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Coppie omogenitoriali femminili: la fruizione del congedo di paternità obbligatorio

8 Agosto 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite indicazioni alla luce della Sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale (INPS, messaggio 7 agosto 2025, n. 2450).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia di fruizione del congedo di paternità obbligatorio da parte di una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, alla luce della Sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale (Allegato n. 1 al messaggio in commento).

Tale pronuncia della Corte produce effetti diretti nell’ordinamento giuridico nazionale e, pertanto, la lavoratrice dipendente che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo) nei limiti temporali previsti dall’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001(Testo unico maternità e paternità).

Di conseguenza, le indicazioni amministrative contenute nel paragrafo 2 della circolare INPS n. 122/2022 trovano applicazione anche per la fruizione del congedo di paternità obbligatorio della lavoratrice dipendente madre intenzionale.

Pertanto, come precisato nell’ultimo comma dell’articolo 27-bis del TU, anche per la madre intenzionale la comunicazione di fruizione del congedo in oggetto deve essere fatta al proprio datore di lavoro, il quale provvede all’anticipazione dell’indennità per conto dell’INPS.

La domanda telematica di congedo deve essere presentata direttamente all’Istituto solo da parte delle lavoratrici dipendenti per le quali non sia prevista l’anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro. Le lavoratrici dipendenti di pubbliche amministrazioni devono rivolgersi al proprio datore di lavoro, non avendo l’INPS competenza per tali lavoratrici.

Al riguardo, l’INPS rammenta che la fruizione del congedo e l’anticipazione della relativa indennità spetta solo al lavoratore padre che risulti tale nei registri di stato civile o sulla base di provvedimento di adozione o di affidamento/collocamento. Così pure, in caso di lavoratrice madre intenzionale, la stessa, come stabilito dalla sentenza in oggetto, deve risultare genitore nei registri di stato civile oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento.

In particolare, per “madre intenzionale” in una coppia omogenitoriale femminile deve intendersi la donna che non ha partorito. Alla “madre biologica” sono, invece, riconosciuti i diritti previsti per la tutela della maternità.

Secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 2.4 della circolare INPS n. 122/2022, durante la fruizione del congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità pari al 100% della retribuzione, nonché la relativa contribuzione figurativa.

Gli effetti della pronuncia in esame decorrono dal 24 luglio 2025. Pertanto, solo da tale data la madre intenzionale, lavoratrice dipendente si astiene dal lavoro, previ adempimenti di rito e di legge, a titolo di congedo di paternità obbligatorio. 

 

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Le tutele 2025 per i lavoratori durante le emergenze climatiche

7 Agosto 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con la conversione in legge del D.L. n. 92/2025 sono state introdotte alcuni interventi di sostegno al reddito in caso di sospensione dell’attività (Legge 1° agosto 2025, n. 113).

La Legge n. 113/2025 di conversione del D.L. n. 92/2025 con l’introduzione dell’articolo 10-bis ha varato alcune tutele per i lavoratori in casi di emergenze climatiche. Infatti, al fine di fronteggiare questi eventi, compresi quelli relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.  148/2015, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo). A tali imprese che presentano domanda di integrazione salariale si applica inoltre l’esonero dal pagamento del contributo addizionale (previsto dall’articolo 13, comma 3 del D.Lgs. n.  148 del 2015).

Per lo stesso fine e per lo stesso periodo, il trattamento (di cui all’articolo 8 della Legge n.  457/1972, previsto nei casi di intemperie stagionali) è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. 

In questo caso, le integrazioni al reddito non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, (previsti all’articolo 8 della predetta legge n.  457/1972).

Infine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorirà l’adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

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CCNL Consorzi ed enti di industrializzazione: siglato il rinnovo che prevede nuovi minimi ed indennità

6 Agosto 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti, indennità, arretrati e novità su classificazione del personale, malattia e previdenza complementare

Il 1° agosto 2025 Ficei e le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Findici hanno siglato il rinnovo contrattuale per il personale dei consorzi e degli enti di sviluppo industriale per il triennio 2025-2027. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027 sia per la parte economica che normativa. Il contratto continua a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del rinnovo successivo. 
Tra le novità previste dal rinnovo si segnalano aumenti retributivi, nuove indennità ed arretrati per il periodo gennaio-agosto 2025, da erogarsi ad ottobre 2025.

LivelloMinimo al 31.12.2024Aumento 1.1.2025Minimo 1.1.2025Aumento 1.1.2026Minimo 1.1.2026Aumento 1.1.2027Minimo 1.1.2027
A11.933,5377,342.010,8755,302.066,1736,162.102,33
A22.056,8782,272.139,1458,832.197,9738,462.236,44
A32.135,7985,432.221,2261,082.282,3139,942.322,25
B12.190,6787,632.278,3062,652.340,9540,972.381,92
B22.348,2693,932.442,1967,162.509,3543,912.553,26
B32.417,4696,702.514,1669,142.583,3045,212.628,51
C12.790,04111,602.901,6479,802.981,4452,183.033,61
C23.204,62128,183.332,8091,653.424,4659,933.484,38
C33.330,82133,233.464,0595,263.559,3162,293.621,60
Q13.413,64136,553.550,1997,633.647,8263,843.711,65
Q23.553,70142,153.695,85101,643.797,4866,463.863,94

Per quanto riguarda l’indennità di funzione gli importi sono indicati nella tabella seguente.

LivelloImporto 1.1.2025Importo 1.1.2026Importo 1.1.2027
Q2540,80555,67565,40
Q1239,29245,78250,08

Gli arretrati vengono erogati in busta paga entro ottobre 2025.

LivelloImporto Gennaio-Agosto 2025
A1618,73
A2658,20
A3683,45
B1701,01
B2751,44
B3773,59
C1892,81
C21.025,48
C31.065,86
Q11.092,36
Q21.137,18

Dal 1° gennaio 2025 l’importo relativo all’elemento di garanzia retributiva è pari a 52,00 euro. L’indennità di reperibilità giornaliera viene erogata nelle seguenti misure:

– reperibilità fino a 4 ore giornaliere: 12,00 euro lorde/giorno;

– reperibilità da 4 ad 8 ore giornaliere: 15,00 euro lorde/giorno; 

– reperibilità da 8 a 10 ore giornaliere: 17,00 euro lorde/giorno; 

– reperibilità da 10 a 12 ore giornaliere: 22,00 euro lorde/giorno. 

Dal 1° settembre 2025 il lavoratore che svolge la funzione di maneggio denaro contante e/o assegni con responsabilità e oneri per errori ha diritto ad un’indennità pari a 55,00 euro. 
Dal 1° settembre 2025 per la trasferta al di fuori della propria sede di lavoro (almeno 10km) al lavoratore spetta un’indennità pari a 44,00 euro. Sempre alla medesima decorrenza, il rimborso per il pranzo e la cena è pari a 66,00 euro giornaliere con un massimale di 33,00 euro per singolo pasto. Per quel che concerne l’indennità di rischio, dal 1° settembre 2025, questa aumenta fino a 358,00 euro. 
Anche l’indennità di mensa è soggetta ad un incremento. Infatti, il buono pasto o ticket restaurant è fissato nella misura di 8,00 euro. 

 

Tra le novità normative si segnala l’inserimento, all’interno della categoria C della classificazione del personale, della figura professionale di “addetto ufficio stampa”. Inoltre, le Parti hanno stabilito di istituire, a partire dal mese di ottobre 2025, una Commissione paritetica tecnica al fine di esaminare le declaratorie e il sistema classificatorio. La fine dei lavori è prevista per maggio 2027.

 

Cambia anche il periodo di prova nelle seguenti misure:
– 2 mesi per la categoria A;
– 2 mesi per la categoria B;
– 5 mesi per la categoria C;
– 6 mesi per la categoria Q. 

 

Il trattamento economico per la malattia e il relativo periodo di comporto è così disciplinato:
– 100% della retribuzione nei primi 12 mesi;
– 30% dal 13° al 18° mese;
– dal 19° al 22° mese con conservazione del posto.
In base alla gravità della malattia, l’Ente può concedere, su richiesta del lavoratore, allo scadere del termine per la conservazione del posto di lavoro, indipendentemente dal periodo di comporto, un’aspettativa non retribuita della durata massima di 6 mesi, periodo elevabile a 18 mesi per i lavoratori affetti da malattie gravissime quali ad esempio oncologiche, ortopediche gravi, sclerosi, ictus, coma o per interventi chirurgici di trapianto di organi vitali o by pass coronarico. 

 

La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare è pari al 3%. 

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Studenti e personale scolastico: stabilizzata la tutela assicurativa

5 Agosto 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dall’anno scolastico e accademico 2025-2026 la misura sarà strutturale grazie alle modifiche apportate al D.L. n. 90/2025 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 4 agosto 2025).

Dal prossimo anno scolastico e accademico 2025-2026 la misura della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore diverrà strutturale. La stabilizzazione dell’assicurazione è resa possibile dalle modifiche apportate al D.L. n. 90/2025 in sede di conversione in Legge n. 109/2025 (articolo 2-ter).

In sostanza, l’emendamento al D.L. n. 90/2025, inserito durante l’iter parlamentare rende strutturale la previsione della copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni per tutti gli studenti e il personale docente e non docente per ogni attività e in tutti gli istituti di istruzione del Paese introdotta nel nostro ordinamento dal cosiddetto Decreto Lavoro (articolo 18 del D.L. n. 48/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023) e prorogato dal Decreto Omnibus (articolo 9 del D.L. n. 113/2024, convertito nella Legge n. 143/2024).

Per l’attuazione della norma si stabilisce una copertura finanziaria crescente: sono cinque i milioni di euro stanziati per l’ultimo quadrimestre del 2025, più che raddoppiati nel 2026, mentre dal 2027 sono stimate coperture via via in aumento fino a raggiungere i 13,03 milioni di euro dal 2034.

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Ebifarm: stabilite le prestazioni da erogare per il 2025

5 Agosto 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1° settembre 2025 è possibile presentare domanda per il contributo “genitorialità”

L’Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private ha stabilito di erogare, in favore di lavoratori e lavoratrici con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, le seguenti prestazioni in forma diretta:

– contributo assistenza non autosufficienza: prevede il riconoscimento di 400,00 euro per l’assistenza di familiari non autosufficienti;

– contributo per la genitorialità: prevede il riconoscimento di 250,00 euro per la frequenza di uno o più figli all’asilo nido.

Potranno presentare domanda per i lavoratori dipendenti impiegati presso le aziende che sono in regola con i versamenti previsti dal contratto di settore. Inoltre, è richiesto che gli istanti abbiano un ISEE pari o inferiore a 30.000 euro. 

Le domande possono essere presentate:

– per la prestazione “assistenza non autosufficienza”, fino al 31 dicembre 2025;

– per la prestazione “genitorialità”, dal 1° settembre 2025 al 30 giugno 2026.

Una volta approvata, la richiesta di contributo verrà processata e il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione. Il pagamento sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente al momento della domanda.

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CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Anaste: sottoscritto il rinnovo

4 Agosto 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1° agosto previsto un aumento di 85,00 euro al 4° livello

Il 29 luglio è stata sottoscritta da Anaste, dai sindacati autonomi Snalv/Confsal, Confsal e Fp-Cgil, Fisascat-Cisl  Uiltucs-Uil l’intesa per il rinnovo del CCNL del personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.

A livello economico sono previsti aumenti dal 1° agosto 2025 pari a 85,00 euro sul 4° livello da riparametrare sugli altri livelli ed un’indennità una tantum pari a 300,00 euro da erogare nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2025.

A livello normativo, invece le novità sono il pagamento al 100% dell’indennità di malattia e dell’infortunio e dell’astensione obbligatoria per maternità, l’aumento del periodo di comporto pari a 180 giorni nel triennio e maggiori tutele per i lavoratori fragili a cui non vengono conteggiate nel comporto le giornate di assenza.

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Settore agricolo: gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite

4 Agosto 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite indicazioni sulle istanze giudicate non dovute a seguito della riclassificazione dell’impresa o dei rapporti di lavoro (INPS; messaggio 1° agosto 2025, n. 2425).

L’INPS ha fornito indicazioni per la gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite a seguito dei provvedimenti, adottati d’ufficio dall’Istituto, di riclassificazione dell’attività economica svolta dall’impresa con conseguente cambio di iscrizione dei lavoratori dalla gestione contributiva agricola a un’altra gestione (tipicamente, dalla gestione agricola alla gestione aziende dipendenti non agricoli) e viceversa.

In particolare, la riclassificazione in commento riguarda le ipotesi di inesatte dichiarazioni da parte del datore di lavoro. In tale contesto, l’efficacia retroattiva del provvedimento assolve anche alla funzione di incentivare una più attenta collaborazione da parte dei datori di lavoro, favorendo il corretto e legittimo inquadramento previdenziale e contrastando eventuali condotte elusive.

Di conseguenza, il lavoratore, estraneo a tale procedimento amministrativo, non può subire effetti pregiudizievoli derivanti da condotte imputabili esclusivamente al datore di lavoro e a lui non note. Pertanto, fatti salvi i casi di dolo, nelle ipotesi di riclassificazione aziendale in altro settore, conseguente a dichiarazioni inesatte del datore di lavoro, i lavoratori conservano il diritto alle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione.

L’INPS, quindi, a parziale modifica della circolare n. 56/2020, precisa che, nelle ipotesi di riclassificazione del datore di lavoro da agricolo a non agricolo, i lavoratori interessati – se impossibilitati, per scadenza dei termini, a presentare la domanda di disoccupazione per il settore non agricolo – non sono tenuti a restituire il trattamento già percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola.

Analogamente, nei casi di riclassificazione del datore di lavoro da non agricolo ad agricolo, i lavoratori interessati – laddove i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione per il settore agricolo siano già scaduti – mantengono il diritto alle somme già percepite a titolo di indennità NASpI e l’eventuale indebito conseguente al riesame delle domande presentate prima della notifica del provvedimento di riclassificazione del rapporto di lavoro non deve essere notificato ai lavoratori interessati.

Restano, comunque, valide le indicazioni fornite con la citata circolare n. 56/2020 nel caso in cui, alla data di notifica del provvedimento di riclassificazione aziendale, non siano ancora spirati i termini per la presentazione di una domanda di disoccupazione per il nuovo settore di appartenenza.

In tali casi, al lavoratore che ne faccia domanda può essere riconosciuta la nuova prestazione (di NASpI o di disoccupazione agricola) con compensazione di quanto già eventualmente corrisposto in relazione all’ultima indennità di disoccupazione erogata con riferimento all’inquadramento errato.

Tale compensazione può essere effettuata al massimo a capienza dei nuovi importi con abbandono dell’eventuale residuo debito.

I ricorsi amministrativi riferiti a contestazioni degli indebiti già notificati e ancora pendenti, e per i quali non sia ancora intervenuto il riconoscimento dell’indebito (ad esempio, con richiesta di rateizzazione), dovranno essere definiti in autotutela secondo le indicazioni fornite con il messaggio in commento.

 

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CCNL Telecomunicazioni: ripresa la trattativa per il rinnovo contrattuale

4 Agosto 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

I Sindacati chiedono adeguamenti normativi ed economici, tenendo conto dell’indice inflattivo

Nel corso dell’incontro tenutosi il 31 luglio scorso tra Asstel e le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil si è riaperta la trattativa per il rinnovo contrattuale per i dipendenti impiegati nel settore delle telecomunicazioni. Il confronto è ripreso dopo una battuta d’arresto che ha visto 2 scioperi.

 

Dal punto di vista economico, le OO.SS. hanno chiesto un aumento economico in linea con gli andamenti inflattivi del triennio di riferimento. Dal punto di vista normativo, invece, è stata chiesta la modifica del periodo di prova per i contratti a tempo determinato fino a 15 giorni per i contratti inferiori a 6 mesi e di 30 giorni per i contratti tra 6 mesi e 1 anno. La parte datoriale deve ancora fornire risposte per quel che concerne la sanità integrativa universale, adeguamento della contribuzione al Fondo bilaterale di settore. È stato, invece, rispedito al mittente la parte relativa alla malattia breve. 

 

La prossima riunione è calendarizzata per il 29 settembre 2025, al fine di riprendere le trattative in plenaria e valutare le controproposte di Asstel e gli avanzamenti dei lavori della commissione trasformazione lavoro. 

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Maternità e paternità: consultazione domande e pratiche

1 Agosto 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS ha rilasciato una nuova funzionalità che permette la consultazione delle domande e delle pratiche di congedo di paternità e maternità, congedo parentale, e riposi giornalieri (INPS, messaggio 31 luglio 2025, n. 2409). 

I genitori lavoratori, gli Istituti di patronato e il Contact Center Multicanale, potranno visualizzare e consultare le pratiche di congedo di paternità obbligatorio, congedo di maternità/paternità, congedo parentale, riposi giornalieri (per allattamento) e assegno di maternità dello Stato attraverso il nuovo servizio messo a disposizione dall’INPS.

 

La funzionalità è raggiungibile accedendo al servizio “Domande di maternità e paternità” alla sezione “Le tue domande e pratiche”.

 

Più nel dettaglio, sarà possibile consultare:

 

1) nella sezione “Domande” – le domande di congedo di paternità obbligatorio inoltrate all’Istituto mediante i diversi canali telematici (online, Contact Center Multicanale). Si specifica che, nel caso in cui la domanda sia nello stato “Trasmessa in sede”, accedendo al dettaglio della stessa tramite la voce “Visualizza domanda” della colonna “Azioni” è possibile visualizzare le pratiche di congedo di paternità obbligatorio associate a tale domanda;

 

2) nella sezione “Pratiche” – le pratiche di congedo di paternità obbligatorio, congedo di maternità/paternità, congedo parentale, riposi giornalieri per allattamento, assegno di maternità dello Stato. Per ciascuna pratica è possibile visualizzare il dettaglio della stessa tramite il pulsante presente nella colonna “Azioni”. 

 

Nel messaggio in commento, viene anche riportato il link che permette di accedere al servizio.

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Decontribuzione Sud PMI: chiarimenti sulla definizione

31 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS riepiloga i criteri per qualificare le micro, piccole e medie imprese beneficiarie dell’esonero contributivo “Decontribuzione Sud” (INPS, messaggio 30 luglio 2025, n. 2398). 

La Legge di bilancio 2025, all’articolo 1, comma 406, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (cosiddetta Decontribuzione Sud PMI).

 

La definizione di microimpresa e di piccola e media impresa è contenuta nell’allegato I al regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014 (articoli 1 e 2).

 

Dal suddetto quadro normativo si evince che la individuazione di “microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI)” prende in considerazione i tre seguenti criteri:

 

– il calcolo del numero dei dipendenti effettivi;

– il fatturato annuo;

– il totale di bilancio annuo.

 

In particolare, la categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che hanno:

 

1) meno di 250 occupati;

 

2) un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro.

 

L’INPS, con il messaggio in commento, comunica che è stata rilasciata una apposita funzionalità all’interno delle denunce mensili volta a verificare la forza lavoro del mese di competenza e a inibire, in via prudenziale, la possibilità di inviare la denuncia con valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI” qualora il numero di dipendenti calcolato nel mese risulti superiore alle 250 unità.

 

Tuttavia, considerato che per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari bisogna tenere in considerazione l’ultimo esercizio contabile chiuso ed effettuare il calcolo su base annua, tale controllo può essere superato dal soggetto interessato che ritenga di rientrare nell’ambito di legittima applicazione della misura in trattazione, inviando la denuncia mensile con la valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI”.

 

Qualora si verificasse tale ipotesi, l’Istituto precisa che è onere dello stesso soggetto interessato di fornire, su espressa richiesta, la documentazione probante relativa al rispetto delle soglie dimensionali annue e di fatturato o di bilancio.

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