Studio Romano & Partners - Consulenza del Lavoro

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Dichiarazione Redditi 2022: proroga dei termini per l’utilizzo dei dati sanitari

31 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prorogati i termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria. Viene spostato dal 9 marzo 2022 al 16 marzo 2022, il termine a partire dal quale il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie 2021 e dei relativi rimborsi (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 28 gennaio 2022, n. 28825)

Con riferimento ai dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2021 e ai relativi rimborsi:

– ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 16 marzo 2022, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi comunicati da parte degli ulteriori soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria in base alla normativa vigente;

– l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata può essere effettuata:

a) con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, fino all’8 febbraio 2022 (anziché fino al 31 gennaio), comunicando all’Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, i dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza;

b) in relazione ad ogni singola voce, dal 16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022 (anziché dal 9 febbraio all’8 marzo), accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite credenziali SPID.

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Mobilità sostenibile: dal 13 aprile via alle domande per il credito d’imposta

31 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 13 aprile 2022 sarà possibile presentare l’istanza di credito d’imposta previsto in favore di persone fisiche che dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 hanno consegnano per la rottamazione un veicolo inquinante (categoria M1) e nello stesso periodo hanno sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. Il termine di presentazione dell’istanza scade il 13 maggio 2022. (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 28 gennaio 2022, n. 28363)

Bonus mobilità sostenibile

Il Decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo a basse emissioni di Co2 g/km (con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km), anche usato, un secondo veicolo di inquinante (categoria M1) posseduto da almeno 12 mesi, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nella misura massima di 750 euro (cd. “bonus mobilità sostenibile”).
Con il Provvedimento n. 28363/2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, pari a 5 milioni di euro.

Come presentare l’istanza

L’Istanza deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate, dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, attraverso una delle seguenti modalità:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
b) i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’intervallo di tempo 13/4/2022 – 13/5/2022, previsto per la presentazione dell’istanza, è possibile:
a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Ammontare del credito d’imposta

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (13/5/2022), con ulteriore provvedimento, l’Agenzia delle Entrate comunica la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.
Detta percentuale è ottenuta sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (5 milioni di euro), e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze accolte. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

Come si utilizza il credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. Il beneficiario deve indicare nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 oppure per il periodo d’imposta 2022 l’importo del credito d’imposta spettante. Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.

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DL Sostegni-ter in G.U.: le misure per le imprese

28 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (D.L. Sostegni-ter), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico. Tra le principali misure quelle a sostegno delle attività chiuse, delle attività commerciali al dettaglio e delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica (artt. 1, 2 e 3, D.L. n. 4/2022).

Misure di sostegno per le attività chiuse

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 6, co. 2, D.L. n. 221/2021, sono sospesi:
– i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
– i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I suddetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022.

Misure di sostegno per le attività economiche di commercio al dettaglio

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO:

– 47.19.10: Grandi magazzini;
– 47.19.20: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
– 47.19.90: Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari;
– 47.30.00: Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione;
– 47.43.00: Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati;
– 47.51.10: Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa;
– 47.51.20: Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria;
– 47.52.10: Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
– 47.52.20: Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
– 47.52.30: Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle;
– 47.52.40: Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio;
– 47.53.11: Commercio al dettaglio di tende e tendine;
– 47.53.12: Commercio al dettaglio di tappeti;
– 47.53.20: Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum);
– 47.54.00: Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati;
– 47.59.10: Commercio al dettaglio di mobili per la casa;
– 47.59.20: Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame;
– 47.59.30: Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
– 47.59.40: Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico;
– 47.59.50: Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza;
– 47.59.60: Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti;
– 47.59.91: Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico;
– 47.59.99: Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca;
– 47.61.00: Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati;
– 47.62.10: Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
– 47.62.20: Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
– 47.63.00: Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati;
– 47.64.10: Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero;
– 47.64.20: Commercio al dettaglio di natanti e accessori;
– 47.65.00: Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici);
– 47.71.10: Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
– 47.71.20: Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
– 47.71.30: Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;
– 47.71.40: Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle;
– 47.71.50: Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
– 47.72.10: Commercio al dettaglio di calzature e accessori;
– 47.72.20: Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio;
– 47.75.10: Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
– 47.75.20: Erboristerie;
– 47.76.10: Commercio al dettaglio di fiori e piante;
– 47.76.20: Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
– 47.77.00: Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;
– 47.78.10: Commercio al dettaglio di mobili per ufficio;
– 47.78.20: Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
– 47.78.31: Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte);
– 47.78.32: Commercio al dettaglio di oggetti d’artigiana;
– 47.78.33: Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi;
– 47.78.34: Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori;
– 47.78.35: Commercio al dettaglio di bomboniere;
– 47.78.36: Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria);
– 47.78.37: Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti;
– 47.78.40: Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
– 47.78.50: Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari;
– 47.78.60: Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
– 47.78.91: Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo;
– 47.78.92: Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone);
– 47.78.93: Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;
– 47.78.94: Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
– 47.78.99: Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca;
– 47.79.10: Commercio al dettaglio di libri di seconda mano;
– 47.79.20: Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato;
– 47.79.30: Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati;
– 47.79.40: Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet);
– 47.82.01: Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento;
– 47.82.02: Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie;
– 47.89.01: Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
– 47.89.02: Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio;
– 47.89.03: Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso;
– 47.89.04: Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria;
– 47.89.05: Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico;
– 47.89.09: Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca;
– 47.99.10: Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta);
– 47.99.20: Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Per poter beneficiare degli aiuti, le imprese contraddistinte dai suddetti codici Ateco devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Inoltre, alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:
– avere sede legale od operativa in Italia e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese;
– non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
– non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (art. 2, punto 18, Reg. (UE) 17 giugno 2014, n. 651);
– non essere destinatarie di sanzioni interdittive.

Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive.
L’istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.
Alle imprese aventi diritto, viene riconosciuto un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:
– 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
– 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
– 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previsti.

Misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica

Per l’anno 2022:
– viene incrementata di 20 milioni di euro la dotazione del Fondo di cui al DL Sostegni, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
– sono stanziati 40 milioni di euro da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente una di quelle identificate dai seguenti codici ATECO:

56.10.11: Ristorazione con somministrazione;
56.10.12: Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
56.10.20: Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
56.10.30: Gelaterie e pasticcerie;
56.10.41: Gelaterie e pasticcerie ambulanti;
56.10.42: Ristorazione ambulante;
56.10.50: Ristorazione su treni e navi;
56.21.00: Catering per eventi, banqueting;
56.30.00: Bar e altri esercizi simili senza cucina;
93.11.20: Gestione di piscine;
96.09.05: Organizzazione di feste e cerimonie.

Le attività con i seguenti codici Ateco, per accedere agli aiuti devono aver subito nell’anno 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.
Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Inoltre, il DL Sostegni-ter prevede che il credito d’imposta introdotto dal DL Rilancio per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (art. 48-bis, D.L. n. 34/2020, conv., con modif., dalla L. n. 77/2020), è riconosciuto, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO:

– 47.51.10: Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa;
– 47.51.20: Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria;
– 47.71.10: Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
– 47.71.20: Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
– 47.71.30: Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;
– 47.71.40: Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle;
– 47.71.50: Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
– 47.72.10: Commercio al dettaglio di calzature e accessori;
– 47.72.20: Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.

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DL Sostegni-ter: Credito d’imposta locazioni imprese turistiche

28 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Disposizioni sul credito d’imposta in favore di imprese turistiche  per canoni di locazione di immobili (art. 5, D.L. n. 4/2022).

Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, spetta alle imprese del settore turistico, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

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Decreto sostegni ter: disposizioni urgenti in materia di sport

28 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le disposizioni relative al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 (art. 9, DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4)

Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, le disposizioni relative al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, già prorogate, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.
La dotazione del fondo già esistente per sostenere il settore in esame è incrementata di euro 20 milioni per l’anno 2022. Tale importo costituisce limite di spesa ed è destinato all’erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.
Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
Il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2022.

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Superbonus: SAL per interventi di efficienza energetica e antisismici

27 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sui criteri di determinazione dello “Stato di avanzamento lavori (SAL)” per interventi di efficienza energetica e antisismici (Agenzia delle entrate – Risposta 27 gennaio 2022, n. 53).

Per gli interventi di efficientamento energetico l’asseverazione del rispetto dei requisiti richiesti e, per quelli antisismici l’asseverazione dell’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico, va effettuata in base alle disposizioni contenute, rispettivamente, nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 concernente “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici e nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 concernente “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché nel decreto del Ministero delle Infrastrutture 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.
Le due distinte tipologie di interventi (di “efficientamento energetico” e “riduzione del rischio sismico”) richiedono, pertanto, differenti competenze tecniche ai fini dell’asseverazione dell’efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.
Ciò comporta che qualora, sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.

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Investimenti industriali sul Green new deal italiano

27 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Agevolazioni finanziarie e contributi a fondo perduto a sostegno degli investimenti industriali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare coerenti con gli ambiti di interventi del “Green new deal italiano”. (MISE – DM 1.12.2021)

Il decreto in oggetto rende operativa una misura per la quale sono disponibili complessivamente risorse pari a 750 milioni, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS) e sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), gestito da Cassa Depositi e Prestiti.

Possono richiedere l’incentivo le imprese di qualsiasi dimensione che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, e che presentano progetti – anche in forma congiunta tra loro – di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi, servizi o al notevole loro miglioramento, con particolare riguardo agli obiettivi di:

– decarbonizzazione dell’economia

– economia circolare

– riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi

– rigenerazione urbana

– turismo sostenibile

– adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.

I progetti devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni di euro, essere realizzati sul territorio nazionale, avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al ministero dello Sviluppo economico.

Il decreto, firmato anche dal ministro dell’Economia e delle finanze, è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, mentre un successivo provvedimento ministeriale indicherà i termini e le modalità di presentazione delle domande delle imprese.

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Decreto ATAD: chiarimenti dal Fisco

27 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla disciplina dei disallineamenti da ibridi di cui al D.Lgs. n. 142/2018 di recepimento della direttiva UE, n. 2017/952 (Agenzia Entrate – circolare 26 gennaio 2022, n. 2/E).

Dopo i chiarimenti già forniti in materia di controlled foreign companies con la circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021, il nuovo documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate fa luce sulla disciplina prevista dagli artt. da 6 a 11 del D.Lgs. n. 142/2018 (Decreto di recepimento della Direttiva Atad come modificata dalla Direttiva Ue n. 2017/952), dando indicazioni sull’attuazione delle norme che prevedono forme di reazione ai disallineamenti da ibridi.

Tra gli ulteriori aspetti trattati, anche la duplicazione (“double dip” o “foreign tax credit generator”) del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e il coordinamento delle disposizioni che mirano a eliminare gli effetti derivanti dai disallineamenti da ibridi.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulle norme di reazione, che variano a seconda del ruolo ricoperto dal soggetto passivo nell’ambito dell’operazione posta in essere e dell’effetto o disallineamento che si genera e si suddividono in due categorie: quelle che agiscono sulla “causa ibrida” e quelle che neutralizzano gli “effetti ibridi”.

I presupposti necessari all’attivazione delle norme di reazione che agiscono sugli effetti ibridi sono tre:

– la presenza di un disallineamento, ossia un effetto di doppia deduzione o di deduzione senza inclusione;

– la presenza di una causa ibrida, secondo le fattispecie tipiche previste dal Decreto Atad;

– l’elemento soggettivo.

Double dip e coordinamento delle discipline

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate tratta anche il tema della duplicazione (doublé Cip o foreign tax credit generator) del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero come rimedio contro la doppia imposizione giuridica e fornisce chiarimenti sul coordinamento delle disposizioni che mirano a eliminare gli effetti derivanti da disallineamenti da ibridi. Su questo fronte, è prevista una gerarchia nell’applicazione delle reazioni primaria e secondaria volta ad evitare fenomeni di doppia imposizione: in particolare, il compito di rimuovere gli effetti spetta in primo luogo alla giurisdizione chiamata ad applicare la reazione primaria. Solo in assenza di tale previsione emergeranno i presupposti per l’applicazione della reazione secondaria da parte dell’altra giurisdizione.

Inoltre, viene chiarito che le disposizioni anti ibridi hanno natura di “norme di sistema” e non di “norme antiabuso” e, pertanto, non possono essere oggetto di disapplicazione a seguito di interpello disapplicativo.

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Disciplina antielusiva ACE esclusa per joint venture paritetica extragruppo

27 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nell’ambito dell’agevolazione ACE, la specifica disciplina antielusiva si applica alle sole operazioni intercorse all’interno del medesimo gruppo per le quali può ritenersi sussistente un rapporto di controllo. L’agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora le operazioni siano effettuate tra soggetti costituiti in forma di joint-venture paritetica tra due società appartenenti a gruppi diversi, la disciplina antielusiva non si applica, mancando il rapporto di controllo rilevante. (Risposta 25 gennaio 2022, n. 1)

La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguarda la corretta applicazione della disciplina ACE, e in particolare delle norme antielusive in caso di operazioni riguardanti una società controllata pariteticamente da due (o più) soggetti appartenenti a gruppi distinti (cd. controllo congiunto).
In altri termini, se ai fini ACE, una società che sia oggetto di controllo congiunto (joint-venture) possa o meno considerarsi come società appartenente al gruppo di ciascuno dei soci anche quando i soci detengano una partecipazione paritetica e nessuno dei soci sia in grado di esercitare un’influenza dominante sulla società in questione.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia che la disciplina ACE – Aiuto alla crescita economica – (art. 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese, da operare mediante una deduzione dal reddito complessivo netto, commisurata, in estrema sintesi, agli incrementi del capitale proprio. Lo scopo dell’agevolazione è di riequilibrare il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.
Al fine di evitare che, per effetto di transazioni poste in essere all’interno di gruppi societari, a fronte di un’unica immissione di capitale proprio in favore di una società del gruppo, si possano conseguire effetti moltiplicativi del beneficio ACE anche a vantaggio di altre società appartenenti al medesimo gruppo, la disciplina prevede disposizioni antielusive.
In particolare, la norma contenuta nelle disposizioni attuative (art. 10, D.M. 3 agosto 2017), contempla l’irrilevanza, ai fini del computo della cd. base ACE, dei trasferimenti di liquidità in favore di altre società del gruppo derivanti da conferimenti in denaro, finanziamenti, acquisizioni di aziende o rami di aziende e di partecipazioni di controllo. Nel delimitare il perimetro applicativo della disciplina antielusiva, dispone che essa riguarda le imprese appartenenti al medesimo gruppo, determinato facendo riferimento alla nozione di controllo individuata dall’articolo 2359 del codice civile.
Riguardo all’ipotesi di controllo congiunto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo stesso non rileva laddove una particolare norma fiscale richiami la nozione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. In particolare, ad eccezione delle ipotesi in cui, in capo ad alcuno dei partecipanti, ricorrano i presupposti per ravvisare l’esercizio di un controllo di fatto o contrattuale, le joint-venture non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2359 del codice civile. Queste, infatti, normalmente sono regolate da accordi contrattuali che prevedono una partecipazione paritetica dei soci alle decisioni più importanti della società, nonché la ripartizione paritetica della composizione degli organi di governo della stessa.
Ciò posto, nel caso di soggetti costituiti in forma di joint-venture paritetica tra due società appartenenti a gruppi diversi, ai fini dell’agevolazione ACE, le operazioni “sorvegliate” effettuate tra i predetti soggetti non sono soggette all’applicazione delle disposizioni antielusive, poiché non sussiste tra le società il rapporto di controllo rilevante agli effetti dell’articolo 2359 codice civile, cui fa espresso riferimento la disciplina ACE.

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Bonus Editoria: in G.U. le disposizioni applicative

26 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2022, il D.P.C.M. 26 ottobre 2021, recante disposizioni applicative per la concessione del credito d’imposta per la distribuzione delle testate edite dalle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Per accedere al credito d’imposta di cui all’art. 67, D.L. n. 73/2021, conv. con modif. in L. n. 106/2021 è richiesta:

– la sede legale nello spazio economico europeo;

– la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;

– l’attribuzione del codice di classificazione Ateco 58 attività editoriali: 58.13 (edizione di quotidiani) e 58.14 (edizione di riviste e periodici);

– l’aver stipulato accordi di filiera per garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai comuni con un solo punto vendita di giornali.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime spese, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea, nonché con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs. n. 70/2017.

Inoltre, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30%della spesa effettiva sostenuta, nell’anno 2020, per le spese di distribuzione e trasporto, ivi inclusa la spesa di trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, dei giornali editi dalle imprese, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina.

Modalità di accesso e di riconoscimento

Per accedere all’agevolazione, le imprese editrici di quotidiani e periodici devono presentare la relativa domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2021, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”.

La domanda deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti richiesti, l’ammontare delle spese effettivamente sostenute e la mancata percezione di altre agevolazioni a copertura delle medesime spese per le quali è richiesto il credito d’imposta nonché del contributo diretto di cui al D.Lgs. n. 70/2017.

Alla domanda inoltre devono essere allegati gli accordi di filiera stipulati, nonché l’attestazione delle spese sostenute nel 2020.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricevuta l’istanza di accesso all’agevolazione, verifica la completezza dei dati indicati ed effettua le ulteriori verifiche propedeutiche alla concessione dell’aiuto, e qualora le verifiche si concludano positivamente, determina l’ammontare dell’agevolazione concedibile.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il medesimo Dipartimento provvede a formare l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti cui è riconosciuto il credito d’imposta per la distribuzione, con l’indicazione dell’importo spettante a ciascuno.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal decimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

Revoca

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l’insussistenza di uno o più requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca del credito d’imposta o alla sua rideterminazione, nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio.

I soggetti beneficiari dell’agevolazione concessa sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità ai benefici richiesti, nonché ogni altra variazione che incida sulla misura del beneficio.

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