Studio Romano & Partners - Consulenza del Lavoro

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Infortunio sul lavoro: quando ne risponde il committente

8 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

8 giu 2022 Risponde del reato di omicidio colposo la committente che non abbia nominato il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione delle opere, causando, con la propria condotta omissiva, l’infortunio mortale del lavoratore (Corte di Cassazione, Sentenza 31 maggio 2022, n. 21072).

La vicenda

Un lavoratore, dipendente di una ditta di costruzioni, mentre stava trasportando all’interno di un cantiere materiali di risulta con una carriola, scivolava all’interno di una buca non protetta da recinzioni o da altre opere, che era stata realizzata per porre le fondazioni di un’immobile da erigersi, e finiva infilzato in un ferro in attesa che fuoriusciva da una trave in cemento, ferro non protetto dai prescritti capelletti di protezione.
Le gravissime lesioni interne riportate dal lavoratore ne determinavano la morte.

Venivano riconosciuti responsabili di omicidio colposo all’esito del giudizio di primo grado, con condotte colpose tra loro indipendenti, la proprietaria del terreno e committente dei lavori per la realizzazione dell’immobile; il titolare della ditta esecutrice dei lavori ed il direttore dei lavori.
La sentenza di primo grado veniva integralmente confermata in appello.
In particolare, veniva riconosciuta la corresponsabilità per il reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina antinfortunistica, della committente, titolare del permesso di costruire, per non avere nominato un responsabile per la sicurezza, per non avere predisposto il piano operativo per la sicurezza (p.o.s.) e per non avere nominato il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione delle opere, figura necessaria e da nominarsi o da parte dalla committente oppure da parte dell’ impresa esecutrice.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la committente.

La sentenza della Cassazione

La Corte ha rigettato il ricorso, facendo proprie le conclusioni dei giudici di merito, secondo cui la committente aveva l’obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori; pertanto, non avendovi ella provveduto, doveva ritenersi sussistente la responsabilità della stessa per l’evento verificatosi.
Una volta nominato, il coordinatore avrebbe, difatti, operato affinchè il cantiere fosse allestito in modo diverso, rispettoso delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed, in tal modo, si sarebbe potuto evitare l’infortunio mortale del lavoratore.
Come chiarito dalla Corte, dunque, doveva ritenersi, nel caso di specie, accertata la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa omissiva della committente e l’evento mortale.
I giudici hanno, altresì, rilevato l’insostenibilità della tesi difensiva dell’estraneità della stessa committente rispetto ai fatti, in quanto non dotata della preparazione tecnica necessaria, tanto da non essersi mai recata sul cantiere, ovvero di avere delegato i suoi compiti al direttore dei lavori, il quale, tuttavia, svolge un’attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione del progetto nell’interesse del committente ed è figura ben diversa da quella del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione delle opere, la cui nomina, nel caso in argomento, era necessaria da parte della committente.
La sentenza impugnata è stata, pertanto, giudicata coerente con consolidati principi puntualizzati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rischio derivante dalla conformazione dell’ambiente di lavoro grava sul committente e non è riconducibile alla natura specialistica dei lavori commissionati all’impresa appaltatrice.

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Firmato il rinnovo del CCNL Panifici Fiesa-Confesercenti

8 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Firmato il 31/3/2022, tra l’ASSOPANIFICATORI aderente a FIESA CONFESERCENTI e la FAI-CISL, la FLAI-CGIL e la UILA-UIL, l’Accordo di rinnovo del CCNL per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività complementari e collaterali, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari

Decorrenza
Il presente accordo di rinnovo ha vigenza 1 gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.
Le parti concordano che, salvo diversa espressa previsione per specifici istituti, il presente contratto ha efficacia per il personale in forza alla data di stipula del presente accordo di rinnovo.

Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente da aziende di panificazione sia artigianali che industriali.
Il presente CCNL disciplina i contratti di lavoro del citato personale, quand’anche adibito ad attività collaterali e complementari, nonché a negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi al laboratorio di panificazione o comunque funzionalmente collegati e nella disponibilità del titolare, dell’attività di produzione qualunque sia il sistema produttivo, la natura giuridica e l’inquadramento delle aziende di riferimento: artigiane, commerciali, industriali e cooperative.
Indirizzo produttivo aziendale
Ai fini dell’applicazione del presente CCNL sono da considerarsi panifici ad indirizzo artigianale quelli tali qualificabili in forza della L 443/1985 e, in ogni caso, della normativa vigente.
Fermi i presupposti concordati con il presente CCNL per l’applicazione dei distinti protocolli artigiano e industriale, le Parti convengono che la nuova regolamentazione si applicherà dal 31 dicembre 2022.

AUMENTI RETRIBUTIVI (Panifici artigianali)
Alle scadenze di seguito indicate, verranno erogati i seguenti aumenti retributivi sulle paghe base nazionali, con le seguenti decorrenze a tutto il personale qualificato da riparametrare:

Qualifica A2 incremento retributivo a regime: 69,50 èuro.
Prima tranche dal 1° maggio 2022 di 40,00 €; seconda tranche dal 1° settembre 2022 di 29,50 €.

Livelli

Minimi da maggio 2022

Minimi da settembre 2022

A1S1299,471337,68
A11143,911177,57
A21006,261035,76
A3858,79884,13
A4761,42783,79
   
B11263,231300,45
B2850,17875,11
B3S792,54815,90
B3755,32777,49
B4671,64691,43

UNA TANTUM (Panifici artigianali)
Copertura del periodo di carenza contrattuale ai soli lavoratori in forza alla data della sottoscrizione del presenta Accordo, verrà corrisposta un’indennità di d euro 200,00 lorde suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da corrispondersi nella misura di euro 70,00 unitamente alla retribuzione del mese di maggio 2022, di euro 70,00 unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2022 e di ero 60,00 unitamente alla retribuzione del mese dicembre 2022. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. L’indennità di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di Una Tantum l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titoli di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di Una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa Una Tantum fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2022.

AUMENTI RETRIBUTIVI (Panifici a indirizzo produttivo industriale)
Alle scadenze di seguito indicate, verranno erogati i seguenti aumenti retributivi sulle paghe base nazionali, con le seguenti decorrenze a tutto il personale qualificato, da riparametrare:

Qualifica 3° B incremento retributivo a regime 97,00 euro
Prima tranche dal 1° maggio 2022 di 60,00 e seconda tranche dal 1° settembre 2022 di 37,00 €

Livelli

Minimi da maggio 2022

Minimi da settembre 2022

11514,401561,54
21396,141439,50
3 A1285,991325,81
3B1196,401233,40
41009,961041,30
5899,40927,44
6757,73781,29

UNA TANTUM (Panifici ad Indirizzo produttivo industriale)
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale ai soli lavoratori in forza alla data della sottoscrizione del presente Accordo, verrà corrisposta un’indennità di euro 400,00 lorde suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da corrispondersi nella misura di euro 140,00 unitamente alla retribuzione del mese di maggio 2022, di euro 140,00 unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2022 e di euro 120,00 nel mese di dicembre 2022.
Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. L’indennità di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di Una tantum l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Bilateralità
Il finanziamento della bilateralità è stabilito in € 20,00 per 12 mensilità per ogni dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato uguale o superiore a 9 mesi nell’arco dell’anno solare e a € 10,00 mensili per ogni dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato inferiore a 9 mesi nell’anno solare (e salvo conguagli in caso di proroghe e/o rinnovi che conducano a superare i 9 mesi)
I suddetti contributi sono così ripartiti:
A) 20 € complessivi in: 10 € come contributo al Fondo sanitario integrativo (Fonsap) 5 € all’Ente Bilaterale Nazionale (Ebipan) di cui 1 € agli Enti Bilaterali territoriali costituiti e 5 € come contributo di assistenza contrattuale.
B) 10 € complessivi in: 5 € come contributo all’Ente Bilaterale Nazionale (Ebipan ) di cui 1 € agli Enti Bilaterali territoriali costituiti e 5€ come contributo di assistenza contrattuale.
Le Parti si danno atto che le quote dei contributi previsti per il finanziamento dell’Ente Bilaterale nazionale (Ebipan ) e del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Fonsap a carico delle aziende costituiscono parte integrante del trattamento normativo ed economico dei lavoratori del settore. A tal proposito, ai sensi dell’art. 2120 cc. Le Parti contrattuali concordano che il relativo importo non è utile ai fini del calcolo del TFR, né al ricalcolo di ogni altro Istituto contrattuale di natura retributiva.

Welfare contrattuale
Le iniziative e le attività svolte, assunte e/o promosse dagli Enti sono aperte a tutte le imprese aderenti in regola con l’adempimento contributivo e ai loro lavoratori.
I trattamenti previsti dalla bilateralità (Ebipan e Fonsap) sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL.
Tale sistema di bilateralità, nell’attuazione degli scopi statutari, attua iniziative a favore di imprese e lavoratori, eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono ritenute indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all’interno del CCNL – Panificazione: pertanto tali prestazioni rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore.
Ai fini del presente Protocollo deve intendersi per
1) adempimento contributivo – il regolare versamento dei contributi di cui all’Accordo del 7 giugno 2011 e successive modificazioni da parte del datore di lavoro a favore degli Enti Bilaterali Nazionali.
2) inadempimento contributivo:
– la mancata adesione agli Enti Bilaterali nazionali previsti dal CCNL della panificazione da parte del datore di lavoro nei termini e secondo le condizioni stabilite dall’Accordo del 7 giugno 2011 e successive modificazioni;
– l’omissione del versamento da parte del datore di lavoro dei contributi di cui all’Accordo del 7 giugno 2011 e successive modificazioni a favore degli Enti Bilaterali nazionali.
3) Mora contributiva totale o parziale – ritardo nell’adempimento e/o parziale versamento dei contributi di cui all’Accordo del 7 giugno 2011 e successive modificazioni da parte del datore di lavoro a favore degli Enti Bilaterali nazionali.

Inadempimento contributivo, omissione del versamento e mora contributiva
In caso di inadempimento contributivo, il datore di lavoro è obbligato a erogare a favore di ciascun lavoratore un importo pari a Euro 20,00 lordi mensili da corrispondere per 14 mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) che incide sugli istituti retributivi di legge e contrattuali, a esclusione del TFR.

Contributo associativo sindacale
Il contributo associativo sindacale nazionale per le aziende che occupano dipendenti viene fissato nella misura di 5 €, di cui 2,50 € a carico del datore di lavoro e 2,50 € a carico del lavoratore.
La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro all’atto del pagamento della retribuzione.
Tale quota rientra nel contributo omnicomprensivo previsto nel capitolo Bilateralità.

Apprendistato Professionalizzante
Viene confermata la normativa contrattuale vigente. Inoltre, in alternativa alla retribuzione percentuale, le parti potranno prevedere un inquadramento iniziale del lavoratore apprendista fino a due livelli inferiori a quello proprio dei lavoratori corrispondenti alla qualificazione cui è finalizzato il contratto, con passaggio all’eventuale livello intermedio alla data di esecuzione del 50% dell’arco temporale complessivo del contratto di apprendistato.

Contratto di lavoro a tempo determinato
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente CCNL, si rinvia alla normativa vigente, ferme le prerogative della contrattazione collettiva ex art. 51 DLgs n. 81/2015 ivi disciplinate.
La durata complessiva del contratto a termine, anche per l’ipotesi di proroghe e/o rinnovi è regolata dall’art. 19, co. 2, DLgs n. 81 del 15 giugno 2015.
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non può superare, in relazione al livello iniziale di assunzione, quella prevista dal CCNL per i lavoratori non apprendisti di analogo livello. Durante tale periodo è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso, con la corresponsione di tutti gli istituti contrattuali, compreso il trattamento di fine rapporto, in base ai criteri di maturazione previsti dal presente contratto. La clausola relativa al periodo di prova deve avere la forma scritta ed indicare la qualifica relativa alle mansioni affidate durante il periodo di prova.
Deroga assistita
Ai sensi dell’art. 19, co. 3 del DLgs n. 81/2015, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la ITL competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato
Proroghe
Il termine del contratto può essere consensualmente prorogato solo quando la durata iniziale sia inferiore a 24 mesi e comunque per un massimo di n. 4 volte entro tale arco temporale massimo, a prescindere dal numero dei contratti.
Il contratto a termine può essere prorogato liberamente per la durata complessiva non eccedente i 12 mesi. Ogni qualvolta, anche per effetto di proroga intervenuta entro il termine dei 12 mesi, lo stesso sia superato, la proroga dovrà essere giustificata con la espressa previsione della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 19, co. 1, lett. a), b) e b-bis).
Stagionalità
I limiti nella successione di contratti a tempo determinato tra le medesime parti di cui all’art. 19, co. 2, del DLgs 81/2015, nonché la disciplina dei limiti quantitativi di utilizzo di cui all’art. 23 co. 1 del DLgs 81/2015, non trovano applicazione, per le attività stagionali.
Le Parti convengono che debba essere considerata azienda a carattere stagionale ogni singola unità produttiva autonoma sul piano organizzativo e produttivo che operi come di seguito specificato:
– unità produttive il cui periodo di apertura al pubblico in località anche distinte da quella della sede della ditta e quand’anche appartenenti al medesimo comune, provincia o regione della stessa, coincide temporalmente con flussi turistici stagionali e che abbiano periodi di inattività non inferiori a 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi;

– quelle in cui le attività, per ragioni climatiche, vanno ricondotte alla finalità di rifornire i mercati dei prodotti il cui consumo è concentrato in particolari periodi (caldi o freddi), in ragione delle abitudini e tradizioni di consumo e/o delle caratteristiche dei prodotti. A tal fine, si individuano a titolo esemplificativo, i seguenti periodi:
a. periodo estivo: dal 1° giugno al 30 settembre
b. periodo invernale: dal 1° dicembre al 30 marzo.
– le attività connesse a ricorrenze di eventi e festività, cui vanno ricondotte le occasioni civili, religiose e della tradizione popolare, che determinano un incremento dei consumi. A tal fine, si individuano a titolo esemplificativo, i seguenti periodi:

a. periodo natalizio: dall’ultima domenica di novembre alla terza domenica di gennaio
b. periodo pasquale: dalle due domeniche precedenti a quella successiva alla Pasqua
– le iniziative promo-pubblicitarie cui vanno ricondotte le attività finalizzate a qualificare il prodotto con confezioni particolari e/o modalità espositive espressamente dedicate.
c. periodi di intensificazione dell’attività che nel corso dell’anno solare si ripetano da almeno i tre anni precedenti documentalmente attestabili e previa informativa alle RSA o RSU ove presenti. In mancanza di RSA /RSU, l’informativa sarà fornita alle OO.SS. territoriali.
Nell’arco dello stesso ciclo di attività stagionale non è consentito superare una durata massima complessiva di sei mesi per ogni singolo contratto, comprese le eventuali proroghe.
Numero complessivo di contratti a tempo determinato
il numero dei contratti a tempo determinato, non potrà superare i seguenti limiti:
– n. 3 addetti nelle imprese da 1 a 5 dipendenti è consentita l’assunzione di n. 3 lavoratori a tempo determinato;
– nelle imprese con più di 5 dipendenti, è consentita l’assunzione di n. 1 lavoratore a tempo determinato ogni 2 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza.
Leaziende a conduzione familiare che non abbiano dipendenti a tempo indeterminato possono comunque assumere sino a tre dipendenti a tempo determinato.
Precedenze
Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
I lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro effettuate nei dodici mesi successivi la scadenza del contratto a termine per le medesime attività stagionali, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Comporto
Il periodo di comporto previsto dall’art. 2110 c.c. e disciplinato dal presente contratto per contratti a tempo indeterminato, è oggetto di riproporzionamento in caso di contratto a termine

Somministrazione di lavoro
Il ricorso a contratti di lavoro somministrato a tempo determinato è ammesso per:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51 DLgs 81/2015.

Fermi i limiti percentuali del ricorso al lavoro somministrato previsti dall’art. 31 del DLgs n. 81/2015 e delle prerogative della contrattazione collettiva ex art. 51 del DLgs n. 81/2015 e ferme le deroghe di legge, nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 5 contratti per il settore della panificazione industriale e 3 per il settore non industriale.

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Firmato il rinnovo contrattuale del CCNL Agricoltura – Operai

8 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti sottoscritto il 19 giugno 2018 e scaduto il 31 dicembre 2021.

L’ accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025.
I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 23 maggio 2022 per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali in applicazione del CCNL 19 giugno 2018, sono incrementati:
– a decorrere dal 1° giugno 2022 del 3 per cento;
– a decorrere dal 1° gennaio 2023 dell’1,2 per cento;
– a decorrere dal 1° giugno 2023 dello 0,5 per cento.
La suddetta percentuale del 3 per cento, relativa alla prima tranche di aumento, è finalizzata anche a ristorare i lavoratori per il periodo di carenza contrattuale.
I minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale comprensivi degli aumenti di cui al precedente capoverso sono quelli di cui alle seguenti tabelle

OPERAI AGRICOLI

Aree professionaliMinimi
Area 11.389,15
Area 21.266,90
Area 3944,62

OPERAI FLOROVIVAISTI

Aree professionaliMinimi
Area 18,41
Area 27,71
Area 37,24

I contratti provinciali non possono definire, per i livelli di ciascuna area professionale, salari contrattuali inferiori ai minimi di area, salvo quanto è previsto dall’articolo 18 e relativo accordo allegato del presente CCNL.
I minimi salariali di cui al primo comma trovano applicazione, per le province dove siano stati stipulati i contratti provinciali in applicazione del CCNL 19 giugno 2018, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre il 1° gennaio 2025; per le altre province dal 1° giugno 2022.
In sede di rinnovo quadriennale il contratto nazionale, sulla base dei criteri di cui all’art. 2 e di una valutazione sull’andamento dell’inflazione, definisce gli incrementi da applicarsi ai minimi di cui al primo comma, nonché gli incrementi da applicarsi a tutti i salari contrattuali definiti dai contratti provinciali all’interno di ciascuna area professionale.
Nelle province in cui per effetto dei vigenti accordi, a seguito dell’aumento dei minimi salariali di area, i livelli salariali dovessero risultare inferiori a tale minimo, i Contratti provinciali provvedono a definire un programma che, nell’arco di vigenza del Contratto provinciale stesso, porti all’inserimento dei salari entro il minimo di area. Tale previsione non si applica nelle province che nell’ultima tornata contrattuale non hanno rinnovato il contratto provinciale.

Comporto Malattia e infortunio

Vengono stabilite in dettaglio tutte le  patologie oncologiche e i grandi interventi chirurgici, debitamente documentati per i quali è prevista, un’aspettativa non retribuita di durata non superiore a 6 mesi

Welfare integrativo a livello nazionale

Viene ampliata la lista delle prestazioni dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (E.B.A.N.), con l’inserimento di un’indennità in favore della lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato che usufruisce del congedo parentale (ex astensione obbligatoria), pari al 20% del minimo retributivo della II area per un massimo di cinque

Mensilità.

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Decadenza incentivi per la valorizzazione edilizia

8 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta del 6 giugno 2022, n. 324, ha fornito precisazioni sulla decadenza degli incentivi per la valorizzazione edilizia, di cui all’articolo 7 del DL n. 34 del 2019.

Nel caso di specie, la società istante fa presente di aver acquistato, in data 4 marzo 2020, un immobile fruendo delle agevolazioni fiscali recate dall’articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, ossia dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
In sintesi, la norma in esame, che ha trovato applicazione sino al 31 dicembre 2021, ha previsto un’agevolazione per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi o eseguano, sui medesimi fabbricati determinati interventi edilizi (in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica “NZEB, A o B”), e poi procedano alla successiva alienazione.
Al riguardo, l’istante rappresenta che è ” in corso di vendita l’immobile senza appunto aver eseguito la trasformazione della classe energetica come previsto nel decreto sopracitato”.
Tale circostanza (vendita in assenza della valorizzazione) comporta, la decadenza dal regime agevolativo in parola, con applicazione dell’imposta di registro in misura ordinaria; la stessa, quindi, chiede di conoscere se sia possibile procedere al pagamento dell’imposta a seguito di autodenuncia resa all’Amministrazione finanziaria, senza applicazione di sanzione ovvero con applicazione della sanzione riducibile tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata, l’Agenzia delle entrate osserva che la vendita dell’intero immobile, acquistato fruendo della predetta agevolazione fiscale, prima del decorso del termine di dieci anni previsto dall’articolo 7 del citato decreto legge n. 34 del 2019 senza che sia stata effettuata l’attività di valorizzazione descritta, impedisce il rispetto delle predette condizioni e, di conseguenza, integra una ipotesi di decadenza dall’agevolazione medesima, con applicazione delle ” imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte.”.

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Fondo Mario Negri: disponibili i nuovi bandi per le borse di studio

7 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Fondo di previdenza “Mario Negri” per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, ha indetto i nuovi concorsi anno 2022 per l’assegnazione di borse di studio riservate ai figli dei Dirigenti iscritti

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Mario Negri ha indetto, anche per l’anno 2022, i concorsi per l’assegnazione di borse di studio riservate ai figli dei Dirigenti:

– iscritti al Fondo in attività di servizio presso aziende tenute alla contribuzione al Fondo stesso o in prosecuzione volontaria;

– cessati dal servizio presso dette aziende in data anteriore di non oltre 12 mesi rispetto a quella di emanazione del bando di concorso e comunque risultanti iscritti alla data di emanazione del bando di concorso;

– cessati dal servizio anche oltre il predetto termine di 12 mesi e comunque ancora iscritti al Fondo con un’anzianità contributiva di almeno 15 anni e che siano inoltre già pensionati nell’assicurazione generale obbligatoria;

– iscritti al Fondo successivamente alla data di emanazione del bando ed entro il termine di presentazione delle domande;

– che godano delle prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita di cui all’art.23 dello Statuto (pensione di vecchiaia o pensione di invalidità e RITA) nonché per gli orfani di dirigenti che siano stati iscritti al Fondo.

Le votazioni per l’ammissione per ciascun bando sono previste in misura differenziata per tener conto della particolare situazione di alcune tipologie di concorrenti (orfani di dirigenti o diversamente abili/DSA).

Tutti i bandi sono disponibili nella sezione “Borse di Studio” del sito del Fondo Mario Negri, che sinteticamente si riportano sotto:

– “Perio Michiara” – ultimo anno di scuola media inferiore – Scadenza 30 settembre 2022

– “Mario Negri” – scuola media di secondo grado – Scadenza 30 settembre 2022

– “Mario Negri ” – corsi universitari o equivalenti – premi di laurea – Scadenza: 30 settembre 2022

– “Mario Negri” – premi di laurea magistrale – Scadenza 30 settembre 2022

Si precisa che coloro che nell’anno accademico 2020/2021 abbiano conseguito la tesi di laurea con votazione 110 o 110 e lode potranno presentare domanda soltanto per il concorso “Premi di Laurea” non essendo consentita l’assegnazione di due borse di studio per lo stesso anno accademico.
È possibile presentare la propria domanda di partecipazione a partire dal 6 giugno esclusivamente on line, mediante l’utilizzo della voce di menu “Domanda borse di studio” all’interno dell’area riservata del Fondo Mario Negri.

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Imprese di pulizia e multiservizi: adeguato il costo del lavoro

7 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con il decreto 06 giugno 2022, n. 25, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha aggiornato il costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi applicabile nei contratti di appalto pubblici

A seguito del rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi siglato dalle organizzazioni sindacali l’8 giugno 2021, si è reso necessario l’aggiornamento del costo della manodopera di tale settore da applicare nell’ambito dei contratti di appalto pubblici.

Nell’ambito dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

L’ultimo aggiornamento è stato determinato con il decreto del 13 febbraio 2014, a valere dal mese di luglio 2014.

Con il Decreto 06 giugno 2022, n. 25, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adeguato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, riferito ai periodi decorrenti da luglio 2021 e da luglio 2022.
I valori sono riportati in apposite tabelle, distinte per operai e impiegati, sia a livello nazionale che a livello provinciale.

Detto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione:
a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da disposizioni normative di cui l’impresa può usufruire;
b) ad eventuali oneri derivanti dall’applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.);
c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Firmato il CCNL Turismo Anpit – Cisal

7 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sottoscritto il nuovo CCNL del Turismo, Agenzie di Viaggio e dei Pubblici Esercizi

Le Parti concordano che il rinnovo del CCNL, con decorrenza dal 1° maggio 2022 – al 30 aprile 2025, include anche la Categoria dei Dirigenti, oltre che dei Quadri, Impiegati ed Operai.
Le Parti hanno concordato i seguenti incrementi della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile e la conseguente P.B.N.C.M., da erogare per 13 mensilità annue, già comprensiva dell’Ex Indennità di Contingenza e dell’ex E.D.R., con l’introduzione della Categoria dei Dirigenti.

Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per il tempo pieno per: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai

(RETRIBUZIONE FISSA MENSILE)

Livello

P.B.N.C.M.

30/4/22

P.B.N.C.M.

1/5/2022

P.B.N.C.M.

1/1/2023

P.B.N.C.M.

1/1/2024

P.B.N.C.M.

1/1/2025

Dirigente–3.721,253.794,253.867,254.013,25
Quadro (ex Quadro A1)2.252,902.344,902.390,902.436,902.528,90
A1 (ex A2)1.959,042.039,042.079,042.119,042.199,04
A2 (ex A3)1.714,161.784,161.819,161.854,161.924,16
B11.567,231.631,231.663,231.695,231.759,23
B21.420,301.478,301.507,301.536,301.594,30
C11.273,381.326,981.353,781.380,581.434,18
C21.175,421.224,221.248,621.273,021.321,82
D11.077,471.122,271.144,671.167,071.211,87
D2979,521.019,521.039,521.059,521.099,52

 Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per Operatori di Vendita

(RETRIBUZIONE FISSA MENSILE)

Livello

P.B.N.C.M.

30/4/22

P.B.N.C.M.

1/5/2022

P.B.N.C.M.

1/1/2023

P.B.N.C.M.

1/1/2024

P.B.N.C.M.

1/1/2025

Operatore Gestionale–0.468,111.496,911.525,711.583,31
Operatore di 1 ° Categoria1.278,271.330,471.356,571.382,671.434,87
Operatore di 2° Categoria1.146,041.194,281.218,401.242,521.290,76
Operatore di 3° Categoria1.057,881.101,801.123,761.145,721.189,64

Elemento Perequativo Mensile Regionale” (E.P.M.R.)
Considerato che l’Indice Regionale del costo della vita ha un differenziale tra Regioni superiore al 30%, a parziale recupero di tale differenziale, è confermato l’Elemento Perequativo Mensile Regionale, da erogare per 13 mensilità, negli importi precisati nelle successive Tabelle

Liv.

Lomb.

Ligur.

Trent. A.A.

Lazio

Tosc.

Emilia R.

Friuli

Umbr.

Valle d’A.

Piemont.

Dirigente481,34459,12456,38446,64438,34406,42389,76371,71371,71352,27
Quadro (ex QA1)207,73197,28195,97191,40187,48172,45164,61156,12156,12146,97
A1 (ex A2)182,15173,08171,95167,98164,58151,55144,75137,38137,38129,45
A2 (ex A3)164,24156,14155,13151,59148,55136,92130,85124,27124,27117,19
B1 e Op. Gestionale(*)148,89141,63140,72137,54134,82124,38118,93113,03113,03106,68
B2 e Op. 1° Cat.(*)134,39127,91127,11124,27121,84112,54107,68102,42102,4296,75
C1 e Op. 2° Cat.(*)121,60115,82115,09112,56110,40102,0997,7593,0593,0587,99
C2 e Op. 3° Cat.(*)113,07107,75107,09104,76102,7695,1291,1386,8186,8182,15
D1105,40100,4999,8897,7395,9088,8585,1781,1981,1976,90
D2100,2895,6595,0893,0591,3284,6781,2077,4477,4473,39

Liv.

Veneto

Marche

Abruzzo

Sicilia

Puglia

Camp.

Sard.

Calab.

Basilic.

Molise

Dirigente299,57239,90180,24178,85167,76158,02151,1072,0072,0072,00
Quadro (ex QA1)122,1494,0565,9665,3160,0855,5152,2415,0015,0015,00
A1 (ex A2)107,9283,5659,1958,6354,1050,1347,3015,0015,0015,00
A2 (ex A3)97,9776,2154,4653,9549,9146,3743,8415,0015,0015,00
B1 e Op. Gestionale(*)89,4369,9250,4049,9546,3243,1440,8715,0015,0015,00
B2 e Op. 1° Cat.(*)81,3763,9746,5746,1642,9340,0938,0715,0015,0015,00
C1 e Op. 2° Cat.(*)74,2658,7243,1942,8239,9337,4035,6015,0015,0015,00
C2 e Op. 3° Cat.(*)69,5255,2340,9340,6037,9435,6133,9515,0015,0015,00
D165,2552,0838,9038,5936,1434,0032,4715,0015,0015,00
D262,4149,9837,5537,2634,9532,9231,4815,0015,0015,00

 

Aumenti periodici di anzianità
Per l’anzianità di effettivo servizio maturata presso la stessa Azienda, presumendo un progressivo arricchimento professionale, in funzione dell’esperienza nella mansione, il Dipendente ha diritto a 10 aumenti triennali della retribuzione, anche solo detti “Scatti”. Ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data d’assunzione o dal termine del periodo d’Apprendistato.

Gli importi degli scatti in cifra fissa, maturati nel corso di vigenza del presente CCNL, sono determinati, per ciascun livello d’inquadramento, nelle seguenti misure.

 

Livelli

Importo del singolo scatto

Dirigente73,00
Quadro (ex QA1)31,00
Al (ex A2)29,50
A2 (ex A3)26,50
B1 e Operatore Gestionale25,00
B2 e Op. di Vendita di 1° Categoria23,75
C1 e Op. di Vendita di 2° Categoria22,50
C2 e Op. di Vendita di 3° Categoria21,50
D121,00

Welfare Contrattuale
Le Parti hanno concordano l’introduzione di un Welfare Contrattuale minimo, come da seguente Tabella

Livello

Dall’anno 2023 e per tutta la durata del CCNL rinnovando

Dirigente€ 720,00/anno, in quote mensili di € 60
Quadro (ex Quadro A1), A1 (ex A2) e A2 (ex A3)€ 480,00/anno, in quote mensili di € 40

Indennità di Cassa
Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 (quindici) giorni solari nel mese, qualora risponda della quadratura dei conti e abbia completa responsabilità per errori con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete, per tutto il tempo dell’incarico e della responsabilità, un’Indennità mensile di cassa pari ad € 78,00 lordi..

Indennità Oraria Corriere addetto alle consegne
Rilevando che, quale risposta alle restrizioni sanitarie, nell’ambito della ristorazione e/o pubblici esercizi si sono sviluppati in modo molto significativo i servizi di consegna al domicilio dei prodotti, le Parti, in ottica di continua ricerca e contemperazione degli opposti interessi, hanno concordato di prevedere un’apposita Indennità oraria per i lavoratori quando addetti a tali mansioni che, per loro natura, comportano disagio. La disciplina specifica di tale Indennità sarà prevista nel testo integrale del CCNL, al quale si rinvia.

Indennità per il Lavoro Discontinuo
Tenuto conto che per il Lavoro Discontinuo si prevedono pause di attesa all’interno dell’orario pattuito di lavoro, con riconoscimento della relativa retribuzione mensile, cioè prevista sulla base dell’orario contrattuale (da 174 a 195 ore/mese), le Parti hanno ritenuto congruo prevedere in aggiunta una specifica “Indennità di attesa” di lordi € 4,00 (Euro quattro/00) per ciascuna ora prevista nel contratto individuale come ordinaria, ma eccedente la base di 40 ore/settimanali fino alla 45° ora settimanale.

Indennità Disk Jockey
In caso di utilizzo di materiale discografico di proprietà del Disk Jockey, allo stesso sarà riconosciuta un’Indennità giornaliera di € 2,00 (Euro due/00) lordi, a titolo di “rimborso forfettario”, per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa con l’utilizzo di tale materiale.

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Maggiorazione AUU per genitori entrambi lavoratori

7 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

In caso di genitori titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione dell’assegno unico e universale per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Ai fini di tale maggiorazione, rilevano:
-i redditi da lavoro dipendente o assimilati
– nonché i redditi da pensione
– i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.
Quanto ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, rilevano gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno.
Ai fini della maggiorazione, rileva inoltre il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia.
Altresì, la maggiorazione spetta ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi. Nello specifico, il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni, che risulta imputabile al capitale di esercizio e al “lavoro di organizzazione” impiegati nell’esercizio di attività agricole sul terreno, mentre il reddito dominicale si identifica con la rendita del fondo e degli interessi del capitale permanentemente investito in esso.
Tenuto conto di consolidati orientamenti dell’Agenzia delle Entrate, il titolare di reddito agrario è colui che esercita l’impresa agricola, svolgendo un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse (quali manipolazione, trasformazione, conservazione di prodotti agricoli).
Pertanto, considerato che il reddito agrario va posto in relazione sia al capitale di esercizio sia al lavoro di organizzazione della produzione del soggetto che svolge sul fondo attività agricole, tali lavoratori agricoli autonomi possiono essere beneficiari della maggiorazione prevista per i genitori lavoratori.
Nel caso dei braccianti agricoli e di altri lavoratori che svolgono attività di lavoro tipicamente stagionali, la maggiorazione è altresì riconosciuta in considerazione del fatto che le predette attività comunque siano coperte da contribuzione annuale.

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Contributo per non autosufficienza EBIART

7 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il via alla prestazione sperimentale di sostegno alla persona con contributo per non autosufficienza dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato del Friuli Venezia Giulia (EBIART).

L’Ente Bilaterale dell’Artigianato del Friuli Venezia Giulia (EBIART) con la suddetta prestazione ha previsto due linee di intervento, non cumulabili, con le seguenti caratteristiche e finalità:

NON AUTOSUFFICIENZA

Il contributo può essere concesso a ciascun dipendente, titolare e socio il cui coniuge, convivente registrato all’anagrafe (ai sensi della L. 76/2016), nonché figlio/a (discendente di primo grado) – di seguito “congiunto” – ha il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, debitamente certificato da specifica attestazione medico-collegiale.
L’intervento è riconosciuto a fronte di handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 c. 3 L.104/92 o invalidità risultante da certificazione rilasciata da INPS o da una struttura sanitaria pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia.

ASSISTENZA

Il contributo può essere concesso a ciascun dipendente, titolare e socio il cui coniuge, convivente registrato all’anagrafe (ai sensi della L. 76/2016) nonché genitore (familiare ascendente di primo grado) – di seguito “congiunto” -, avendo il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, sia assistito da strutture accreditate e/o autorizzate in Friuli Venezia Giulia ovvero:
– Assistenza domiciliare – Badante,
– Centro diurno anziani,
– Casa-Residenza Anziani (ovvero: Casa Protetta RSA, Comunità Alloggio, Casa di Riposo),
– Centro socio riabilitativo diurno,
– Centro socio riabilitativo residenziale.

L’intervento è riconosciuto per quelle situazioni in cui il lavoratore, titolare e socio ha il riconoscimento di handicap di un familiare ai sensi ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 o nel caso di certificazione medica rilasciata da INPS o da una struttura sanitaria pubblica del Friuli Venezia Giulia attestate lo stato di invalidità del familiare.

Per ambedue i casi, il contributo economico annuo, rapportato alle mensilità di diritto, è pari a € 800,00 lordi per nucleo familiare.
L’ammissibilità a beneficiare del contributo è subordinata alla presentazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare che non deve essere superiore a 30.000,00 euro/anno.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in originale cartaceo agli Sportelli EBIART attivi presso le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali o presso l’EBIART a partire dall’1 giugno 2022 e, inderogabilmente, entro il 31 gennaio 2023.
I contributi saranno erogati da EBIART sino ad esaurimento delle risorse economiche annualmente stanziate a tal fine. I familiari (dipendenti, titolari, soci di aziende aderenti al sistema della bilateralità artigiana/EBIART) non posso richiedere il contributo per lo stesso congiunto, anche se dipendenti o titolari di aziende diverse.
Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Per i titolari e soci, la relativa “Certificazione Unica” (ex CUD) verrà inviata al percipiente entro i termini di legge (attualmente il 28 febbraio dell’anno successivo al pagamento).
Per EBIART il contributo è cumulabile con altri incentivi e contributi, sia di natura pubblica che privata.

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Fondo impresa femminile: via libera alle domande

7 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

A partire dalle ore 10.00 di oggi è aperto lo sportello online del Fondo impresa femminile per l’invio delle domande da parte di imprese attive da oltre 12 mesi. (INVITALIA – Comunicato 06 giugno 2022)

Si tratta della seconda linea di intervento a favore dell’imprenditorialità femminile, dopo che lo scorso 19 maggio è stato chiuso lo sportello per le imprese nuove o costituite entro i 12 mesi.
Occorre collegarsi all’indirizzo https://invioprogettisviluppo.invitalia.it/ che verrà attivato in concomitanza con l’apertura dello sportello.
Per poter effettuare l’invio è necessario digitare il “codice di predisposizione della domanda” generato dalla piattaforma di compilazione già operativa dal 24 maggio 2022.
Lo sportello sarà aperto dalle 10.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì, fino a esaurimento fondi.

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