andava letto alla luce delle valutazioni di fatto della Corte di merito che avevano delineato soltanto una situazione di forti divergenze sul luogo di lavoro, tali da non determinare una situazione di nocività.
Il rapporto interpersonale, difatti, specie se inserito in una relazione gerarchica continuativa e tanto più in una situazione di difficoltà amministrativa, come quella emergente nel caso concreto, è in sé possibile fonte di tensioni, il cui sfociare in una malattia del lavoratore non può determinare la responsabilità del datore ex art. 2087 c.c., quando non vi sia esorbitanza nei modi rispetto a quelli appropriati per il confronto umano.

In conclusione, l’esistenza di un disagio lavorativo, quale quello lamentato dalla lavoratrice in argomento, non era, dunque, decisiva, proprio perché le conclusioni assunte dalla Corte territoriale si fondavano su un giudizio di merito, non implausibile, giuridicamente corretto.

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CCNL Edilizia Confapi: adeguamento economico

13 Ottobre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Edilizia Confapi: adeguamento economico

Firmato l’accordo economico per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini

L’accordo si applica dal 1° ottobre 2022 al 30 giugno 2024 ai rapporti di lavoro in corso alla data di ottobre 2022 e instaurati successivamente.

In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni e per mantenere una omogeneizzazione con le tabelle contrattuali degli altri settori dell’edilizia, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nella seguente tabella:

LIVELLI

PARAMETRI

AUMENTI

AUMENTI

NUOVI MINIMI

NUOVI MINIMI

Complessivo01/10/202201/01/202301/10/202201/01/2023
VII200184,00120,0064,001.911,961.975,96
VI180165,60108.0057,601.720,461.778,06
V150138,0090,0048,001.433,981.481,98
IV140128,8084,0044,801.338,371.383,17
III130119,6078,0041,601.242,781.284,38
II117107,6470,2037,441118,501.155,94
I10092,0060,0032,00955,99987,99

Le parti convengono che il presente accordo sia immediatamente efficace unicamente per quanto qui previsto, senza che da ciò possa derivare una qualunque interruzione della trattativa sindacale nella più ampia condivisione della necessità di addivenire appena possibile alla sottoscrizione di un accordo di rinnovo integrale del contratto collettivo oggetto di trattativa.

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Maggiorazione dell’indennità di presidenza per il personale del comparto della PCM

13 Ottobre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Inps fornisce istruzioni alle Strutture territoriali sulla valutazione nel TFS della maggiorazione dell’indennità di presidenza prevista per il personale del comparto della PCM (Circolare 11 ottobre 2022, n. 112).

In seguito all’entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale CCNL 2006-2009) l’incremento di detta indennità viene attuato utilizzando una quota delle risorse del Fondo unico di Presidenza già destinata alla corresponsione dei compensi accessori.
La maggiorazione, inoltre, concorre alla base di calcolo dell’indennità di buonuscita con il criterio del pro rata. La particolare modalità di valorizzazione della maggiorazione aveva indirizzato l’Istituto, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dei Ministeri, a sospendere la valutazione di tale incremento nel calcolo della prestazione.
Il Ministero del lavoro, riguardo all’articolo 24 del CCNL 2006-2009 e all’applicazione del criterio pro rata ai fini del TFS, ha precisato che, in linea con il parere espresso dalla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, “sembra non esservi alcun contrasto tra l’art. 24 CCNL 2006-2009 e l’art. 3 del DPR 1032/1973, per quanto attiene al sistema di calcolo dell’indennità di buonuscita. Ciò in quanto la base contributiva, cui lo stesso art. 3 del DPR 1032/1973 fa riferimento, è ben definita dall’art. 38 del medesimo decreto, il quale, al secondo comma, prevede espressamente che «concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale»”.
Dunque, considerato che tale indennità viene già valorizzata parametrata su 36 ore lavorative e non su 38, non si rinvengono motivi ostativi all’applicazione, nei termini previsti dal sistema pro-rata, della maggiorazione della predetta indennità, riconosciuta ex art. 24 CCNL 2006-2009 al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
Ai fini della corretta applicazione della previsione contrattuale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i dipendenti destinatari del beneficio e che risultino cessati dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale (CCNL 2006-2009), provvede a inviare alla Struttura territoriale INPS competente una scheda analitica, riportante il valore della maggiorazione alla data del 10 novembre 2009 (data di entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale) e l’anzianità maturata durante il periodo di spettanza dell’incremento previsto, nonché l’importo lordo che sulla base dei due parametri indicati (maggiorazione e anzianità dal 10 novembre 2009) concorre a quantificare l’indennità di buonuscita nel rispetto del sistema del pro rata.

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Sicurezza sul lavoro: programmi di formazione finanziati dall’Inail

13 Ottobre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INAIL finanzia attraverso avvisi pubblici regionali/provinciali progetti di formazione finalizzati alla diffusione delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Le domande di finanziamento devono essere compilate e registrate esclusivamente in modalità telematica, e inoltrate allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico. (INAIL – Comunicato 12 ottobre 2022).

Sono online, sul sito istituzionale dell’INAIL (sezione: Attività/Prevenzione e sicurezza/Agevolazioni e finanziamenti/Finanziamenti per la sicurezza/Avviso pubblico formazione 2022), gli avvisi pubblici regionali/provinciali volti a finanziari programmi formativi al fine di diffondere e implementare la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nell’intero territorio nazionale.
Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei soggetti proponenti e per la compilazione e invio della domanda online, saranno pubblicati nella sezione dedicata all’Avviso pubblico formazione 2022.
La selezione delle domande di finanziamento presentate è effettuata con procedura valutativa a sportello, mentre la selezione delle proposte progettuali ammissibili sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Soggetti destinatari delle attività formative– rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
– rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
– rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
– responsabili dei servizi di prevenzione e protezione;
– lavoratori.
Soggetti proponenti le attività formative ammessia) soggetti formatori già accreditati alla data di presentazione della domanda nella regione in cui si svolge il progetto formativo;
b) organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali dei lavoratori (possono partecipare all’avviso pubblico per lo svolgimento di attività formative direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione, o anche per il tramite di società controllate dalle predette organizzazioni, ad esclusione delle associazioni e federazioni ad esse aderenti;
c) ordini e collegi professionali limitatamente ai propri iscritti;
d) organismi paritetici.
Progetti ammessiI progetti che si articolano sulla base del catalogo delle offerte formative e delle condizioni e dei requisiti indicati negli avvisi pubblici regionali/provinciali.
Importo ammesso al finanziamentoIl contributo finanziario varia in funzione del numero dei partecipanti e delle ore di formazione in cui si articolano, di importo orario predeterminato.
Per iniziative in presenza: euro 20,00 per ora per partecipante.
Per iniziative in modalità remota, videoconferenza sincrona: euro 15,00 per ora per partecipante.
Possono essere presentate proposte progettuali per interventi formativi di importo complessivo compreso tra un minimo di euro 20.000,00 ed un massimo di euro 140.000,00 in ragione del numero dei soggetti partecipanti, della durata degli interventi e della modalità di svolgimento scelta.
Modalità per la presentazione delle domandeLe domande di finanziamento andranno inoltrate, esclusivamente in via telematica, previa autenticazione tramite SPID/CIE/CNS, mediante l’accesso ai servizi on-line disponibile sul portale dell’Istituto all’indirizzo: www.Inail.it – secondo le modalità indicate negli avvisi regionali/provinciali.
Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti e per la compilazione e invio della domanda on-line, saranno pubblicati sul sito www.inail.it nella sezione dedicata all’avviso pubblico formazione 2022.

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Firmato il CCNL Comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri

12 Ottobre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Firmato il 7 ottobre 2022, tra l’ARAN e le Organizzazioni e Confederazioni Sindacali competenti, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri condecorrenza 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018

Campo di applicazione
Il CCNL 7/10/2022 si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato ricompreso nel comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Durata e decorrenza
Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell’amministrazione mediante pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché mediante comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall’amministrazione entro trenta giorni dalla data di stipulazione.

Copertura economica
A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di cui all’art. 47-bis co. 1 del DLgs n. 165 del 2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui alle vigenti disposizioni legislative, fermo restando – per il triennio 2019-2021 – quanto previsto in materia dall’art. 1, co. 440, della Legge n. 145/2018.

Stipendi tabellari, inserimento nuovi parametri, incremento dell’indennità di presidenza
Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dalla allegata Tabella

 

Retribuzione tabellare annua a seguito degli incrementi contrattuali

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13ma mensilità

Categorie

Parametri retributivi

Dall’1/1/2016

Dall’1/1/2017

Dall’1/1/2018

AF935.952,7236.415,9237.206,72
F834.387,3234.831,3235.587,32
F732.778,3233.200,7233.921,92
F630.887,0031.285,4031.964,60
F528.931,5129.305,9129.941,91
F427.164,6027.515,0028.112,60
F324.728,7925.047,9925.591,59
F223.409,4023.711,8024.226,60
F122.600,5622.892,1623.388,96
BF924.218,9224.532,1225.064,92
F823.414,1223.716,5224.231,32
F722.683,0422.975,8423.475,04
F621.948,0422.231,2422.714,84
F520.704,1520.970,5521.426,55
F419.462,0619.714,0620.141,26
F318.807,6219.050,0219.464,02
F218.151,4318.386,6318.785,03
F117.523,3517.748,9518.134,15

A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, la quota base dell’indennità prevista dall’art. 18 del contratto integrativo della Presidenza del 10 novembre 2009 e l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessano di essere corrisposte come specifiche voci retributive e sono conglobate nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella

Retribuzione tabellare annua a seguito del conglobamento dell’IVC e della quota base dell’indennità art. 18 del contratto integrativo della Presidenza del 10 novembre 2009

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13ma mensilità

Categorie

Parametri retributivi

Retribuzione tabellare dall’1/1/2018

IVC decorrenza 2010

Indennità base conglobata

Nuova retribuzione tabellare

AF937.206,72267,965.981,5443.456,22
F835.587,32256,325.981,5441.825,18
F733.921,92244,325.981,5440.147,78
F631.964,60230,165.981,5438.176,30
F529.941,91215,645.981,5436.139,09
F428.112,60202,445.981,5434.296,58
F325.591,59184,325.981,5431.757,45
F224.226,60174,485.981,5430.382,62
F123.388,96168,485.981,5429.538,98
BF925.064,92180,484.873,8530.119,25
F824.231,32174,484.873,8529.279,65
F723.475,04169,084.873,8528.517,97
F622.714,84163,564.873,8527.752,25
F521.426,55154,324.873,8526.454,72
F420.141,26145,084.873,8525.160,19
F319.464,02140,164.873,8524.478,03
F218.785,03135,244.873,8523.794,12
F118.134,15130,564.873,8523.138,56

A decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del presente CCNL, sono previsti due nuovi parametri retributivi F10, sia nell’ambito della categoria A che della categoria B, con i valori stipendiali indicati nell’allegata Tabella.

Nuovi parametri retributivi F10 in cat. A e in cat. B

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13ma mensilità

Categorie

Parametri retributivi

Retribuzione tabellare

AF1045.629,03
F943.456,22
F841.825,18
F740.147,78
F638.176,30
F536.139,09
F434.296,58
F331.757,45
F230.382,62
F129.538,98
BF1031.625.21
F930.119,25
F829.279,65
F728.517,97
F627.752,25
F526.454,72
F425.160,19
F324.478,03
F223.794,12
F123.138,56

Incrementi mensili dell’Indennità di Presidenza

Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità

Categorie

Parametri retributivi

Valore Indennità al 1/1/2016

Incremento dal 1/1/2018

Nuovo valore dell’Indennità di Presidenza

AF10——688,00
F9676,0012,00688,00
F8676,0012,00688,00
F7676,0012,00688,00
F6676,0012,00688,00
F5676,0012,00688,00
F4676,0012,00688,00
F3635,0011,28646,28
F2629,0011,17640,17
F1629,0011,17640,17
BF10——559,77
F9550,009,77559,77
F8550,009,77559,77
F7550,009,77559,77
F6550,009,77559,77
F5550,009,77559,77
F4550,009,77559,77
F3550,009,77559,77
F2536,009,52545,52
F1514,009,13523,13

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Rinnovato il CCNL del Noleggio Anav

12 Ottobre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Siglato il  rinnovo del CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate, scaduto il 31 dicembre 2020.

L’accordo, in attesa di pubblicazione dalle parti, che avrà valenza fino al 31 dicembre 2023, prevede:.

– una somma una tantum di 100 euro per il periodo pregresso da erogare in due tranches di pari importo con le retribuzioni dei mesi di novembre 2022 e maggio 2023;

– un aumento dei minimi tabellari di 90 euro da erogare in tre soluzioni di pari importo con le retribuzioni di ottobre 2022, febbraio e ottobre 2023;

– l’aumento dell’attuale valore del ticket restaurant a 6,50 euro a partire dal mese di marzo 2023 e a 7 euro a partire dal mese di novembre 2023;

– un contributo mensile di 12 euro a partire dal 2023 per il Fondo Tpl salute finalizzato alla definizione di un sistema di sanità integrativa per i lavoratori del settore;

– l’introduzione di uno nuovo elemento retributivo, denominato ERG, pari a 150 euro l’anno e a partire da ottobre 2024, riservato ai soli lavoratori sprovvisti di contrattazione di secondo livello o di trattamenti economici individuali o collettivi integrativi di quanto stabilito dal ccnl di categoria.

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INL: competenza a decidere per i ricorsi al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato

12 Ottobre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce precisazioni sull’individuazione dell’Ispettorato territorialmente competente a decidere sui ricorsi avverso atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziari (Nota 2016/2022).

 

Per i ricorsi in questione, occorre privilegiare un criterio che valorizzi la trattazione unitaria del ricorso dinnanzi al Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale sia stato adottato l’atto di accertamento da parte dell’organo ispettivo.
L’INL richiama le istruzioni fornite con lettera circolare del 29.12.2016 nelle parti in cui è stato evidenziato, in relazione alla individuazione del soggetto cui presentare ricorso, che “salvo diverse modalità organizzative che potranno essere adottate dopo una prima fase di monitoraggio sulla quantità dei ricorsi presentati, gli stessi vanno inoltrati alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare.”
Ciò premesso, depongono conclusivamente per l’attribuzione della competenza sul gravame ex art. 16 cit. in favore dell’Ispettorato nel cui ambito provinciale operi l’organo che abbia adottato l’atto di accertamento, tenuto conto altresì della necessità di assicurare la corretta gestione del ricorso in termini di completezza istruttoria e coerenza decisoria concernenti vicende ispettive confluite in un unico verbale di accertamento laddove, di contro, la frammentazione del gravame minerebbe in radice l’unitarietà delle valutazioni, nonchè dell’esigenza di garantire, in un’ottica di trasparente e leale interlocuzione con il soggetto sanzionato, che quest’ultimo sia posto nella condizione di avvalersi con pienezza della tutela impugnatoria riconosciutagli dall’art. 16 cit., a tal fine evitando che lo stesso sia gravato dall’incombente dell’individuazione, di volta in volta, dell’Ispettorato competente a decidere sul gravame.
Laddove il ricorso amministrativo sia stato definito con provvedimento, totale o parziale, di rigetto (espresso o implicito), una volta riscontrato il mancato pagamento delle sanzioni nei termini di legge, l’organo accertatore, cui andrà comunicato l’esito del gravame, provvederà a sua volta a trasmettere il rapporto a tutti gli Ispettorati competenti ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pertinenza.

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