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Credito d’imposta Zes Unica settore agricolo, forestale, pesca e acquacoltura

28 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Determinata la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (Agenzia delle entrate, provvedimento 27 gennaio 2025, n. 20152).

L’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano investimenti dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

 

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024 ha definisce le modalità di trasmissione della comunicazione necessaria per accedere al credito d’imposta.

 

Il comma 4 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, del 18 settembre 2024 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sia pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dall’Agenzia. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate.

 

L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, è risultato pari a 58.076.860 euro, a fronte di 40 milioni di euro di risorse disponibili a cui vanno sommate le risorse aggiuntive previste dall’articolo 1, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge n. 63/2024, che costituiscono il limite di spesa.

 

Di conseguenza, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.

 

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Fondo Fasi: le novità per il 2025

27 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1° gennaio, introdotte le misure volte al miglioramento dell’accesso alle prestazioni sanitarie

Il Fondo Fasi comunica che, a partire dal 1° gennaio 2025, sono previsti aggiornamenti, volti a supportare i propri iscritti, inerenti al Nomenclatore Odontoiatra ed al Nomenclatore di Medicina e Chirurgia.
Con riferimento al settore della Odontoiatria, per gli adulti è previsto l’aumento delle tariffe di 27 prestazioni, con un incremento medio del 36% nelle seguenti aree: la chirurgia orale, le protesi fisse e le protesi rimovibili, l’endodonzia, la parodontologia. Per i bambini (Pedodonzia), gli incrementi riguarderanno 15 prestazioni, per un aumento medio del 68% nelle seguenti aree: chirurgia orale, conservativa, endodonzia, ortodonzia, parodontologia e pretesi fissa. 
Inoltre, il rimborso per l’igiene orale passerà da 20,00 euro a 50,00 euro.
Per il Nomenclatore di Medicina e Chirurgia è previsto:
– l’aumento della percentuale di rimborso per i “materiali usati in sala operatoria ed in reparto in corso di ricovero con degenza notturna o diurna” fino al 2024 pari al 60% e dal 1° gennaio 2025 pari all’80%, equiparandola così alla percentuale già prevista per i Medicinali;
– l’aumento del 67% della tariffa di rimborso della visita dermatologica con Epiluminescenza digitale, che può essere effettuata con qualsiasi apparecchiatura, passando da 60,00 euro a 100,00 euro;
– l’aumento del 20% della tariffa di rimborso per le ecografie del fegato e vie biliari delle ghiandole salivari bilaterali dei grossi vasi – intestinale e dei linfonodi;
– l’aumento, nella sezione Q relativa alla Fisiokinesiterapia, di 18 tariffe di rimborso (in particolare, nelle terapie manuali, la tariffa di rimborso per le infiltrazioni articolari sarà di 45,00 euro e l’agopuntura di 25,00 euro).

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Apprendistato duale: l’ipotesi della trasformazione

27 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite precisazioni sulle nuove regole introdotte dal Collegato Lavoro (INPS, messaggio 24 gennaio 2025, n. 285).

L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in materia di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante (o apprendistato di secondo livello), anche in un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale: ipotesi introdotta dall’articolo 18 del Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) che ha modificato il comma 9 dell’articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2015, relativo all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (cosiddetto apprendistato di primo livello o apprendistato scolastico). 

L’Istituto evidenzia che la “trasformazione del contratto”, previo aggiornamento del piano formativo individuale e nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi, comporta la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e l’apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale e, in particolare, ai sensi dell’articolo 45  comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, di un prolungamento del periodo di formazione finalizzato:

– al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;

– al conseguimento di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008;

– allo svolgimento di attività di ricerca;

– allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

In proposito, l’INPS rammenta che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 45, il datore di lavoro che intenda stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca deve necessariamente sottoscrivere un protocollo con l’ente formativo o di ricerca a cui il giovane è iscritto con il quale venga stabilita la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. La medesima disposizione prevede altresì che la formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale.

La retribuzione dell’apprendista è disciplinata secondo lo stesso schema previsto per l’apprendistato di primo livello

Infine va rilevato che, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato sono rimesse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative indicate all’articolo 45, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015.

Le precisazioni sul regime contributivo

In relazione all’ipotesi di trasformazione dell’apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (o di secondo livello) operata da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, anche nel caso di trasformazione in apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi del novellato comma 9 dell’articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2015, le riduzioni di cui all’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296/2006, trovano applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello.

Pertanto, tenuto conto che la trasformazione del contratto ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2015, non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il datore di lavoro è tenuto anche al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria (CIGO/CIGS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al D.Lgs. n. 148/2015, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.

 

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CIRL Formazione Professionale Sicilia: Sindacati e associazioni datoriali firmano il rinnovo del contratto

27 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per il personale che ricopre ruoli di particolare responsabilità sono previsti aumenti degli importi dell’indennità di funzione

Il 7 gennaio 2025 le associazioni datoriali, Cenfop, Forma.re, Forma Sicilia e Anfop e le organizzazioni sindacali, Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Rua e Snals Fp-Sicilia hanno firmato il nuovo contratto regionale per il periodo 2024-2027. Dopo mesi di confronto le Parti Sociali sono giunte ad un’intesa sia sulla parte normativa che economica che tiene conto delle esigenze di entrambe le Parti. 
Dal punto di vista economico si segnalano gli aumenti degli importi dell’indennità di funzione per il personale che ricopre ruoli di particolare responsabilità appartenenti ai livelli retributivi che vanno dal I livello al IX livello, secondo la seguente tabella. 

Indennità di Funzione
LivTabellare Gennaio 2025Tabellare Settembre 2026
TabellareInd. di FunzioneTabellareTabellareInd. di FunzioneTabellare
I1.604,19 20,00 1.624,19 1.635,99 20,00 1.655,99 
II1.697,07 30,00 1.727,07 1.730,71 30,00 1.760,71 
III1.798,93 30,00 1.828,93 1.834,59 30,00 1.864,59 
IV1.936,77 50,00 1.986,77 1.975,16 50,00 2.025,16 
V2.017,63 80,00 2.097,63 2.057,63 80,00 2.137,63 
VI2.286,10 80,00 2.366,10 2.331,43 80,00 2.411,43 
VII2.393,14 80,00 2.473,14 2.440,58 80,00 2.520,58 
VIII2.576,62 90,00 2.666,62 2.627,7190,00 2.717,71
IX3.160,14 100,00 3.260,14 3.222,79 100,00 3.322,79 

Relativamente alle indennità varie, previo accordo sindacale (RSA/OO.SS.), al personale che ricopre particolari incarichi di responsabilità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile concedere una indennità minima annua di 500,00 euro, proporzionale al grado di responsabilità, per anno da valere ad ogni effetto di legge.
E’ inoltre prevista la progressione economica orizzontale individuale P.E.O.I sulla base dell’anzianità maturata nel settore della Formazione Professionale in costanza di rapporto di lavoro o per passaggio immediato e diretto da un ente ad altro mediante accordi stipulati con le OO.SS. per il personale assunto a tempo indeterminato, che si realizza con l’applicazione complessiva di 5 incrementi retributivi comprensivi di quelli già nel concluso regime transitorio di prima applicazione del precedente. Gli scatti maturati successivamente al 1° febbraio 2012 avranno valore unitario. 

“A” TABELLA Progressione Economica Orizzontale Individuale
LivelliIncremento Mensile
I30,00 
II30,00 
III30,00 
IV40,00 
V55,00 
VI60,00 
VII60,00 
VIII60,00 
IX60,00 

In conclusione, dal punto di vista normativo, il contratto introduce misure all’avanguardia per favorire la stabilità occupazionale, migliorare le condizioni lavorative e incentivare la crescita degli enti di formazione professionale. Il nuovo contratto mira inoltre a rafforzare il ruolo strategico della formazione nella crescita socio-economica della Sicilia, adattandosi alle specificità del contesto regionale e alle sfide future. 

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CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: sottoscritto il contratto 2023-2025

27 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti retributivi, nuovi profili professionali e assistenza sanitaria integrativa

Con nota stampa del 24 gennaio 2025, la Cisl-Fp ha comunicato la sottoscrizione definitiva del rinnovo del CCNL Uneba 2023-2025 per le lavoratrici ed i lavoratori del settore sociosanitario e assistenziale. Il rinnovo segue la preintesa siglata lo scorso dicembre. Il rinnovo stabilisce novità sia dal punto di vista economico che normativo. Per quel che concerne l’aspetto economico, è previsto un incremento medio lordo del 10,4% per il livello 4S, pari a 145,00 euro, divisi in 3 tranches:
– 70,00 euro da ottobre 2024;
– 50,00 euro da luglio 2025;
– 25,00 euro da marzo 2026.
Di seguito, le tabelle retributive con gli importi dei minimi e le relative decorrenze. 

LivelloMinimo 1.10.2024Minimo 1.7.2025Minimo 1.3.2026
Quadro1.957,152.023,822.057,15
11.840,651.903,351.934,70
21.735,811.794,931.824,49
3S1.607,641.662,401.689,78
31.549,401.602,171.628,56
4S1.467,861.517,861.542,86
41.421,271.469,691.493,89
5S1.397,991.445,611.469,42
51.363,011.409,441.432,66
6S1.328,081.373,321.395,94
61.293,121.337,171.359,20

Tra le novità presenti nel rinnovo, è presente una nuova classificazione del personale, con la presenza di alcune figure professionali, quali: educatori, con inquadramento unificato al livello 3S; OSS con nuovo inquadramento unico al 4S e l’abolizione del 7° livello per il personale addetto alla pulizia e fatica. Per la maternità obbligatoria è prevista una retribuzione al 100%. Vengono riconosciuti ed inclusi nell’orario di lavoro i tempi di vestizione per 15 minuti. Inoltre, sono previste misure innovative per contrastare le molestie di genere e promuovere l’inclusione nei luoghi di lavoro. Sono state inserite le clausole contrattuali per i contratti a termine con una soglia di stabilizzazione aumentata al 30%, dando così maggiore sicurezza per i lavoratori precari. 
Dal 1° gennaio 2026, l’assistenza sanitaria integrativa è incrementata di 2,00 euro a carico del datore di lavoro. 

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CCNL Farmacie: prosegue il confronto

24 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tra gli argomenti i permessi per la formazione, la maternità e la malattia

Lo scorso 15 gennaio si sono incontrate per la quarta volta Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs per discutere sul rinnovo del CCNL dei dipendenti da farmacie private.
Di seguito gli argomenti trattati.
Permessi per la formazione: la richiesta si incentra sullo svolgimento dei permessi per la formazione obbligatoria ed il relativo contributo alle spese relative ai corsi.
Maternità: Federfarma si è resa disponibile ad incrementare  la percentuale di integrazione alla retribuzione esclusivamente nel periodo di maternità obbligatoria.
Malattia: necessità di revisionare il testo contrattuale in merito alla distinzione tra malattia ed infortunio, oltre a discutere su un eventuale mantenimento del posto di lavoro in caso di superamento del periodo di comporto, sia per le situazioni di particolare gravità che per l’infortunio.
Permessi rol: Federfarma, a fronte della carenza del personale, non si è resa disponibile ad un incremento dei permessi.
In merito alla revisione della classificazione del personale ed all’introduzione di nuove figure professionali, invece, Federfarma ha stabilito la necessità di ulteriori approfondimenti. 
Le prossime riunioni sono fissate per il 12 e 13 marzo

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Attività stagionali: chiarimenti sul contributo addizionale NASpI 

24 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Illustrata la norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 introdotta dal Collegato Lavoro (INPS, messaggio 23 gennaio 2025, n. 269).

L’INPS ha fornito chiarimenti in ordine ai profili connessi all’applicazione del contributo addizionale NASpI e al relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali. La delucidazione dell’Istituto giunge alla luce norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 introdotta dall’articolo 11 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro).

Infatti, la disposizione citata del Collegato Lavoro prevede che l’articolo 21, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 81/2015, si interpreti nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal D.P.R. n. 1525/1963, anche “le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.

Si rammenta, peraltro, che l’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che, qualora un lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

I chiarimenti dell’INPS

L’INPS spiega che in forza dell’intervento normativo di cui al citato articolo 11 del Collegato Lavoro, il disposto di cui all’articolo 2, comma 29, lettera b) della Legge n. 92/2012 non risulta, allo stato, allineato alla definizione di “attività stagionali” escluse dal medesimo articolo 11, che prevede l’obbligo di una vacanza contrattuale tra 2 contratti a termine.

Considerato che l’articolo 2, comma 29, lettera b) della Legge n. 92/2012 configura una deroga sostanziale rispetto al principio generale di debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento, la stessa norma ha natura speciale ed è, dunque, di stretta interpretazione, non potendo trovare applicazione al di fuori delle ipotesi tassativamente contemplate.

Pertanto, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività “per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”, ancorché definite “stagionali” dall’articolo 11 della Legge n. 203/2024, non rientrando queste nell’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, è dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di questa tipologia di lavoratori.

Infine, ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile UniEmens, i datori di lavoro che assumono lavoratori per lo svolgimento delle citate attività, non ricomprese nell’elencazione di cui al D.P.R. n. 1525/1963, ma definite “stagionali” dall’articolo 11 del Collegato, devono utilizzare le modalità in uso e validare l’elemento qualifica 3 con il valore “S” avente il significato di “Stagionale (restanti tipologie)”.

 

 

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CCNL Cinematografia Esercizi: firmata l’ipotesi di accordo

24 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dopo un percorso durato più di 2 anni, le Parti sociali hanno trovato un accordo anche sul fronte economico

Il 23 gennaio 2025 le Parti sociali, ad esclusione della Slc-Cgil, hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto di settore.
Difatti, a seguito dello stato di agitazione proclamato dalle OO.SS. e attraverso la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori, si è giunti ad un accordo anche per la parte economica, prevedendo un aumento di 200,00 euro, per i FTE al quarto livello, così suddiviso:
– 150,00 euro sui minimi contrattuali;
– 50,00 euro sul welfare, in massima parte sulla polizza sanitaria.
Inoltre, è stato stabilito che la prima quota, pari a 35,00 euro, è stata già corrisposta con decorrenza dal 1° gennaio 2023; la seconda, pari a 60,00 euro, decorrere dal 1° novembre 2024; la terza quota di 50,00 euro sarà da destinare al welfare/ polizza sanitaria e la quarta tranche di 55,00 euro decorrerà dal 1° luglio 2025.
In aggiunta ai 200,00 euro di aumento complessivo previsti, l’accordo riconosce un ulteriore aumento per il recupero inflattivo dell’anno 2025, a partire dal 1° gennaio 2026. 
Si riportano di seguito le novità previste con l’ipotesi di accordo:
– maggiorazione del 10% del minimo tabellare per ciascuna ora lavorata di domenica;
– i 5,00 euro per 12 mensilità destinati precedentemente alla previdenza complementare saranno ora destinati alla polizza sanitaria;
– è stata definita la costituzione e la modalità di svolgimento del lavoro agile, riconoscendo il buono pasto anche in caso di attività lavorativa svolta in modalità agile prestato presso altre sedi o Hub aziendali;
– sono state eliminate le penalizzazioni economiche in caso di malattia nelle giornate di sabato, domenica e festivi;
– l’azienda corrisponderà alla lavoratrice ed al lavoratore un’indennità integrativa il cui importo, aggiunto al trattamento economico erogato dall’Istituto assicuratore consenta di raggiungere il 100% della normale retribuzione. 
Infine, viene pianificata l’apertura di un nuovo ente bilaterale di categoria che dovrà essere costituito entro il 31 dicembre 2025.

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Sul sito dell’Agenzia delle entrate il nuovo applicativo “Regime adempimento collaborativo”

24 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

È stato introdotto un nuovo servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate per i contribuenti ammessi al regime di Cooperative compliance e per coloro che hanno presentato domanda di adesione (Agenzia delle entrate, comunicato 23 gennaio 2025).

Il nuovo applicativo, accessibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, mira a semplificare la gestione della posizione dei contribuenti nell’ambito dell’istituto, offrendo la possibilità di inserire direttamente a sistema sia la Mappa dei rischi, compilata sulla base dei modelli disponibili, sia di caricare ed eventualmente aggiornare gli altri documenti necessari (come per esempio la strategia fiscale, la relazione agli organi di gestione e le certificazioni richieste).

 

Il nuovo servizio “Regime adempimento collaborativo” può essere utilizzato sia dai contribuenti che hanno presentato istanza di adesione prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023 (“soggetti aderenti”), sia da coloro che, volendo aderire alla Cooperative, hanno già presentato la relativa istanza e sono stati inseriti nella lista dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi (“nuovi istanti”).

 

In particolare, il servizio consente di:

  • scaricare i modelli disponibili per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali (ad oggi è disponibile il modello standardizzato di Mappa dei rischi per il settore industriale);

  • caricare la propria Mappa compilata a seguito delle verifiche eseguite con esito positivo dal sistema;

  • caricare gli ulteriori documenti richiesti tra cui, per esempio, il corpus nor¬mativo interno del TCF (TCM, Strategia Fiscale, ecc.), la rela¬zione agli organi di gestione e le certificazioni (art. 4 Dlgs n. 128/2015);

  • consultare e aggiornare la propria documentazione.

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CCNL Enti locali: Fp-Cgil e Uil-Fpl si oppongono alla firma del rinnovo

23 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

I Sindacati contestano le proposte dell’Aran e si battono per aumenti salariali più consistenti

Le OO.SS. Fp-Cgil e Uil-Fpl si sono dette contrarie alla firma del rinnovo del CCNL Enti locali, dal momento che mancano risorse per dignitosi aumenti contrattuali. È quanto affermato nella nota stampa del 21 gennaio 2025 tramite la quale affermano che le lavoratrici ed i lavoratori del settore percepiscono stipendi molto bassi e le risorse stanziate nelle leggi di bilancio per coprire il triennio 2022/2024 non sono sufficienti. A tal proposito, il Governo ha predisposto un aumento del 5,78%, lontano dall’indice inflattivo al 16,5% che equivale, secondo quanto riportano i sindacati, ad una busta paga, per l’area funzionari ad aumento netto di circa 38,70 euro. Per gli istruttori l’aumento netto è di 42,26 euro; per gli operatori esperti è di circa 37,59 euro netti e per gli operatori di 36,09 euro. Inoltre, i sindacati contestano i tagli operati dalla manovra 2025 pari a 3 miliardi e 700 milioni. Per le OO.SS. la battaglia va avanti finché non si otterranno risultati concreti. 

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