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CCNL Sanità: non c’è l’accordo sul rinnovo

16 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dopo mesi di trattativa, Nursing-up, Fp-Cgil e Uil-Fpl non hanno siglato l’intesa

Dopo mesi di trattativa, lo scorso 14 gennaio, si sono incontrati l’Aran e la Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fials, Nursind, Nursing-Up per siglare il nuovo accordo 2022-2024 relativo agli oltre 580mila dipendenti del Comparto Sanità.
L’Aran aveva previsto un aumento medio mensile di 172,00 euro, con l’obiettivo di raggiungere un accordo con i soli sindacati favorevol ed una maggioranza del 51% della rappresentanza.
Dopo una lunga trattativa, invece, le sigle sindacali Nursing-Up, Fp-Cgil e Uil-Fp non erano favorevoli alla firma dell’accordo, non raggiungendo il quorum.
Anche a livello normativo, secondo i sindacati, non si era raggiunta un’intesa idonea alla valorizzazione delle carriere ed alla valorizzazione della figura professionale degli O.SS.

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CCNL Istituti sostentamento del clero: siglato il rinnovo del contratto

16 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’intesa ha previsto un incremento economico di 190,00 euro al terzo livello

Nei giorni scorsi è stato siglato tra Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero l’accordo di rinnovo del contratto nazionale applicato ai dipendenti dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero e degli istituti diocesani italiani su tutto il territorio nazionale.
Il rinnovo, in vigore fino al 31 dicembre 2027, ha previsto per il periodo 2025/2027 un incremento sui minimi al terzo livello di 190,00 euro, che sarà riconosciuto in 3 rate a partire dal 1° gennaio 2025 con una prima tranche di 101,22 euro. Dal punto di vista normativo tra le novità si segnala l’introduzione di un capitolo sulla prevenzione della violenza di genere e delle norme di miglior favore per le vittime di violenza, con la concessione di 3 mesi retribuiti aggiuntivi. In materia di diritto allo studio e formazione continua, sono stati introdotti i congedi per la formazione, per l’aggiornamento professionale e per la riqualificazione. In caso di lavoro agile sono state recepite le prerogative per i lavoratori in condizione di fragilità e di disabilità, nonchè il diritto alla disconnessione.
Infine, è stato istituito il Comitato paritetico sulle Pari opportunità uomo e donna che nell’arco della vigenza contrattuale dovrà attuare le misure necessarie per migliorare le condizioni di conciliazione tempi di vita e di lavoro, di accessibilità agli sviluppi e miglioramenti di carriera a parità di requisiti professionali.

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Certificazione Unica e Dichiarazione annuale IVA: online i modelli definitivi

16 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con due nuovi provvedimenti, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione sul proprio sito la versione definitiva della “CU 2025”, insieme alle specifiche tecniche, e il “pacchetto” relativo all’Imposta sul valore aggiunto: il modello Iva e la versione semplificata “Iva base” (Agenzia delle entrate, provvedimenti 15 gennaio 2025, n. 9454 e n. 9491).

Sono stati approvati i modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2024 da presentare ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto:

  • Modello IVA/2025;

  • Modello IVA BASE/2025.

Tra le novità, il quadro “VO” che tiene conto delle opzioni per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno scelto il regime speciale e per le imprese giovanili in agricoltura che hanno adottato il regime agevolato.

II soggetti che presentano la dichiarazione per via telematica direttamente o attraverso gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli modelli dichiarativi tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.

 

Approvata, inoltre, la Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

 

Novità della Cu 2025 il “bonus tredicesima”, l’indennità di importo fino a 100 euro riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari.

La Cu è stata inoltre aggiornata per tenere conto delle novità che lo scorso anno hanno interessato la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico e quella dei fringe benefit ai dipendenti.

Un apposito campo è riservato al trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.

Il modello fa infine spazio all’imposta sostitutiva sui compensi per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario.

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CCNL Elettrici Imprese Minori: approvata la piattaforma di rinnovo

15 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

I sindacati chiedono 335,00 euro sul parametro medio di riferimento

Lo scorso 13 gennaio Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil hanno approvato, con voto unanime, la proposta di piattaforma per il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico 2025-2027, scaduto lo scorso 31 dicembre.
La richiesta economica complessiva (TEC) avanzata dai sindacati alle controparti datoriali per il triennio è pari a 335,00 euro sul parametro medio di riferimento.
La piattaforma è  immediatamente inviata alle controparti Elettricità Futura, Utilitalia, Energia Libera per iniziare la trattativa il prima possibile.
Secondo i sindacati, diviene necessario il rinnovo del CCNL, al fine di migliorare la situazione dei salari, finalizzata al recupero del potere di acquisto delle retribuzioni e al potenziamento del welfare contrattuale. 

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PMI: le nuove misure sul lavoro

15 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il governo ha varato un Disegno di legge che introduce semplificazioni in materia di salute e sicurezza per le piccole e medie imprese (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 14 gennaio 2025, n. 111).

Il Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (PMI), approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 14 gennaio scorso, include alcune misure di semplificazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il testo introduce e disciplina una serie di misure di favore per affrontare le principali sfide operative che interessano questa tipologia di aziende in relazione, tra l’altro, agli eccessivi oneri amministrativi, alle difficoltà di accesso ai finanziamenti agevolati e al credito delle banche e al rafforzamento della competitività.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti lavoristici, il provvedimento prevede che l’INAIL elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, coerenti con le ridotte dimensioni delle PMI e che ne rafforzino i livelli di sicurezza.

Inoltre, viene modificato il D.Lgs.n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, disponendo che per l’attività di lavoro prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza è assicurato mediante consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta che individui i rischi generali e i rischi specifici. In caso di omissione dell’obbligo informativo, il datore di lavoro è punito con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

 

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CCNL Telecomunicazioni: avviata la procedura di raffreddamento

15 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le OO.SS. premono per il rinnovo contrattuale, superando le divergenze con la parte datoriale

Le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno reso noto, mediante comunicato stampa del 13 gennaio 2025, che sono state avviate le procedure di raffreddamento relative al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Nel corso dell’incontro tenutosi il 18 dicembre scorso con Asstel si è discusso di vari aspetti, tra cui l’istituto della malattia e del lavoro agile/controllo della prestazione, temi che hanno fatto registrare delle considerevoli distanze; in quanto, Asstel continua a chiedere un modello di pagamento dei primi 3 giorni di malattia con un decalage di pagamento. La maggiore distanza, però, si registra sulla parte economica, con la parte datoriale che vuole procrastinare ancora la discussione, stabilendo un incontro per il mese di febbraio. Le OO.SS. hanno affermato che, trattandosi di un contratto scaduto da 2 anni, servono risposte immediate e le lavoratrici ed i lavoratori necessitano degli aumenti salariali in linea con l’inflazione, recuperando 2 anni di ritardo segnati da fenomeni inflattivi imprevisti, che hanno pesato sul potere di acquisto. Le Sigle sindacali auspicano che il rinnovo possa avviare in tempi brevi. 

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Dichiarazioni dei redditi 2025: pronte le bozze del 730 e del 770

15 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Fisco si prepara alla prossima stagione dichiarativa mettendo a disposizione di cittadini e operatori un primo schema dei modelli 730/2025 e 770/2025 in vista dell’approvazione finale (Agenzia delle entrate, comunicato 14 gennaio 2025).

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le bozze dei Modelli 730/2025 e 770/20205 con le relative istruzioni.

 

Di seguito le principali novità.

 

Modello 730

In linea con le previsioni del decreto “Adempimenti” (D.Lgs. n. 1/2024) nel Modello 730/2025 sono stati introdotti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita IVA di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria.

Spazio, inoltre, alla rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito, al nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli e alle novità in materia di tassazione delle locazioni brevi, assoggettate alla cedolare secca con aliquote differenziate.

Nel modello entra anche il “bonus tredicesima”, l’indennità di 100 euro, ragguagliata al periodo di lavoro, riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari.

Aggiornate anche le regole relative al regime agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e quelle sulla rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa.

 

Modello 770

Aggiornato anche il modello 770 da utilizzare da parte dei sostituti d’imposta, nel quale sono state rimodulate le note nei quadri ST e SV e gestito, nel quadro SX, il credito correlato al “bonus tredicesima” riconosciuto dal datore di lavoro.

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CCNL Ist. Socio Assistenziali Agidae: sottoscritta l’ipotesi di accordo

14 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con il rinnovo previsto un incremento economico di 175,00 euro al livello medio C2

Dopo mesi di intenso confronto negoziale è stata sottoscritta tra Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e l’Associazione datoriale Agidae l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo 2023-2025, applicato agli oltre 17mila lavoratrici e lavoratori degli Istituti Socio-Sanitari, Assistenziali ed Educativi dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica. 
Dal punto di vista economico si è registrato un incremento complessivo a regime di 175,00 euro per il livello medio C2, da riparametrarsi per gli altri livelli. Gli aumenti saranno erogati in due tranches:
– la prima di 100,00 euro a febbraio 2025;
– la seconda di 75,00 euro ad ottobre 2025.
Sul fronte dell’inquadramento professionale, in particolare per l’area socio-assistenziale educativa, l’intesa ha abrogato la posizione economica A. In relazione alle maggiorazioni per il lavoro notturno e festivo, per ogni ora prestata dalle 22 alle 6, verrà riconosciuta una maggiorazione del 20% della quota oraria lorda spettante, con un incremento pari al 5%. Stesso trattamento sarà applicato al lavoro festivo ordinario prestato dai lavoratori turnisti. Le ore notturne lavorate durante le giornate festive verranno retribuite con un incremento del 10%, ovvero con una maggiorazione di miglior favore pari al 40% della quota oraria lorda spettante. Il lavoro supplementare verrà retribuito con una maggiorazione del 15%. Tra le misure più significative introdotte in tema di welfare contrattuale, le Parti hanno convenuto di istituire il fondo di previdenza complementare Previfonder; dal 1° febbraio 2025, ogni datore di lavoro sarà tenuto a versare una quota pari al 1,5% della retribuzione per 13 mensilità per ogni dipendente, salvo rinuncia scritta da parte di quest’ultimo. 
Dal punto di vista normativo l’accordo ha introdotto alcune novità in materia di permessi sindacali, contratti a tempo determinato, part-time, previdenza complementare e maternità. In particolare, sulla scorta degli altri rinnovi contrattuali di settore, la disciplina dei contratti a tempo determinato è stata aggiornata, con l’estensione della durata massima fino ai 24 mesi. Per incentivare la stabilizzazione, è altresì stata prevista la possibilità di proroga fino a 36 mesi, a condizione che almeno il 25% dei contratti a tempo determinato vengano convertiti a tempo indeterminato. In tema di tutela della genitorialità, il periodo di astensione obbligatoria per maternità darà diritto ad un’indennità pari al 100% della retribuzione. 
L’intesa sarà sottoposta entro il 30 gennaio alla consultazione assembleare nei luoghi di lavoro su tutto il territorio nazionale. 

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Rinnovo contratti di finanziamento per i pensionati: implementata la procedura “Quote Quinto”

14 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Aggiunta una funzione automatica di controllo che blocca i rinnovi di cessione qualora la stipula sia antecedente al decorso dei termini (INPS, messaggio 10 gennaio 2025, n. 85).

L’INPS comunica che, nell’ottica di semplificare le attività di verifica amministrativa, la procedura telematica dedicata, denominata “Quote Quinto”, è stata implementata con una funzione automatica di controllo, destinata a bloccare i contratti di rinnovo di cessione qualora la relativa stipula sia antecedente al decorso dei termini previsti (articolo 39, D.P.R. n. 180/1950 e anche indicazioni degli Orientamenti di vigilanza del 30 marzo 2018 della Banca d’Italia).

Con il messaggio in commento, pertanto, l’INPS invita  le Banche/Società finanziarie che operano nel settore della cessione del quinto su pensione a non inviare all’Istituto alcuna liberatoria relativa all’avvenuta estinzione del finanziamento oggetto di rinnovo, nonché qualsiasi altra documentazione cartacea o tramite PEC extra procedura (a eccezione del conto estintivo e ricevuta del CRO/documento equivalente comprovanti l’estinzione del prestito oggetto di rinnovo esterno).

 L’avvio dei controlli automatici

I contratti di rinegoziazione dei finanziamenti, una volta superati positivamente i controlli automatici, restano invariati in sede di acquisizione da parte dell’INPS sia per quanto concerne la decorrenza giuridica, sia per quanto riguarda gli aspetti operativi e amministrativi del piano di ammortamento.

Al fine di garantire la transizione al nuovo regime senza soluzione di continuità, i contratti di rinnovo di cessione notificati all’Istituto che si trovino nella procedura “Quote Quinto” in stato “proposto”, in quanto la notifica è anteriore all’attivazione della funzione di blocco automatico, sono oggetto di verifica amministrativa da parte delle strutture territorialmente competenti dell’INPS. In tali circostanze, qualora i contratti non risultino conformi al limite temporale del pagamento dei 2 quinti delle rate pattuite nel contratto, la procedura “Quote Quinto” segnala alle strutture dell’INPS il mancato decorso del termine con il consueto alert (aggiornato in base ai nuovi criteri di controllo).

 

 

 

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Tassazione delle somme corrisposte in conseguenza dello scioglimento consensuale di un contratto

14 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire la tassazione delle somme corrisposte in conseguenza dello scioglimento consensuale di un contratto, secondo l’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 13 gennaio 2025, n. 4).

L’articolo 1372 del codice civile, nel disciplinare l’efficacia del contratto, stabilisce che “il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.

 

Lo scioglimento consensuale del rapporto contrattuale, cosiddetto ”mutuo consenso”, rientra nella più vasta categoria degli eventi risolutivi del contratto; esso è, infatti, espressione dell’autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio e, quindi, di sciogliere il vincolo contrattuale (posto in essere nel loro interesse), anche indipendentemente da eventuali fatti o circostanze sopravvenute, impeditive o modificative dell’attuazione dell’originario regolamento di interessi.

 

Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate fornisce all’Istante la corretta qualificazione fiscale da attribuire, ai fini IRPEF, alle somme da restituire al committente a seguito dello scioglimento del contratto.

 

L’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR prevede che “sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.

L’articolo 71, comma 2, del TUIR prevede poi che i redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione, sostenute nel medesimo periodo d’imposta.

 

Già nella circolare n. 28/E/2006 l’Agenzia ha avuto modo di precisare che la ritenuta va effettuata, all’atto del pagamento, con obbligo di rivalsa e a titolo di acconto dell’IRPEF nella misura del 20% del compenso e che le ritenute operate vanno versate nei tempi e nei modi ordinari.

 

Con riferimento al caso di specie, dunque, in relazione al rimborso delle somme anticipate, la Società ha dichiarato che è espressamente previsto che lo scioglimento del contratto provochi obblighi restitutori in capo alla Società, sia nei riguardi del Leasing, sia nei riguardi del Committente.

Le somme corrisposte a titolo di rimborso delle somme anticipate non possano essere qualificate come redditi da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, in quanto trattasi di somme restituite al committente a seguito dello scioglimento consensuale del contratto.

Per quanto concerne l‘indennizzo per inflazione, essendo dovuto per effetto dello scioglimento consensuale del contratto, esso costituisce, unitamente al compenso per lo scioglimento, un reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, in quanto derivante dall’assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere.

 

Ciò posto, l’Agenzia chiarisce che la Società dovrà applicare la ritenuta nella misura del 20% sia sulla somma corrisposta a titolo di indennizzo per inflazione, sia sul compenso per lo scioglimento.

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