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Lavoro domestico: rilascio funzionalità per le APL

13 Settembre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Novità per la gestione delle deleghe per le Agenzie per il lavoro autorizzate all’attività di intermediazione (INPS, messaggio 13 settembre 2024, n. 3025).

L’INPS ha comunicato che è disponibile sul suo sito istituzionale l’inserimento delle deleghe dei datori di lavoro domestico a favore delle Agenzie per il lavoro autorizzate all’attività di intermediazione.

Tutto ciò in considerazione del fatto che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 276/2003, le Agenzie per il lavoro autorizzate all’attività di intermediazione possono svolgere, nell’ambito del lavoro domestico, attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro e, su richiesta del committente, di invio di tutte le comunicazioni relative alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione.

Più in dettaglio, nel settore del lavoro domestico, le citate agenzie sono abilitate a iscrivere rapporti di lavoro e a gestirne le relative comunicazioni obbligatorie (annullamenti, cancellazioni e variazioni).

L’Istituto rende anche noto che l’accesso al servizio denominato “comunicazione bidirezionale” è stato esteso alle Agenzie per il lavoro autorizzate all’attività di intermediazione.

In particolare, questi servizi sono disponibili sul sito internet dell’INPS e sono raggiungibili dalla sezione “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > Aree tematiche > “Accesso ai servizi per i lavoratori domestici” o, in alternativa, dalla sezione “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > “Lavoro domestico” > “Formalizzare l’assunzione di un lavoratore domestico”.

Le medesime agenzie possono accedere ai servizi on line dell’INPS previa autenticazione mediante SPID di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 o CNS.

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CIPL Agricoltura Operai Napoli: rinnovato il contratto

13 Settembre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsto un aumento complessivo delle retribuzioni del 6%

Il 9 Settembre 2024 le Organizzazioni Professionali dei datori di lavoro agricoli Confagricoltura Napoli, Federazione Provinciale Coldiretti Napoli, CIA Agricoltori Italiani-Nuova Cia Partenopea e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori agricoli Flai-Cgil, Fai-Cisl, UiIa-UiI hanno sottoscritto il rinnovo del contratto provinciale di lavoro valido fino al 31 Dicembre 2027.
Con l’accordo sottoscritto sono stati stabiliti i seguenti incrementi economici, da applicarsi agli operai agricoli e florovivaisti con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato:
– 5% a decorrere dal 1° settembre 2024;
– 1% a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Le Parti hanno concordato altresì l’aumento del premio per obiettivi aziendali da 700,00 euro a 800,00 euro. 
Dal punto di vista normativo sono state introdotte nuove figure professionali per il settore Agriturismo e per la lavorazione dei prodotti agricoli. In particolare  l’agrigelataio, l’agritata, l’addetto al cicloturismo, la wedding planner eco-compatibile, l’addetto alle attività di acquacultura su barca o a terra, l’addetto alla degustazione, la responsabile spedizione e vendita on line, l’allevatore cinofilo, il pilota di droni e l’addetto al disbrigo pratiche.
In materia di welfare contrattuale, al fine di sviluppare il sistema delle tutele bilaterali di categoria, viene riconosciuto un periodo di aspettativa oltre al periodo di comporto per i lavoratori affetti da patologie oncologiche. Per i lavoratori che hanno esaurito il periodo il periodo di comporto con I’INPS I’Ebat riconoscerà un contributo aggiuntivo solo per i lavoratori affetti da malattie oncologiche da comunicare agli enti previdenziali, stabilendo l’entità economica e modalità di erogazione di tale contributo. 
In tema di tutela delle donne vittime di violenza l’operaia agricola alla quale viene accertata violenza sul luogo di lavoro e nell’ambito domestico ed inserita nei percorsi di protezione relative alla violenza di genere può avvalersi di un’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni, nell’arco temporale di 3 anni, con un contributo da definire di ulteriori 10 giorni a carico dell’Ebat. Nei casi in cui l’operaia in questione deve effettuare visite specialistiche e/o riabilitative le Parti hanno concordato la possibilità di ottenere un sostegno economico, attraverso un contributo da definire in sede Ebat.  

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Agricoltura, slitta la scadenza del pagamento di alcune contribuzioni

13 Settembre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

I datori di lavoro agricoli operanti in zone agricole sfavorite potranno adempiere l’obbligo fino al 16 dicembre 2024 (INPS, messaggio 12 settembre 2024, n. 3013).

Nuove indicazioni per il pagamento della contribuzione in scadenza il 16 settembre 2024, giungono dall’INPS ai datori di lavoro agricoli operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al D.L. n. 61/2023 (recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023).  

In effetti, l’articolo 2, comma 1 del D.L. n. 63/2024 ha disposto che per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della Legge n. 67/1988, con riferimento ai premi e contributi dovuti per i propri dipendenti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui al citato allegato, trovano applicazione nella misura determinata dall’articolo 01, comma 2, lettera b) del D.L. n. 2/2006.

In particolare, si tratta dei datori iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA) che hanno trasmesso, con riferimento a posizioni contributive (CIDA) collegate ai comuni ricompresi nei territori di cui al citato allegato 1, i flussi Uniemens-PosAgri relativi al primo trimestre 2024 contenenti i dati retributivi e contributivi di operai agricoli in forza che hanno prestato nel corso di tale trimestre la propria attività nei medesimi territori.

L’INPS informa, però, che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono ancora in corso gli approfondimenti del quadro giuridico che consentiranno la corretta applicazione dell’agevolazione in argomento e, quindi, l’avvenuta tariffazione relativa al primo trimestre 2024 non ha tenuto conto delle riduzioni contributive previste.

Pertanto, al fine di escludere da parte dei datori di lavoro potenzialmente interessati dalla misura un adempimento eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il pagamento della contribuzione previdenziale già tariffata con l’emissione del primo trimestre 2024 (scadenza al 16 settembre 2024) potrà essere effettuato fino al 16 dicembre 2024, senza aggravio di sanzioni civili.

Le istruzioni operative

I datori di lavoro interessati non devono presentare alcuna istanza per avvalersi della predetta facoltà e riceveranno una apposita comunicazione attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

L’omesso versamento della contribuzione relativa al primo trimestre 2024, nella misura effettivamente dovuta, entro il 16 dicembre 2024, comporterà l’applicazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della Legge n. 388/2000.

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Dichiarazione delle cripto–attività possedute e imposta di bollo

12 Settembre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Arrivano nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in merito a dubbi sulla dichiarazione delle cripto–attività possedute e sull’applicazione dell’imposta di bollo o dell’imposta di valore (Agenzia delle entrate, risposta 12 settembre 2024, n. 181).

Il comma 126 della Legge di bilancio 2023 ha previsto una nuova categoria di redditi diversi con l’introduzione della lettera csexies) del comma 1 dell’articolo 67, del TUIR, la quale prevede le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

Tali plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni aventi ad oggetto dette criptoattività sono imponibili come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).

 

Dal 1° gennaio 2023, la compilazione del Quadro RW del modello Redditi deve avere ad oggetto tutte le criptoattività e non solo le criptovalute.

Come precisato nella circolare n. 30/E/2023, il legislatore ha espressamente previsto che le criptoattività devono essere indicate nel Quadro RW del modello Redditi e che tale adempimento ricorre anche per i medesimi soggetti che, pur non essendo possessori diretti delle criptoattività, sono titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. 

 

Ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, i commi 144 e 145 dell’articolo 1, della Legge n. 197/2022, hanno modificato il comma 2ter e la nota 3ter dell’articolo 13, Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972. In particolare, il citato comma 2ter prevede l’applicazione dell’imposta di bollo, nella misura del 2 per mille annuo del relativo valore anche per le comunicazioni periodiche relative alle criptoattività e la nota 3ter che la comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.

L’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

 

Al riguardo, sempre la circolare n. 30/E/2023 ha precisato che alla stregua di quanto già stabilito in materia di imposta di bollo per le comunicazioni riferibili ai prodotti finanziari, pertanto, anche la comunicazione relativa ai rapporti aventi ad oggetto criptoattività si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione e, quindi, anche nel caso in cui l’ente gestore non sia tenuto in relazione alle criptoattività detenute dalla clientela alla redazione e all’invio di comunicazioni.

In tal caso, l’imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta, anche in questo caso, è l’anno civile. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno l’imposta, comunque, è rapportata al periodo rendicontato.

 

I soggetti tenuti all’applicazione dell’imposta sono quelli che a qualsiasi titolo esercitano sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa.

Inoltre, sono da ricomprendersi tra i soggetti tenuti ad applicare l’imposta i prestatori di servizi che rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio e che sono altresì tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, trova applicazione un’imposta sul valore delle criptoattività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.

 

Nel caso di specie, dunque, l’Istante afferma di detenere criptoattività presso un ”prestatore di servizi di portafoglio digitale” italiano, iscritto nel registro tenuto dall’OAM, il quale ha applicato l’imposta di bollo e, pertanto, secondo la risposta dell’Agenzia, il contribuente non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle criptoattività. Inoltre, l’Istante è tenuto alla compilazione del Quadro RW, ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, in quanto non rientra tra le fattispecie di esonero di cui al comma 3 dell’articolo 4 del D.L. n. 167/1990. Infine, sempre ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, non si deve tener conto dell’importo in euro temporaneamente presente nella posizione dell’Istante, in quanto lo stesso non rappresenta un prodotto finanziario.

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Pagamento pensioni all’estero: parte la seconda fase dell’accertamento in vita

12 Settembre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 20 settembre 2024 saranno spedite le richieste di attestazione dell’esistenza per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania (INPS, messaggio 11 settembre 2024, n. 3006).   

Al via la seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2024 e 2025 per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, a esclusione dei Paesi scandinavi e dei Paesi dell’est Europa già interessati dalla prima fase.

Pertanto, a partire dal 20 settembre 2024, Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla banca entro il 18 gennaio 2025.     

L’INPS informa che, qualora l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2025, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2025, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2025.

L’Istituto evidenzia inoltre che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

Infine, il messaggio in commento include i criteri di esclusione per gruppi di pensionati dall’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita, le modalità di richiesta delle attestazioni di esistenza in vita e quelle di produzione della prova dell’esistenza in vita (cartacea, via web, riscossione personale presso gli sportelli Western Union), le modalità di richiesta di riemissione delle rate non pagate e il servizio di supporto Citi.

 

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CCNL Terziario (Sistema Commercio Confsal): sottoscritto accordo di rinnovo

12 Settembre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti retributivi, Una Tantum e modifiche al sistema classificatorio

Il 2 settembre 2024 Sistema Impresa , Aifos e Fesica-Confsal, assistita da Confsal, hanno siglato l’accordo di rinnovo del contratto di settore che decorre dal 1° maggio 2023.
Tra le molteplici novità, le Parti sociali hanno previsto, esclusivamente a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, l’erogazione di un importo forfettario a titolo di “Una Tantum” pari a 350,00 euro sul IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento, a copertura del periodo di carenza contrattuale.
Tale importo verrà corrisposto mediante 2 tranche uguali nel mese di settembre 2024 e di luglio 2025.

Inoltre, sono state apportate modifiche al sistema classificatorio, eliminando alcuni dei profili professionali precedentemente previsti, introducendone di nuovi ed istituendo ulteriori particolari classificazioni relative a diverse attività di servizi professionali alle imprese.
Si riportano di seguito gli interventi più significativi:
– introduzione dei congedi per le donne vittime di violenza di genere;
– introduzione di causali di assunzione con contratto a tempo determinato;
– modifiche alla disciplina delle clausole elastiche;
– previsione di aumenti retributivi con decorrenza dal 1°aprile 2023.

Nuovi minimi retributivi

 LivelloDal 1.4.2023Dal 1.4.2024Dal 1.3.2025Dal 1.11.2025Dal 1.11.2026Dal 1.2.2027
Quadri 2.749,85  2.871,38  2.923,46  2.984,22  3.044,98  3.114,42 
1 2.292,93  2.402,40  2.449,32  2.504,06  2.558,80  2.621,36 
2 2.050,96  2.145,65  2.186,23  2.233,58  2.280,93  2.335,04 
3 1.825,74  1.906,68  1.941,37  1.981,84  2.022,31  2.068,56 
4 1.646,68  1.716,68  1.746,68  1.781,68  1.816,68  1.856,68 
5 1.536,05  1.599,29  1.626,39  1.658,01  1.689,63  1.725,77 
6 1.430,20  1.486,98  1.511,31  1.539,70  1.568,09  1.600,53 
7 1.302,14  1.350,75  1.371,58  1.395,89  1.420,20  1.447,98 
Operatori di vendita 1 1.589,60  1.655,68  1.684,00  1.717,04  1.750,08  1.787,84 
Operatori di vendita 2 1.414,07  1.469,55  1.493,33  1.521,07  1.548,81  1.580,51 

 

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La disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo

11 Settembre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024, n. 212, il Decreto MEF 31 luglio 2024, n. 126, contenente la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo.

A partire dal prossimo 25 settembre 2024 entrerà in vigore il regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo.

Ai sensi dell’articolo 1 del nuovo Decreto MEF, i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo che ravvisano omissioni o irregolarità commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o che intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Agenzia, potranno provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, avvalendosi della predetta procedura.

 

Tale procedura, consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo, consiste nella presentazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro 9 mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, di una comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi idonei a consentire all’Ufficio una esauriente disamina della fattispecie, nonchè le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata.

 

L’Ufficio competente, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà notificare al contribuente uno schema di ricalcolo contenente l’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentire eventuali osservazioni.

A questo punto, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, l’Ufficio notificherà un atto di ricalcolo contenente l’indicazione dell’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e la data, non inferiore a 15 giorni, entro cui effettuare il versamento.

 

La procedura si concluderà con il versamento degli importi dovuti in base all’atto di ricalcolo ovvero in base allo schema di ricalcolo, e, ricorrendone i presupposti, con la presentazione della dichiarazione integrativa.

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CCNL Anas: aumenti dal 1° settembre

11 Settembre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prevista l’ultima tranche di aumenti per i dipendenti del settore

Il CCNL del 14 dicembre 2022 sottoscritto da  Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa Anas, Ugl Viabilità e logistica, Sada Fast Confsal, Snala Cisal ed applicabile al personale del Gruppo ANAS ha previsto nuovi minimi a decorrere dal 1° settembre 2024.
Di seguito i nuovi importi.

Posizione economicaMinimi dal 1° settembre 2024
A3.135,27 euro
A12.612,73 euro
B2.220,85 euro
B12.024,84 euro
B21.828,85 euro
C1.502,29 euro
C11.306,42 euro

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Assegno di inclusione: ecco l’Osservatorio sulle povertà

11 Settembre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’organismo è stato istituito in accompagnamento della misura e in attuazione dell’articolo 11, comma 5 del Decreto Lavoro (D.M. 19 luglio 2024 n. 123/2024).

L’Osservatorio sulle povertà (articolo 11 comma 5, D.L. 48/2023) è stato istituito dal recente D.M. n. 123/2024 e ha il compito di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell’Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.

I componenti assumono iniziative volte alla condivisione di ricerche scientifiche, nonché di analisi di strumenti e azioni di contrasto alla povertà e possono compiere ogni utile iniziativa a vantaggio delle finalità sopra indicate. 

L’organismo in questione è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ne fanno parte, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo Settore ed esperti.

L’Osservatorio ha durata triennale e si riunisce 2 volte l’anno, salvo diverse esigenze che dovessero emergere. Le modalità di funzionamento dell’Osservatorio saranno definite con regolamento da adottarsi in occasione della prima riunione a maggioranza dei partecipanti.

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Investimenti ZES Unica: approvato il modello di comunicazione integrativa

10 Settembre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES Unica (Agenzia delle entrate, provvedimento 9 settembre 2024, n. 350036).

L’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES Unica.

 

A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, devono inviare dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.

 

L’Agenzia delle entrate, pertanto, ha approvato il modello denominato “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, che dovrà essere inviato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente da parte del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

 

La suddetta comunicazione integrativa deve necessariamente recare l’indicazione dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e deve essere corredata dagli estremi della certificazione.

 

L’Agenzia, in particolare, ha ricordato che l’ammontare degli investimenti effettivamente realizzati da indicare non può essere superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

 

Il credito risultante dalla comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 113/2024, sarà dunque utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 2 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale verrà comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

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