Pubblicato nella G.U. n. 139 del 16 giugno 2022, il DL 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Di seguito le misure più importanti previste nel DL MIMS (DL n. 68/2022): – proroga al 30 settembre 2022 dell’obbligo dell’uso delle mascherine FFP2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie; – velocizzazione delle opere per il Giubileo 2025 e la viabilità di Roma: in vista del Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025, per assicurare la realizzazione nei tempi previsti delle opere e dei lavori funzionali alle celebrazioni, il DL prevede misure di accelerazione delle procedure per la Valutazione di impatto ambientale (VIA), in analogia a quanto già previsto per gli interventi inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e il Piano Nazionale Complementare (Pnc). Per gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade comunali, lo sviluppo e la riqualificazione delle strade di ingresso in città e di collegamento, sarà possibile stipulare apposite convenzioni con l’Anas: – interventi per la crocieristica a Venezia e la tutela della Laguna: per aumentare la ricettività delle navi da crociera a partire dalla stagione 2022, saranno realizzati ulteriori attracchi temporanei. In particolare, un ulteriore punto di attracco temporaneo sarà realizzato nel porto di Chioggia. Sarà resa operativa l’Autorità per la Laguna di Venezia, che assume il nome di “Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle Acque”. – sviluppo della mobilità elettrica: viene attribuita una qualificazione giuridica alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in considerazione della tipologia di strada su cui insistono. In particolare, le infrastrutture (colonnine) di ricarica che sono collocate nelle aree di servizio sono ricomprese nelle “pertinenze di servizio”.
Edilizia Territoriale Milano: Accordo di rinnovo del CIPL
Firmato il 24/5/2022, tra le Parti Datoriali del settore dell’Edilizia territoriale di Milano, dell’Industria, delle Cooperative e dell’Artigianato e le OO.SS. FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, FENEAL-UIL Territoriali, l’accordo per il rinnovo del Cipl per la provincia di Milano, con decorrenza dalla data di stipula al 31/12/2023 PARTE OPERAI Indennità trasporti Mensa PARTE IMPEGATI Indennità trasporti A decorrere dal 1 settembre 2023, l’indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata a euro 90,56 mensili. In caso di lavori fuori zona ed in caso di trasferta, all’impiegato sarà dovuta l’eventuale differenza tra il rimborso giornaliero delle spese di viaggio e la misura dell’indennità trasporti ragguagliala a giornata (euro 84,13 o euro 90,56 diviso 173 per 8). Mensa
A decorrere dal 1 luglio 2022, l’indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 4,26 a euro 4,42 giornalieri.
A decorrere dal 1 settembre 2023, l’indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata a euro 4,82 giornalieri.
Detta indennità trasporti urbani ed extraurbani è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell’indennità).
Per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso, essa è ragguagliata ad ora dividendone per otto la misura giornaliera.
L’indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all’effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano interamente a carico dell’impresa.
L’impresa concorre mensilmente al costo complessivo dei pasti nella misura di 3/4 con un massimo di euro 16,16 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1° luglio 2022 ed euro 17,01 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1° settembre 2023.
Ove non si renda possibile l’attuazione del servizio mensa come indicato nell’accordo in esame, è corrisposta un’indennità sostitutiva pari a euro 9,50 giornalieri a decorrere dal 1° luglio 2022 ed a euro 10,00 a decorrere dal 1° settembre 2023. Tale indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell’indennità).
A decorrere dal 1 luglio 2022, l’Indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 81,56 a euro 84,13 mensili.
Anche tale indennità, come l’indennità sostitutiva di mensa di cui al precedente articolo 4, va computata non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà, e di ciò si è tenuto conto nella determinazione della relativa misura.
L’indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all’effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano interamente a carico dell’impresa.
Si richiamano integralmente le norme contenute nell’articolo 6 dell’accordo per gli operai, salvo per quanto riguarda le modifiche di seguito indicate.
A decorrere dal 1° luglio 2022, la misura dell’indennità sostitutiva, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita in euro 152,68 mensili.
A decorrere dal 1° settembre 2023, la misura dell’indennità sostitutiva, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita in euro 160,78 mensili.
Difformemente da quanto previsto per gli operai, detta indennità sostitutiva si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà.
Apprendistato di I livello e sgravio contributivo: chiarimenti
Per l’anno 2022 i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono beneficiare di uno sgravio contributivo del 100 per cento per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (circolare Inps 15 giugno 2022, n. 70). Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro. I datori di lavoro interessati sono soggetti, a decorrere dal 37° mese del contratto di apprendistato, all’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ferma restando l’applicazione degli altri incentivi per l’intera durata del contratto di apprendistato di primo livello.
Le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello in parola non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo (pari complessivamente all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione.
L’aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane pari al 5,84% per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione dell’apprendista.
Pertanto, per l’applicazione dello sgravio contributivo in trattazione, si deve tenere conto di precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro. In tale circostanza, infatti, lo sgravio totale può essere riconosciuto (al datore di lavoro che occupa sino a nove addetti) limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti dalla legge di Bilancio 2022.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale (Titolo I e/o al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015) anche i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore. Dalla predetta data del 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
L’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della novella normativa.
Il datore di lavoro non ha diritto all’applicazione dello sgravio contributivo in argomento nel caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
Inoltre, al fine di beneficiare della misura in parola, il datore di lavoro deve risultare in possesso del DURC ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Condotte lesive della dignità della stagista: confermata la sospensione del funzionario
La sanzione prevista per comportamenti scorretti e lesivi della dignità della persona si applica anche in caso di condotte tenute nei confronti di chi frequenti il medesimo ambiente di lavoro per un percorso formativo (Corte di Cassazione, Ordinanza 13 giugno 2022, n. 18992). La vicenda La Corte d’Appello territoriale confermava la sentenza con la quale il Tribunale aveva rigettato l’impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione per 30 giorni dal servizio e dalla retribuzione irrogata dall’INPS nei confronti di un funzionario amministrativo, per condotte inappropriate tenute dallo stesso nei confronti di una stagista nel corso di un periodo di formazione che questa aveva svolto presso l’ente. La pronuncia della Cassazione La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibili le conclusioni dei giudici di merito in ordine alla proprozionalità della sanzione, atteso che la gravità dei comportamenti lesivi posti in essere dal funzionario discendeva sia dalla lesione dell’immagine dell’ente pubblico che dalla giovane età della studentessa coinvolta.
I giudici, in particolare, ritenevano che la condotta contestata rientrasse nell’ambito dei comportamenti scorretti e lesivi della dignità della persona, sanzionati dal Regolamento di Disciplina applicato dall’ente con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da undici giorni a sei mesi. L’applicazione in concreto della sanzione si collocava, pertanto, decisamente al di sotto della media edittale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il funzionario, dolendosi della non proporzionalità della sanzione irrogata ed affermando l’applicabilità della norma disciplinare richiamata ai soli comportamenti impropri verso altri dipendenti o verso gli utenti, con esclusione, dunque, degli stagisti.
La stessa Corte ha, altresì, giudicato non meritevole di accoglimento la tesi difensiva che limitava l’applicabilità della norma disciplinare richiamata nel caso concreto ai soli comportamenti impropri tenuti verso altri dipendenti o verso gli utenti, e non anche nei confronti degli stagisti.
Come chiarito dal Collegio, difatti, nessun elemento deponeva a favore di un’interpretazione della predetta previsione disciplinare, tale da escludere dal suo campo di applicazione l’ipotesi di comportamenti contrari rispetto alla dignità altrui tenuti nei riguardi di chi frequenti il medesimo ambiente di lavoro per un percorso formativo, ossia lo stagista, il quale, a tal fine deve ritenersi assimilato al dipendente.
Sciolta la riserva sull’accordo degli autoferrotranvieri
E’ stata sciolta la riiserva sul rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – internavigatori (Mobilità TPL)
Nell’ accordo, che scadrà il 31 dicembre 2023, viene previsto il seguente incremento
– con la retribuzione relativa ai mese di luglio 2022: 30,00 euro;
– con la retribuzione relativa al mese di giugno 2023: 30,00 euro;
– con la retribuzione relativa al mese di settembre 2023: 30,00 euro.
Param. |
Retribuzione Tabellare 01/10/2017 | I TRANCHE € 30 a par. 175 da lug 2022 | II TRANCHE € 30 a par. 175 da giu 2023 | III TRANCHE € 30 a par. 175 da set 2023 |
Aumento a regime € 90 a par. 175 |
---|---|---|---|---|---|
250 | 1.582,53 | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 128,57 |
230 | 1.455,93 | 39,43 | 39,43 | 39,43 | 118,29 |
210 | 1.329,33 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 108,00 |
205 | 1.297,68 | 35,14 | 35,14 | 35,14 | 105,43 |
202 | 1.278,69 | 34,63 | 34,63 | 34,63 | 103,89 |
193 | 1.221,72 | 33,09 | 33,09 | 33,09 | 99,26 |
190 | 1.202,73 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 97,71 |
188 | 1.190,07 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 96,69 |
183 | 1.158,41 | 31,37 | 31,37 | 31,37 | 94,11 |
180 | 1.139,42 | 30,86 | 30,86 | 30,86 | 92,57 |
178 | 1.126,76 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 91,54 |
175 | 1.107,77 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 |
170 | 1.076,12 | 29,14 | 29,14 | 29,14 | 87,43 |
165 | 1.044,47 | 28,29 | 28,29 | 28,29 | 84,86 |
160 | 1.012,82 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 82,29 |
158 | 1.000,16 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | 81,26 |
155 | 981,17 | 26,57 | 26,57 | 26,57 | 79,71 |
154 | 974,84 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 79,20 |
153 | 968,51 | 26,23 | 26,23 | 26,23 | 78,69 |
151 | 955,85 | 25,89 | 25,89 | 25,89 | 77,66 |
145 | 917,87 | 24,86 | 24,86 | 24,86 | 74,57 |
143 | 905,21 | 24,51 | 24,51 | 24,51 | 73,54 |
140 | 886,22 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 72,00 |
139 | 879,89 | 23,83 | 23,83 | 23,83 | 71,49 |
138 | 873,56 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 70,97 |
135 | 854,57 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 69,43 |
130 | 822,92 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 66,86 |
129 | 816,59 | 22,11 | 22,11 | 22,11 | 66,34 |
123 | 778,61 | 21,09 | 21,09 | 21,09 | 63,26 |
121 | 765,95 | 20,74 | 20,74 | 20,74 | 62,23 |
116 | 734,30 | 19,89 | 19,89 | 19,89 | 59,66 |
110 | 696,31 | 18,86 | 18,86 | 18,86 | 56,57 |
100 | 633,01 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 51,43 |
Param. |
Retribuzione Tabellare 01/09/2023 |
Contingenza |
TDR |
Mensa |
TOTALE RETRIBUZIONE A REGIME |
---|---|---|---|---|---|
250 | 1.711,10 | 554,80 | 73,78 | 16,53 | 2.356,21 |
230 | 1.574,22 | 550,41 | 67,88 | 16,53 | 2.209,04 |
210 | 1.437,33 | 546,39 | 61,97 | 16,53 | 2.062,22 |
205 | 1.403,11 | 546,39 | 60,50 | 16,53 | 2.026,53 |
202 | 1.382,58 | 546,39 | 59,61 | 16,53 | 2.005,11 |
193 | 1.320,98 | 542,39 | 56,96 | 16,53 | 1.936,86 |
190 | 1.300,44 | 542,39 | 56,07 | 16,53 | 1.915,43 |
188 | 1.286,76 | 540,51 | 55,48 | 16,53 | 1.899,28 |
183 | 1.252,52 | 540,51 | 54,01 | 16,53 | 1.863,57 |
180 | 1.231,99 | 539,62 | 53,12 | 16,53 | 1.841,26 |
178 | 1.218,30 | 539,62 | 52,53 | 16,53 | 1.826,98 |
175 | 1.197,77 | 539,62 | 51,65 | 16,53 | 1.805,57 |
170 | 1.163,55 | 539,62 | 50,17 | 16,53 | 1.769,87 |
165 | 1.129,33 | 539,60 | 48,69 | 16,53 | 1.734,15 |
160 | 1.095,11 | 539,60 | 47,22 | 16,53 | 1.698,46 |
158 | 1.081,42 | 536,60 | 46,63 | 16,53 | 1.681,18 |
155 | 1.060,88 | 533,58 | 45,74 | 16,53 | 1.656,73 |
154 | 1.054,04 | 533,58 | 45,45 | 16,53 | 1.649,60 |
153 | 1.047,20 | 533,58 | 45,15 | 16,53 | 1.642,46 |
151 | 1.033,51 | 533,58 | 44,56 | 16,53 | 1.628,18 |
145 | 992,44 | 533,58 | 42,79 | 16,53 | 1.585,34 |
143 | 978,75 | 533,58 | 42,20 | 16,53 | 1.571,06 |
140 | 958,22 | 533,58 | 41,32 | 16,53 | 1.549,65 |
139 | 951,38 | 533,58 | 41,02 | 16,53 | 1.542,51 |
138 | 944,53 | 533,58 | 40,73 | 16,53 | 1.535,37 |
135 | 924,00 | 530,19 | 39,84 | 16,53 | 1.510,56 |
130 | 889,78 | 530,19 | 38,37 | 16,53 | 1.474,87 |
129 | 882,93 | 530,19 | 38,07 | 16,53 | 1.467,72 |
123 | 841,87 | 530,19 | 36,30 | 16,53 | 1.424,89 |
121 | 828,18 | 527,56 | 35,71 | 16,53 | 1.407,98 |
116 | 793,96 | 527,56 | 34,23 | 16,53 | 1.372,28 |
110 | 752,88 | 527,56 | 32,46 | 16,53 | 1.329,43 |
100 | 684,44 | 524,20 | 29,51 | 16,53 | 1.254,68 |
Una Tantum
Per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, a integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022, viene riconosciuta la somma una tantum di € 500,00 lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100-250). Dette somme saranno riconosciute in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022 pari a € 250 euro e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2022 pari € 250, quest’ultima verrà erogata a condizione che sia assicurata dai Governo la copertura dei mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022.
Param. |
I TRANCHE € 250 a par. 175 da lug 2022 | II TRANCHE € 250 a par. 175 da nov 2022 |
Totale |
---|---|---|---|
250 | 357,14 | 357,14 | 714,29 |
230 | 328,57 | 328,57 | 657,14 |
210 | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
205 | 292,86 | 292,86 | 585,71 |
202 | 288,57 | 288,57 | 577,14 |
193 | 275,71 | 275,71 | 551,43 |
190 | 271,43 | 271,43 | 542,86 |
188 | 268,57 | 268,57 | 537,14 |
183 | 261,43 | 261,43 | 522,86 |
180 | 257,14 | 257,14 | 514,29 |
178 | 254,29 | 254,29 | 508,57 |
175 | 175,00 | 175,00 | 350,00 |
170 | 242,86 | 242,86 | 485,71 |
165 | 235,71 | 235,71 | 471,43 |
160 | 228,57 | 228,57 | 457,14 |
158 | 225,71 | 225,71 | 451,43 |
155 | 221,43 | 221,43 | 442,86 |
154 | 220,00 | 220,00 | 440,00 |
153 | 218,57 | 218,57 | 437,14 |
151 | 215,71 | 215,71 | 431,43 |
145 | 207,14 | 207,14 | 414,29 |
143 | 204,29 | 204,29 | 408,57 |
140 | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
139 | 198,57 | 198,57 | 397,14 |
138 | 197,14 | 197,14 | 394,29 |
135 | 192,86 | 192,86 | 385,71 |
130 | 185,71 | 185,71 | 371,43 |
129 | 184,29 | 184,29 | 368,57 |
123 | 175,71 | 175,71 | 351,43 |
121 | 172,86 | 172,86 | 345,71 |
116 | 165,71 | 165,71 | 331,43 |
110 | 157,14 | 157,14 | 314,29 |
100 | 142,86 | 142,86 | 285,71 |
Crisi d’impresa: nuove modifiche al codice
Modifiche al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato 15 giugno 2022, n. 83). Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro della giustizia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce modifiche al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).
Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.
Chiarimenti sulle operazioni elusive finalizzate al risparmio d’imposta
In sede di accertamento, sono considerate elusive le operazioni riguardanti i contratti di affitto di azienda con società partecipate in misura totalitaria e successiva acquisizione mediante fusione per incorporazione (Corte di Cassazione – ordinanza 13 giugno 2022, n. 19049). I giudici della Corte hanno già avuto modo di chiarire che hanno carattere elusivo le operazioni delle società di capitali non sorrette da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale (sono tali, invece, a titolo di esempio, le operazioni che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa, o sono volte a semplificare e razionalizzare l’intera struttura gestionale e ad abbattere i costi complessivi), che sono dirette a realizzare un indebito risparmio d’imposta e la riduzione della base imponibile; Nel caso di specie, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata che non ha preso in esame i fatti decisivi addotti dalle due società idonei a dimostrare che l’affitto di azienda, quale strumento alternativo alla prosecuzione della gestione diretta da parte delle due società affittanti, ovvero all’immediata fusione per incorporazione delle stesse compagini, non ha comportato alcun indebito vantaggio fiscale in quanto le perdite pregresse delle società affittanti sarebbero state recuperate sia in caso di gestione diretta sia in caso di fusione immediata. Invece, in linea con il suddetto orientamento giurisprudenziale, la scelta del contribuente di concludere due contratti di affitto di azienda con le società partecipate anziché procedere all’immediata fusione per incorporazione di queste ultime, è dettata da una finalità elusiva in quanto volta essenzialmente a realizzare un notevole risparmio delle imposte.
Mancata compilazione del quadro RR e sospensione della prescrizione: automatismo escluso
La mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi da parte dei professionisti obbligati alla contribuzione alla Gestione separata dell’Inps non determina la sospensione automatica del termine di prescrizione del debito contributivo. (Corte di Cassazione – Ordinanza 09 giugno 2022, n. 18567). Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l’Inps ha disposto l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata di un avvocato, contestando altresì l’omesso versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi percepiti. L’Inps ha impugnato la decisione sostenendo che nel caso di libero professionista iscritto d’ufficio dall’INPS alla Gestione separata, la prescrizione debba ritenersi sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi venga omessa la compilazione del Quadro RR. Sul punto, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo il quale l’operatività della causa di sospensione (art. 2941, n. 8 c.c) del decorso della prescrizione del debito, ricorre sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito.
La Corte d’appello, pur confermando l’obbligo di iscrizione del professionista alla Gestione separata, ha rilevato la tardività dell’accertamento e la conseguente prescrizione del debito contributivo.
In particolare, la Corte ha ritenuto che l’omessa compilazione, da parte del professionista, del quadro RR della dichiarazione dei redditi non costituisca causa di sospensione del termine di prescrizione quinquennale.
Nella fattispecie i giudici di merito non hanno ritenuto in concreto configurata l’ipotesi della condotta dolosa come sopra descritta, trattandosi di mera compilazione del quadro RR, relativo alla sola contribuzione previdenziale, mentre il professionista non ha occultato nella medesima dichiarazione il dato della produzione del reddito agli altri fini.
Le critiche proposte dall’Inps si fondano, precisa la Corte Suprema, sull’erroneo presupposto di un “automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo”; automatismo che invece la Corte di Cassazione ha escluso.
INPS: personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
L’Inps ha fornito alcune indicazioni sull’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti del personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato che ha maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni. Riguardo al personale appartenente ai settori operativi, compreso quello appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva, e aeronavigante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché ai direttivi, primi dirigenti, dirigenti superiori, agli ispettori, ai sovraintendenti, agli agenti e agli assistenti del disciolto Corpo Forestale dello Stato, nei cui confronti l’articolo 61 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede l’applicazione delle norme previste per il personale militare di cui al Capo II del Titolo III del citato decreto, si deve procedere al riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.
Detto riconoscimento non si applica per coloro nei cui confronti è intervenuta una sentenza passata in giudicato.
L’Istituto procede al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in questione, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Per gli appartenenti al disciolto Corpo Forestale dello Stato, i benefici previsti dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, sono rideterminati secondo le modalità sopra descritte.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.
I trattamenti pensionistici da liquidare saranno determinati applicando, alla quota retributiva, la predetta aliquota annua del 2,44%.
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi a oggetto la domanda, avanzata dagli appartenenti alle categorie assimilate ai militari, di ricalcolo della pensione con applicazione dell’articolo 54, primo comma, del D.P.R. n. 1092/1973, i trattamenti verranno riliquidati nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell’atto introduttivo, salvo l’effetto di eventuali atti interruttivi anteriori.
I competenti uffici amministrativi dell’Istituto daranno comunicazione dell’avvenuta riliquidazione ai Coordinamenti legali regionali di riferimento i quali, quanto ai giudizi pendenti in appello, a loro volta ne daranno notizia al Coordinamento generale legale.
Quanto ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto, presentati dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato, si rappresenta che, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti con le sentenze n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/SEZ del 2021, i gravami, essendo volti a ottenere la riliquidazione della quota retributiva del trattamento pensionistico con il riconoscimento dell’aliquota globale del 44%, non sono suscettibili di accoglimento in autotutela (circolare Inps 14 giugno 2022, n. 68).
CCNL Orafo Argentiero: dal 1° giugno viene eliminata la I Categoria Professionale
Come previsto dall’accordo 23/12/2021 di rinnovo del CCNL Oreficeria Industria, dall’1/6/2022 viene eliminata la prima categoria professionale In adempimento di quanto previsto nell’Accordo di rinnovo del CCNL del 23/12/2021, firmato da FEREORAFI e FIM-FIOM-UIL, a far data dall’1/6/2022 è eliminata la prima categoria professionale.
I lavoratori in forza al 31/5/2022 inquadrati in prima categoria saranno riclassificati alla seconda categoria dall’1/6/2022.
Pertanto, la retribuzione dal 1° giugno 2022 sarà pari a 1.363.86 Euro.
Tali lavoratori conservano, a tutti gli effetti di legge e contratto, l’anzianità di servizio maturata nel precedente livello. Il passaggio al secondo livello non comporta necessariamente un mutamento delle mansioni di provenienza.